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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 371 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Marco De Meo Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
CP_ 1) Con ricorso del 20.6.22 si è opposto all'ordinanza ingiunzione che l' gli ha notificato Parte_1 il 24.5.22, quale legale rappresentate e responsabile di LC di LI C. & IT F. SN, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel periodo aprile – novembre 2011. Con tale ordinanza, recante numero 000024236, gli irrogava la sanzione amministrativa pari ad euro 20.000 in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 convertito in Legge 638/83.
2) Con il ricorso, per la parte che in questa sede ancora interessa, eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria ormai maturata tra il periodo dell'omesso versamento, risalente al 2011, al 13.3.17, in cui il verbale di accertamento gli era stato notificato;
denunciava che il verbale di accertamento, oltre a non essergli stato notificato in proprio, ma quale legale rappresentante di LC snc, gli era stato notificato in data 13.3.17 in cui sia la società, sia lo stesso ricorrente, erano stati dichiarati falliti, ciò che era avvenuto con sentenza del tribunale di Crotone del 2012. Tanto aveva comportato la impossibilità giuridica per il ricorrente di provvedere al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla notifica dell'accertamento, in modo tale che gli era precluso di avvalersi della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83; denunciava che l'importo della sanzione amministrativa era stato liquidato in euro 20.000 in assenza di motivazione sul punto e comunque che tale importo era sproporzionato.
3) Concludeva chiedendo, in via principale, di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta e ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale per sopravvenuta prescrizione dell'avverso diritto e, comunque, per tutti i motivi in narrativa esposti;
in subordine, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale, la totale eliminazione della sanzione amministrativa irrogata disponendo la remissione in termini del ricorrente per con sentirgli di provvedere al versamento delle ritenute in modo da escluderne la punibilità e l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
4) Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di riscossione della sanzione ex art. 28 L. 689/1981 atteso che l'omissione contributiva riguarda l'annualità 2011 e, in particolare, per circostanza pacifica fra e parti il periodo da aprile a novembre 2011. Pertanto, avuto riguardo alla data di commissione della prima violazione (aprile 2011), il termine di prescrizione non era CP_ CP_ decorso al momento della notificazione della diffida del 29.1.2013 (all. 9 con cui l' avvertiva il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della LC di LI C. & IT F. s.n.c dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per i periodi paga dall'aprile 2011 al giugno 2012, con l'avvertimento delle conseguenze penali della violazione e della possibilità di regolarizzazione entro tre mesi dalla ricezione della diffida, quale causa di non punibilità. Alla luce della predetta diffida, idonea ad interrompere il termine prescrizione, questo non era ancora decorso al momento della notifica del verbale di CP_ accertamento della violazione del 13.3.2017 (all. 12 , come neppure della notifica CP_ dell'ordinanza ingiunzione del 24.5.2022 (all. 13 . Valga la pena osservare, a tal proposito, che è irrilevante che l'ordinanza di ingiunzione opposta non sia stata motivata anche sulla prescrizione, in risposta alle osservazioni di parte, atteso che, come è noto, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto (cfr. Cass. 12503/2018). Infine, occorre precisare che l'art. 28 L. 689/1981, come risulta dal suo chiaro tenore letterale, che fa espresso riferimento alla “prescrizione” del “diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge” non riguarda un termine di decadenza dal potere di adottare l'ordinanza di ingiunzione, come prospettato dalla parte ricorrente, bensì la prescrizione del diritto. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Occorre premettere che con sentenza n. 206/2012 il Tribunale di Crotone dichiarava il fallimento della società con estensione ai soci illimitatamente Parte_2 responsabili, fra cui il ricorrente (all. 3 ric.). Tuttavia, l'atto di accertamento della violazione del 27/12/2016 Protocollo n. CP_2 2203.27/12/2016.0129047, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, veniva notificato allo stesso personalmente, - anziché quale legale rappresentante della LC-, in data 13.3.2017, come si legge nell'indirizzo riportato nell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell'atto, come pure nell'avviso di ricevimento della relativa comunicazione di avvenuto deposito ex CP_ art. 140 c.p.c. “diretto a (all. 12 ). Parte_1 CP_ Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dall' in tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, per consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla riscossione delle imposte, l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato sia al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, che al debitore personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa, solo in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare (Cass. 26127/2019). Il principio in esame si ritiene applicabile anche al caso in esame in cui la violazione, di natura istantanea, si è consumata con lo spirare del termine per il versamento dei contributi omessi (periodo 4/2011- 11/2011) e, quindi, prima della dichiarazione di fallimento, atteso che anche le somme dovute a titolo di sanzione, trattandosi di trasgressore fallito personalmente in estensione, pertanto privo della capacità di agire ex art. 43 L.F., dovevano essere corrisposte dal curatore attingendo alla massa fallimentare propria del ricorrente e distinta da quella della società ex art. 147 L.F., con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità della stessa ai creditori di quest'ultimo, l'ordinanza di ingiunzione, come il verbale di accertamento dovevano essere notificati, oltre che al ricorrente, anche al curatore. Per le suesposte ragioni, non è affetta da nullità la notificazione del verbale di accertamento ispettivo al ricorrente personalmente, quale trasgressore ed, anzi, è necessaria, sempre in analogia con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, ai fini della successiva opponibilità al fallito tornato in