Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 630 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 93/2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti DASCILLO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO e BORDO GIUSEPPE, domicilio eletto presso i difensori come da procura alle liti.
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATA NON COSTITUITA
NONCHÉ IN CONTRADDITTORIO CON:
Controparte_3
Controparte_4
EL PROC. 1209/24 RGE NON COSTITUITI
[...]
Controparte_5
CREDITORE ESECUTANTE NEL PROC. 1209/24 RGE NON COSTITUITO
*
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE
Che l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, previ gli incombenti di rito ai sensi degli Artt. 630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5, c.p.c., Voglia revocare e/o annullare l'ordinanza emessa il 13.01.2025, comunicata il 13.01.2025 nella procedura esecutiva mobiliare NRGE 1209/2024, con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di competenze e spese della presente fase di reclamo
*
- 1 -
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) 1. Con reclamo ex art. 630 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni che precedono, in reclamo dell'ordinanza del 13.1.2025 emessa dal G.E. nel proc. 1209/2024; in particolare, ha dedotto:
− che aveva instaurato la procedura esecutiva mobiliare presso terzi Controparte_5
n. RGE 1209/2024 avanti a questo Tribunale, nei confronti di
[...]
e, quindi, dei rispettivi terzi pignorati Controparte_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
− che il 7.11.2024 il G.E. ha fissato per il 16.1.2025 l'udienza di assegnazione delle somme pignorate;
− che il 5.12.2024 l'odierna reclamante ha depositato ricorso Controparte_1 per intervento in ragione di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8411/24 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647
c.p.c. il 5.12.2024;
− che il 10.1.2025 ha depositato istanza con cui riferiva che il debitore CP_5 avrebbe interamente onorato il proprio debito;
− che, con ordinanza del 13.1.2025, in pari data comunicata e in questa sede reclamata, il G.E. ha “dichiara[to] estinta la presente procedura autorizzando la liberazione dei conti correnti, beni e delle somme sottoposte a pignoramento, così come indicati nella sopra citata istanza”.
Tale ordinanza sarebbe stata emessa in violazione dell'art. 629, co. 1, c.p.c., a tenore del quale il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Nel caso di specie, al 13.1.2025, prima che le somme fossero assegnate e quando già la si era costituita con adeguato titolo esecutivo, il G.E. ha Controparte_1 indebitamente dichiarato estinta la procedura.
2. Con decreto presidenziale del 21.1.2025 è stata fissata udienza avanti al Collegio per l'11.3.2025. Nessuna delle parti evocate in giudizio (ossia l'esecutante, i terzi pignorati e il debitore) si è costituito in giudizio, pur ritualmente effettuate le notifiche.
La causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 14.3.2025, che ha revocato, in parte, quella emessa all'esito dell'udienza stessa. 3. L'ordinanza del G.E. dev'essere revocata.
Affinché possa perfezionarsi la tipica ipotesi di estinzione dell'esecuzione per rinuncia, l'art. 629 c.p.c. dispone che “il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”. Pertanto, essendo richiesta la necessaria rinuncia di tutti i creditori legittimati a dare impulso alla procedura, la sola rinuncia di uno degli stessi non è di per sé sufficiente a determinare l'estinzione dell'esecuzione.
- 2 - La Cassazione (S.U. 61/2014) ha chiarito che: "Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a ) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile;
b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità”.
Nel caso di specie, soltanto l'originario procedente ha dichiarato di CP_5 rinunciare in ragione del sopravvenuto pagamento;
a tale data, , che Controparte_1 già si era costituita mediante ricorso del 5.12.2024 e che era munita di debito titolo esecutivo (id est, il citato decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Napoli), non aveva in alcun modo rinunciato alla propria pretesa, in attesa della successiva udienza del
16.1.2025.
L'ordinanza del G.E. dev'essere dunque revocata.
Posto che nessuna delle parti ha concorso nel dare causa all'errore riscontrato nell'ordinanza oggetto di reclamo, non essendo possibile riscontrare una vera e propria soccombenza in capo alle stesse, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca, in accoglimento del reclamo promosso da ex art. Controparte_1
630 c.p.c., l'ordinanza del G.E. emessa il 13.1.2025, con la quale è stata pronunciata l'estinzione del procedimento n. RGE 1209/2024 presso questo Tribunale;
2) Spese compensate.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 25/03/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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