bonis, come avvenuto nel caso di specie per circostanza pacifica fra le parti (dedotta all'udienza odierna e non contestata). Pertanto, il ricorrente, dichiarato fallito al momento della notifica del verbale di accertamento, al fine di avvalersi della causa di non punibilità, ex art. di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 avrebbe dovuto attivarsi per domandare al curatore il pagamento delle ritenute, circostanza nel caso di specie non verificatasi, nulla avendo dedotto il ricorrente e dimostrato in merito all'aver fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Invero, risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (oggi depenalizzato) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente (da intendersi al momento della consumazione del reato), al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie (Cass. Pen. 26712/2015). CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' all'udienza odierna, le somme portate dall'ordinanza di ingiunzione opposta non sono dovute a titolo di ritenute trattenute e non versate, bensì a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, “quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2011”, come sopra indicato e come si legge nell'ordinanza di ingiunzione opposta (all. 1 ric.). Neppure può escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, che deve sussistere al momento della commissione del fatto e non anche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al momento della notificazione del verbale di contestazione. Nel caso di specie, infatti, non è contestato l'omesso versamento delle ritenute contributive operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dall'aprile 2011 al novembre 2011, con consapevolezza e volontà di tale omissione. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il reato è punito a titolo di dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento che si sa dovuto in adempimento dell'obbligo gravante sull'imprenditore di effettuare le trattenute e versarle all'istituto di previdenza, e che al di fuori dell'assoluta impossibilità di adempiere, le difficoltà nell'adempimento, pur imputabili a terzi, non valgono ad escludere la responsabilità per l'omesso versamento. E' sufficiente, dunque, la volontà dell'omissione alla scadenza del termine (Sez. 3, n. 3663 del 08/01/2014, Rv. 259097), certamente sussistente, nel caso in esame, avuto riguardo al momento della scadenza del termine, in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento. 5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) che il tribunale aveva del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla denunciata illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, che era priva di motivazione circa la modalità di quantificazione della sanzione amministrativa in euro 20.000, importo certamente eccessivo perché corrispondente al massimo edittale;
5.2) l'errore del tribunale nel respingere l'eccezione di prescrizione quinquennale avendo considerato come ritualmente avvenuta la notifica del verbale di accertamento in data 13.3.17. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'unico atto interruttivo della prescrizione ritualmente notificato era costituito dalla ordinanza ingiunzione opposta, mentre il verbale di accertamento era stato irregolarmente notificato al ricorrente, non in proprio, ma quale legale rappresentate di LC SN, per cui doveva ritenersi che il verbale di accertamento era stato notificato solo alla persona giuridica obbligata in solido, non al trasgressore. La conseguenza era che la prescrizione era chiaramente maturata tra il periodo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali (anno 2011) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta solo il 24.5.22;
5.3) l'errore del tribunale per aver escluso che nel caso di specie sussisteva una impossibilità giuridica per il ricorrente di avvalersi della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83. Nel caso di specie, era documentale che il ricorrente, ricevuto il 13.3.17 il verbale di accertamento, CP_ con nota del 7.4.17 aveva notiziato l' del sopravvenuto fallimento suo e della società con sentenza del tribunale di Crotone del dicembre 2012. Sempre con la nota del 7.4.17 il ricorrente aveva comunicato che si sarebbe attivato presso il curatore fallimentare per il pagamento della sanzione, CP_ CP_ sempre che l' si fosse insinuato al passivo fallimentare. Tanto, però, l' non aveva fatto e nonostante ciò il tribunale aveva rimproverato allo stesso ricorrente, dichiarato fallito al momento della notifica del verbale di accertamento, che al fine di avvalersi della causa di non punibilità, ex art. di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 avrebbe dovuto attivarsi per domandare al curatore il pagamento delle ritenute, circostanza nel caso di specie non verificatasi, nulla avendo dedotto il ricorrente e dimostrato in merito all'aver fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento di quanto dovuto”. Sotto tale profilo il tribunale non aveva considerato che l' non si era mai insinuato al CP_2 passivo del fallimento, per cui qualsiasi sollecitazione al Curatore sarebbe stata del tutto vana. A ciò doveva aggiungersi che la società aveva presentato rituale istanza di dilazione di pagamento del debito in data 28.09.2012 e che, una volta che questa fu accolta dall'Ente, provvide anche al pagamento della prima rata il giorno 5.10.2022. Poco dopo, in data 21.12.2012, sopravvenne la dichiarazione di fallimento sia della LC che del sig. in proprio, sicché il ricorrente Parte_1 non poteva più provvedere al pagamento delle ritenute omesse con la conseguenza di non poter godere della suddetta causa di non punibilità che avrebbe impedito l'adozione dell'ordinanza ingiunzione l'irrigazione della sanzione amministrativa.
5.4) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, svolta in via subordinata, di eliminare totalmente la sanzione amministrativa irrogata, eventualmente disponendo la remissione in termini del ricorrente per consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute residue in modo da Pt_ escluderne la punibilità e l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa. Se infatti l' avesse ricevuto intimazioni di pagamento a lui personalmente destinate o non fosse risultato impedito a provvedere al versamento della somma richiesta a causa dalla sua personale dichiarazione di fallimento, avrebbe potuto adempiere tempestivamente all'avversa pretesa senza rendersi assoggettabile alla sanzione amministrativa che, invece, gli viene oggi irrogata.
6) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. CP_ 7) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha inoltre documentato: a) che il fallimento che aveva interessato, tra gli altri, l'appellante e LC SN era stato chiuso dal tribunale di Crotone con decreto del 13.9.17; b) che la sanzione amministrativa era stata rideterminata in euro 622,50 con provvedimento del dicembre 2024, adottato a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 ad opera dell'art. 23 DL n° 48/23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 85/23;
8) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello deve essere respinto.
CP_ 10) Quanto al primo motivo, si rileva in primo luogo che, come documentato da nel costituirsi in appello, la sanzione amministrativa di euro 20.000 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, è stata ridotta con provvedimento del dicembre 2024 ad euro 622,50 e con possibilità di pagamento entro 60 giorni dalla notifica di tale provvedimento della somma di 311,25 in misura ridotta. La rideterminazione della sanzione, come emerge dal provvedimento di rettifica, è avvenuto alla luce della modifica dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 ad opera dell'art. 23 DL n° 48/23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 85/23;
11) Ora, con le note di trattazione scritta l'appellante continua a sostenere che proprio tale riduzione della sanzione confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello, tanto più che nel corso del CP_ primo grado di giudizio, ma prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 2023, l' stava procedendo a rideterminare la sanzione (cfr. verbale di udienza del 20.10.22).
12) L'assunto è destituito di fondamento perché la doglianza riferita all'importo della sanzione amministrativa originariamente irrogata, su cui il tribunale effettivamente ha omesso di pronunciarsi, era ed è manifestamente infondata.
13 Intanto, sotto il profilo motivazionale e contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, CP_ nell'ordinanza ingiunzione dava espressamente atto di aver tenuto conto della gravità della condotta, della personalità dell'autore delle violazioni e degli ulteriori elementi di cui all'art. 11 Legge 689/81, così determinando la sanzione in euro 20.000.
14) Ma soprattutto, la doglianza non esaminata dal tribunale partiva dal presupposto, del tutto CP_ infondato, secondo cui l' aveva determinato la sanzione nel massimo edittale previsto dall'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83. Al contrario, il massimo edittale della sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1 bis, vigente alla data di adozione dell'ordinanza ingiunzione, per un'omissione inferiore a 10.000 euro come nel caso di specie, era pari, stante l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6, Legge n° 8/16, ad euro 50.000 non ad euro 20.000 come erroneamente affermato dal ricorrente.
15) Ora, tenuto conto della condotta consistita in reiterate omissioni del versamento delle ritenute previdenziali per ben 8 mesi (da aprile a novembre 2011) e per il non trascurabile importo di euro 3.355,00 (cfr. verbale di accertamento del 27.12.16 in atti), la sanzione amministrativa, quantificata in una somma addirittura al di sotto della metà del massimo edittale risultava del tutto congrua e proporzionata. 16) Con le note di trattazione scritta, l'appellante si limita ad una generica denuncia secondo cui, a CP_ fronte di una modifica legislativa del 2023, l ha tuttavia provveduto a rettificare l'ordinanza opposta solamente nel 2024.
16.1) Senonché, la novella legislativa del 2023 non introduce alcuna ipotesi di decadenza per la rideterminazione della sanzione amministrativa riferita ad omesso versamento delle ritenute per l'anno 2011 oggetto del presente giudizio, atteso che l'art. 23, comma 2, DL 48/23 si è limitato a stabilire che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
16.2) Per il resto, l'appellante non solleva alcun profilo di illegittimità circa l'importo della sanzione come rideterminato nel 2024 a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 ad opera dell'art. 23 DL n° 48/23, convertito, con modificazioni, con Legge n° 85/23. Ad ogni modo, il nuovo CP_ importo della sanzione amministrativa, per come rettificato dall' risulta quantificato nel minimo di cui alla novella del 2023, ovvero in un importo pari ad 1,5 volte dell'importo omesso nel mese di ottobre 2011 parti ad euro 415. Sul punto, anzi, posto che sia l'ordinanza ingiunzione opposta, sia il provvedimento di rettifica del 2024 hanno come presupposto il verbale di accertamento notificato il 13.3.17, in cui l'importo delle ritenute omesse era pari ad 3.3.55,00, potrebbe anche sostenersi che il CP_ nuovo importo rideterminato dall' sia finanche eccessivamente favorevole alle ragioni del ricorrente.
17) Deve invece rilevarsi che il ricorrente non ha nemmeno documentato di aver provveduto al pagamento della sanzione sì come rideterminata entro i 60 giorni (misura ridotta) e i 90 giorni (in CP_ misura intera) dal 3.1.25, ovvero quanto meno da quando l' costituendosi in giudizio, ha depositato in atti il provvedimento di rettifica della sanzione.
18) È manifestamente infondato anche il secondo motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria decorrente dalla data della condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ovvero dall'aprile al novembre 2011.
19) In primo luogo, l'appellante non prende alcuna posizione in merito alla diffida ex art. 2, comma CP_ 1 bis, DL 463/83, espressamente valorizzata in sentenza, che risulta aver notificato in data 29.1.13 e che era riferita, tra l'altro, proprio all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dall'aprile al novembre 2013. Ovviamente in tale diffida si faceva riferimento ad una causa di non punibilità riferita al solo reato previsto dall'art. 2, comma 1 bis, non anche alla sanzione amministrativa che sarebbe stata introdotta per importi inferiori a 10.000 euro solo nel 2016.
20) Ciò detto, si rileva che la diffida notificata il 29.1.13, così come il verbale di accertamento notificato il 13.3.17 mediante consegna nelle mani dello stesso ricorrente come risulta dall'avviso di ricevimento, come anche l'ordinanza ingiunzione opposta risultano tutti indirizzati a presso Parte_1 l'indirizzo di Crotone, Via Alighieri, 2.
21) Sotto tale profilo deve subito rilevarsi che il ricorrente non contesta in alcun modo che proprio il succitato indirizzo era quello di sua residenza. Non solo, tale indirizzo il ricorrente indicò come CP_ proprio nello scritto del 9.4.17 che egli stesso inoltrò all' 22) Invece, dall'istanza di dilazione presentata, come ammesso dallo stesso appellante, il 28.9.12, Pt_ emerge che la società LC SN, di cui l' era legale rappresentante, aveva sede legale presso il diverso indirizzo di Crotone, Località Papaniciaro.
23) Ancora, sia la diffida notificata il 29.1.13, sia il verbale di accertamento notificato il 13.3.17, sia l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio e notificata il 24.5.22 recano la chiara indicazione di quale legale rappresentante di LC SN. Parte_1
24) Su tali basi è manifestamente infondata la versione difensiva del ricorrente, secondo cui il verbale di accertamento sarebbe stato notificato alla società quale responsabile solidale delle violazioni commesse dall'aprile al novembre 2011 e non al ricorrente in proprio, mentre ciò sarebbe avvenuto solo con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Pt_ 25) Al contrario, ribadito che i tre atti interruttivi sono stati inoltrati allo stesso indirizzo e all' Pt_ quale legale rappresentate, è di chiara evidenza che gli atti vennero notificati esclusivamente all' quale trasgressore/legale rappresentante con l'ulteriore conseguenza che essi risultano tutti idonei alla interruzione della prescrizione.
26) Ora, assumendo, come fa il ricorrente, che il momento iniziale della prescrizione andrebbe individuato da aprile a novembre 2011, il termine quinquennale è stato tempestivamente interrotto, prima il 29.1.13, poi il 13.3.17 e, infine il 24.5.22.
27) Al riguardo, sebbene tra il 13.3.17 il 24.5.22 siano decorsi più di cinque anni, la prescrizione non è comunque maturata alla luce della sospensione del corso della prescrizione previsto dall'art. 103, comma 6 bis, DL 18/20, secondo cui: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
28) La sospensione del corso della prescrizione per 97 giorni fa sì che la notifica dell'ordinanza ingiunzione il 24.5.22 ha avuto l'effetto di interrompere tempestivamente il corso della prescrizione rispetto alla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 13.3.17
29) Non solo, perché deve tenersi conto che il corso della prescrizione era rimasto sospeso anche nei tre mesi successivi alla notifica del verbale di accertamento in data 13.3.17. Ciò alla luce del comma i quater dell'art. 2 DL 463/83 secondo cui Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.
CP_ 30) In definitiva, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la pretesa sanzionatoria dell' non è in alcun modo estinta per intervenuta prescrizione.
31) Tale conclusione non muta rilevando che, a ben vedere, il corso della prescrizione della pretesa CP_ non ha cominciato il suo corso nel 2011, come sostenuto dal ricorrente, ma solo dal 2016, ovvero da quando, con Legge 8/16, il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, venne depenalizzato per l'omesso versamento delle ritenute per un importo inferiore ai 10.000 euro annui, come avvenuto nel caso di specie. Infatti, cominciato il corso della prescrizione dal 6.2.16, rimane comunque che lo stesso è stato tempestivamente interrotto il 13.3.17 e il 24.5.22, sempre considerando i due termini di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 1 quater, e, soprattutto, dell'art. 103, comma 6 bis, DL 18/20 32) Il terzo e quarto motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono anch'essi infondati.
33) Al riguardo, deve evidenziarsi che sia nel ricorso introduttivo proposto nel 2022, sia nell'atto di appello, il ricorrente ha omesso di riferire la circostanza di essere tornato in bonis già nell'anno 2017. Di tanto si è dato atto nella sentenza impugnata, in assenza di contestazioni sul punto nell'atto di CP_ gravame, ed è stato anche documentato dall' producendo il decreto depositato il 13.9.17, con cui il tribunale di Crotone ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare relativa a LC SN e ai suoi soci illimitatamente responsabili, tra cui per intervenuta definitività del decreto di Parte_1 omologazione del concordato fallimentare.
34) Su tali basi, se è vero che l'appellante non poteva procedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento della violazione (13.3.17), dal momento che a tale data vigeva la dichiarazione di fallimento del ricorrente, nondimeno egli ben poteva provvedere al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla data del rientro in bonis (13.9.17), per poi far valere, come fatto nel presente giudizio, la causa di non punibilità di cui all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83.
35) Invece il ricorrente: a) ha addirittura taciuto di essere tornato in bonis dal 13.9.17; b) non ha provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi da tale data;
c) continua a non fornire alcuna spiegazione sul perché tanto non abbia fatto entro i tre mesi dal 13.9.17, così come entro i tre mesi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
36) Ne consegue che va disattesa ogni censura riferita ad una pretesa impossibilità di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1 bis;
impossibilità che è venuta meno ben 5 anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e della relativa opposizione giudiziale. L'ulteriore conseguenza è che nel presente giudizio non vi sono i presupposti per la concessione di una rimessione in termini per il versamento delle ritenute omesse, che il ricorrente ben poteva operare a decorrere dal 13.9.17.
37) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto.
38) Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 20.006,60), mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Crotone n° 28/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 371 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Marco De Meo Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
CP_ 1) Con ricorso del 20.6.22 si è opposto all'ordinanza ingiunzione che l' gli ha notificato Parte_1 il 24.5.22, quale legale rappresentate e responsabile di LC di LI C. & IT F. SN, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel periodo aprile – novembre 2011. Con tale ordinanza, recante numero 000024236, gli irrogava la sanzione amministrativa pari ad euro 20.000 in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 convertito in Legge 638/83.
2) Con il ricorso, per la parte che in questa sede ancora interessa, eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria ormai maturata tra il periodo dell'omesso versamento, risalente al 2011, al 13.3.17, in cui il verbale di accertamento gli era stato notificato;
denunciava che il verbale di accertamento, oltre a non essergli stato notificato in proprio, ma quale legale rappresentante di LC snc, gli era stato notificato in data 13.3.17 in cui sia la società, sia lo stesso ricorrente, erano stati dichiarati falliti, ciò che era avvenuto con sentenza del tribunale di Crotone del 2012. Tanto aveva comportato la impossibilità giuridica per il ricorrente di provvedere al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla notifica dell'accertamento, in modo tale che gli era precluso di avvalersi della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83; denunciava che l'importo della sanzione amministrativa era stato liquidato in euro 20.000 in assenza di motivazione sul punto e comunque che tale importo era sproporzionato.
3) Concludeva chiedendo, in via principale, di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta e ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale per sopravvenuta prescrizione dell'avverso diritto e, comunque, per tutti i motivi in narrativa esposti;
in subordine, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale, la totale eliminazione della sanzione amministrativa irrogata disponendo la remissione in termini del ricorrente per con sentirgli di provvedere al versamento delle ritenute in modo da escluderne la punibilità e l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
4) Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“In via preliminare, è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di riscossione della sanzione ex art. 28 L. 689/1981 atteso che l'omissione contributiva riguarda l'annualità 2011 e, in particolare, per circostanza pacifica fra e parti il periodo da aprile a novembre 2011. Pertanto, avuto riguardo alla data di commissione della prima violazione (aprile 2011), il termine di prescrizione non era CP_ CP_ decorso al momento della notificazione della diffida del 29.1.2013 (all. 9 con cui l' avvertiva il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della LC di LI C. & IT F. s.n.c dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per i periodi paga dall'aprile 2011 al giugno 2012, con l'avvertimento delle conseguenze penali della violazione e della possibilità di regolarizzazione entro tre mesi dalla ricezione della diffida, quale causa di non punibilità. Alla luce della predetta diffida, idonea ad interrompere il termine prescrizione, questo non era ancora decorso al momento della notifica del verbale di CP_ accertamento della violazione del 13.3.2017 (all. 12 , come neppure della notifica CP_ dell'ordinanza ingiunzione del 24.5.2022 (all. 13 . Valga la pena osservare, a tal proposito, che è irrilevante che l'ordinanza di ingiunzione opposta non sia stata motivata anche sulla prescrizione, in risposta alle osservazioni di parte, atteso che, come è noto, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto (cfr. Cass. 12503/2018). Infine, occorre precisare che l'art. 28 L. 689/1981, come risulta dal suo chiaro tenore letterale, che fa espresso riferimento alla “prescrizione” del “diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge” non riguarda un termine di decadenza dal potere di adottare l'ordinanza di ingiunzione, come prospettato dalla parte ricorrente, bensì la prescrizione del diritto. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Occorre premettere che con sentenza n. 206/2012 il Tribunale di Crotone dichiarava il fallimento della società con estensione ai soci illimitatamente Parte_2 responsabili, fra cui il ricorrente (all. 3 ric.). Tuttavia, l'atto di accertamento della violazione del 27/12/2016 Protocollo n. CP_2 2203.27/12/2016.0129047, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, veniva notificato allo stesso personalmente, - anziché quale legale rappresentante della LC-, in data 13.3.2017, come si legge nell'indirizzo riportato nell'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell'atto, come pure nell'avviso di ricevimento della relativa comunicazione di avvenuto deposito ex CP_ art. 140 c.p.c. “diretto a (all. 12 ). Parte_1 CP_ Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dall' in tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, per consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla riscossione delle imposte, l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato sia al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, che al debitore personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa, solo in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare (Cass. 26127/2019). Il principio in esame si ritiene applicabile anche al caso in esame in cui la violazione, di natura istantanea, si è consumata con lo spirare del termine per il versamento dei contributi omessi (periodo 4/2011- 11/2011) e, quindi, prima della dichiarazione di fallimento, atteso che anche le somme dovute a titolo di sanzione, trattandosi di trasgressore fallito personalmente in estensione, pertanto privo della capacità di agire ex art. 43 L.F., dovevano essere corrisposte dal curatore attingendo alla massa fallimentare propria del ricorrente e distinta da quella della società ex art. 147 L.F., con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità della stessa ai creditori di quest'ultimo, l'ordinanza di ingiunzione, come il verbale di accertamento dovevano essere notificati, oltre che al ricorrente, anche al curatore. Per le suesposte ragioni, non è affetta da nullità la notificazione del verbale di accertamento ispettivo al ricorrente personalmente, quale trasgressore ed, anzi, è necessaria, sempre in analogia con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, ai fini della successiva opponibilità al fallito tornato in bonis, come avvenuto nel caso di specie per circostanza pacifica fra le parti (dedotta all'udienza odierna e non contestata). Pertanto, il ricorrente, dichiarato fallito al momento della notifica del verbale di accertamento, al fine di avvalersi della causa di non punibilità, ex art. di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 avrebbe dovuto attivarsi per domandare al curatore il pagamento delle ritenute, circostanza nel caso di specie non verificatasi, nulla avendo dedotto il ricorrente e dimostrato in merito all'aver fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Invero, risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (oggi depenalizzato) il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente (da intendersi al momento della consumazione del reato), al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie (Cass. Pen. 26712/2015). CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' all'udienza odierna, le somme portate dall'ordinanza di ingiunzione opposta non sono dovute a titolo di ritenute trattenute e non versate, bensì a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, “quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2011”, come sopra indicato e come si legge nell'ordinanza di ingiunzione opposta (all. 1 ric.). Neppure può escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione, che deve sussistere al momento della commissione del fatto e non anche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al momento della notificazione del verbale di contestazione. Nel caso di specie, infatti, non è contestato l'omesso versamento delle ritenute contributive operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dall'aprile 2011 al novembre 2011, con consapevolezza e volontà di tale omissione. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il reato è punito a titolo di dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento che si sa dovuto in adempimento dell'obbligo gravante sull'imprenditore di effettuare le trattenute e versarle all'istituto di previdenza, e che al di fuori dell'assoluta impossibilità di adempiere, le difficoltà nell'adempimento, pur imputabili a terzi, non valgono ad escludere la responsabilità per l'omesso versamento. E' sufficiente, dunque, la volontà dell'omissione alla scadenza del termine (Sez. 3, n. 3663 del 08/01/2014, Rv. 259097), certamente sussistente, nel caso in esame, avuto riguardo al momento della scadenza del termine, in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento. 5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) che il tribunale aveva del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla denunciata illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, che era priva di motivazione circa la modalità di quantificazione della sanzione amministrativa in euro 20.000, importo certamente eccessivo perché corrispondente al massimo edittale;
5.2) l'errore del tribunale nel respingere l'eccezione di prescrizione quinquennale avendo considerato come ritualmente avvenuta la notifica del verbale di accertamento in data 13.3.17. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'unico atto interruttivo della prescrizione ritualmente notificato era costituito dalla ordinanza ingiunzione opposta, mentre il verbale di accertamento era stato irregolarmente notificato al ricorrente, non in proprio, ma quale legale rappresentate di LC SN, per cui doveva ritenersi che il verbale di accertamento era stato notificato solo alla persona giuridica obbligata in solido, non al trasgressore. La conseguenza era che la prescrizione era chiaramente maturata tra il periodo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali (anno 2011) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta solo il 24.5.22;
5.3) l'errore del tribunale per aver escluso che nel caso di specie sussisteva una impossibilità giuridica per il ricorrente di avvalersi della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83. Nel caso di specie, era documentale che il ricorrente, ricevuto il 13.3.17 il verbale di accertamento, CP_ con nota del 7.4.17 aveva notiziato l' del sopravvenuto fallimento suo e della società con sentenza del tribunale di Crotone del dicembre 2012. Sempre con la nota del 7.4.17 il ricorrente aveva comunicato che si sarebbe attivato presso il curatore fallimentare per il pagamento della sanzione, CP_ CP_ sempre che l' si fosse insinuato al passivo fallimentare. Tanto, però, l' non aveva fatto e nonostante ciò il tribunale aveva rimproverato allo stesso ricorrente, dichiarato fallito al momento della notifica del verbale di accertamento, che al fine di avvalersi della causa di non punibilità, ex art. di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 avrebbe dovuto attivarsi per domandare al curatore il pagamento delle ritenute, circostanza nel caso di specie non verificatasi, nulla avendo dedotto il ricorrente e dimostrato in merito all'aver fatto tutto il possibile per ottenere il pagamento di quanto dovuto”. Sotto tale profilo il tribunale non aveva considerato che l' non si era mai insinuato al CP_2 passivo del fallimento, per cui qualsiasi sollecitazione al Curatore sarebbe stata del tutto vana. A ciò doveva aggiungersi che la società aveva presentato rituale istanza di dilazione di pagamento del debito in data 28.09.2012 e che, una volta che questa fu accolta dall'Ente, provvide anche al pagamento della prima rata il giorno 5.10.2022. Poco dopo, in data 21.12.2012, sopravvenne la dichiarazione di fallimento sia della LC che del sig. in proprio, sicché il ricorrente Parte_1 non poteva più provvedere al pagamento delle ritenute omesse con la conseguenza di non poter godere della suddetta causa di non punibilità che avrebbe impedito l'adozione dell'ordinanza ingiunzione l'irrigazione della sanzione amministrativa.
5.4) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, svolta in via subordinata, di eliminare totalmente la sanzione amministrativa irrogata, eventualmente disponendo la remissione in termini del ricorrente per consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute residue in modo da Pt_ escluderne la punibilità e l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa. Se infatti l' avesse ricevuto intimazioni di pagamento a lui personalmente destinate o non fosse risultato impedito a provvedere al versamento della somma richiesta a causa dalla sua personale dichiarazione di fallimento, avrebbe potuto adempiere tempestivamente all'avversa pretesa senza rendersi assoggettabile alla sanzione amministrativa che, invece, gli viene oggi irrogata.
6) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. CP_ 7) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha inoltre documentato: a) che il fallimento che aveva interessato, tra gli altri, l'appellante e LC SN era stato chiuso dal tribunale di Crotone con decreto del 13.9.17; b) che la sanzione amministrativa era stata rideterminata in euro 622,50 con provvedimento del dicembre 2024, adottato a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 ad opera dell'art. 23 DL n° 48/23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 85/23;
8) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) L'appello deve essere respinto.
CP_ 10) Quanto al primo motivo, si rileva in primo luogo che, come documentato da nel costituirsi in appello, la sanzione amministrativa di euro 20.000 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, è stata ridotta con provvedimento del dicembre 2024 ad euro 622,50 e con possibilità di pagamento entro 60 giorni dalla notifica di tale provvedimento della somma di 311,25 in misura ridotta. La rideterminazione della sanzione, come emerge dal provvedimento di rettifica, è avvenuto alla luce della modifica dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 ad opera dell'art. 23 DL n° 48/23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 85/23;
11) Ora, con le note di trattazione scritta l'appellante continua a sostenere che proprio tale riduzione della sanzione confermerebbe la fondatezza del primo motivo di appello, tanto più che nel corso del CP_ primo grado di giudizio, ma prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 2023, l' stava procedendo a rideterminare la sanzione (cfr. verbale di udienza del 20.10.22).
12) L'assunto è destituito di fondamento perché la doglianza riferita all'importo della sanzione amministrativa originariamente irrogata, su cui il tribunale effettivamente ha omesso di pronunciarsi, era ed è manifestamente infondata.
13 Intanto, sotto il profilo motivazionale e contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, CP_ nell'ordinanza ingiunzione dava espressamente atto di aver tenuto conto della gravità della condotta, della personalità dell'autore delle violazioni e degli ulteriori elementi di cui all'art. 11 Legge 689/81, così determinando la sanzione in euro 20.000.
14) Ma soprattutto, la doglianza non esaminata dal tribunale partiva dal presupposto, del tutto CP_ infondato, secondo cui l' aveva determinato la sanzione nel massimo edittale previsto dall'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83. Al contrario, il massimo edittale della sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1 bis, vigente alla data di adozione dell'ordinanza ingiunzione, per un'omissione inferiore a 10.000 euro come nel caso di specie, era pari, stante l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6, Legge n° 8/16, ad euro 50.000 non ad euro 20.000 come erroneamente affermato dal ricorrente.
15) Ora, tenuto conto della condotta consistita in reiterate omissioni del versamento delle ritenute previdenziali per ben 8 mesi (da aprile a novembre 2011) e per il non trascurabile importo di euro 3.355,00 (cfr. verbale di accertamento del 27.12.16 in atti), la sanzione amministrativa, quantificata in una somma addirittura al di sotto della metà del massimo edittale risultava del tutto congrua e proporzionata. 16) Con le note di trattazione scritta, l'appellante si limita ad una generica denuncia secondo cui, a CP_ fronte di una modifica legislativa del 2023, l ha tuttavia provveduto a rettificare l'ordinanza opposta solamente nel 2024.
16.1) Senonché, la novella legislativa del 2023 non introduce alcuna ipotesi di decadenza per la rideterminazione della sanzione amministrativa riferita ad omesso versamento delle ritenute per l'anno 2011 oggetto del presente giudizio, atteso che l'art. 23, comma 2, DL 48/23 si è limitato a stabilire che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
16.2) Per il resto, l'appellante non solleva alcun profilo di illegittimità circa l'importo della sanzione come rideterminato nel 2024 a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83 ad opera dell'art. 23 DL n° 48/23, convertito, con modificazioni, con Legge n° 85/23. Ad ogni modo, il nuovo CP_ importo della sanzione amministrativa, per come rettificato dall' risulta quantificato nel minimo di cui alla novella del 2023, ovvero in un importo pari ad 1,5 volte dell'importo omesso nel mese di ottobre 2011 parti ad euro 415. Sul punto, anzi, posto che sia l'ordinanza ingiunzione opposta, sia il provvedimento di rettifica del 2024 hanno come presupposto il verbale di accertamento notificato il 13.3.17, in cui l'importo delle ritenute omesse era pari ad 3.3.55,00, potrebbe anche sostenersi che il CP_ nuovo importo rideterminato dall' sia finanche eccessivamente favorevole alle ragioni del ricorrente.
17) Deve invece rilevarsi che il ricorrente non ha nemmeno documentato di aver provveduto al pagamento della sanzione sì come rideterminata entro i 60 giorni (misura ridotta) e i 90 giorni (in CP_ misura intera) dal 3.1.25, ovvero quanto meno da quando l' costituendosi in giudizio, ha depositato in atti il provvedimento di rettifica della sanzione.
18) È manifestamente infondato anche il secondo motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria decorrente dalla data della condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ovvero dall'aprile al novembre 2011.
19) In primo luogo, l'appellante non prende alcuna posizione in merito alla diffida ex art. 2, comma CP_ 1 bis, DL 463/83, espressamente valorizzata in sentenza, che risulta aver notificato in data 29.1.13 e che era riferita, tra l'altro, proprio all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dall'aprile al novembre 2013. Ovviamente in tale diffida si faceva riferimento ad una causa di non punibilità riferita al solo reato previsto dall'art. 2, comma 1 bis, non anche alla sanzione amministrativa che sarebbe stata introdotta per importi inferiori a 10.000 euro solo nel 2016.
20) Ciò detto, si rileva che la diffida notificata il 29.1.13, così come il verbale di accertamento notificato il 13.3.17 mediante consegna nelle mani dello stesso ricorrente come risulta dall'avviso di ricevimento, come anche l'ordinanza ingiunzione opposta risultano tutti indirizzati a presso Parte_1 l'indirizzo di Crotone, Via Alighieri, 2.
21) Sotto tale profilo deve subito rilevarsi che il ricorrente non contesta in alcun modo che proprio il succitato indirizzo era quello di sua residenza. Non solo, tale indirizzo il ricorrente indicò come CP_ proprio nello scritto del 9.4.17 che egli stesso inoltrò all' 22) Invece, dall'istanza di dilazione presentata, come ammesso dallo stesso appellante, il 28.9.12, Pt_ emerge che la società LC SN, di cui l' era legale rappresentante, aveva sede legale presso il diverso indirizzo di Crotone, Località Papaniciaro.
23) Ancora, sia la diffida notificata il 29.1.13, sia il verbale di accertamento notificato il 13.3.17, sia l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio e notificata il 24.5.22 recano la chiara indicazione di quale legale rappresentante di LC SN. Parte_1
24) Su tali basi è manifestamente infondata la versione difensiva del ricorrente, secondo cui il verbale di accertamento sarebbe stato notificato alla società quale responsabile solidale delle violazioni commesse dall'aprile al novembre 2011 e non al ricorrente in proprio, mentre ciò sarebbe avvenuto solo con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Pt_ 25) Al contrario, ribadito che i tre atti interruttivi sono stati inoltrati allo stesso indirizzo e all' Pt_ quale legale rappresentate, è di chiara evidenza che gli atti vennero notificati esclusivamente all' quale trasgressore/legale rappresentante con l'ulteriore conseguenza che essi risultano tutti idonei alla interruzione della prescrizione.
26) Ora, assumendo, come fa il ricorrente, che il momento iniziale della prescrizione andrebbe individuato da aprile a novembre 2011, il termine quinquennale è stato tempestivamente interrotto, prima il 29.1.13, poi il 13.3.17 e, infine il 24.5.22.
27) Al riguardo, sebbene tra il 13.3.17 il 24.5.22 siano decorsi più di cinque anni, la prescrizione non è comunque maturata alla luce della sospensione del corso della prescrizione previsto dall'art. 103, comma 6 bis, DL 18/20, secondo cui: il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
28) La sospensione del corso della prescrizione per 97 giorni fa sì che la notifica dell'ordinanza ingiunzione il 24.5.22 ha avuto l'effetto di interrompere tempestivamente il corso della prescrizione rispetto alla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 13.3.17
29) Non solo, perché deve tenersi conto che il corso della prescrizione era rimasto sospeso anche nei tre mesi successivi alla notifica del verbale di accertamento in data 13.3.17. Ciò alla luce del comma i quater dell'art. 2 DL 463/83 secondo cui Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.
CP_ 30) In definitiva, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la pretesa sanzionatoria dell' non è in alcun modo estinta per intervenuta prescrizione.
31) Tale conclusione non muta rilevando che, a ben vedere, il corso della prescrizione della pretesa CP_ non ha cominciato il suo corso nel 2011, come sostenuto dal ricorrente, ma solo dal 2016, ovvero da quando, con Legge 8/16, il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, venne depenalizzato per l'omesso versamento delle ritenute per un importo inferiore ai 10.000 euro annui, come avvenuto nel caso di specie. Infatti, cominciato il corso della prescrizione dal 6.2.16, rimane comunque che lo stesso è stato tempestivamente interrotto il 13.3.17 e il 24.5.22, sempre considerando i due termini di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 1 quater, e, soprattutto, dell'art. 103, comma 6 bis, DL 18/20 32) Il terzo e quarto motivo di appello, da esaminare congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono anch'essi infondati.
33) Al riguardo, deve evidenziarsi che sia nel ricorso introduttivo proposto nel 2022, sia nell'atto di appello, il ricorrente ha omesso di riferire la circostanza di essere tornato in bonis già nell'anno 2017. Di tanto si è dato atto nella sentenza impugnata, in assenza di contestazioni sul punto nell'atto di CP_ gravame, ed è stato anche documentato dall' producendo il decreto depositato il 13.9.17, con cui il tribunale di Crotone ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare relativa a LC SN e ai suoi soci illimitatamente responsabili, tra cui per intervenuta definitività del decreto di Parte_1 omologazione del concordato fallimentare.
34) Su tali basi, se è vero che l'appellante non poteva procedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica del verbale di accertamento della violazione (13.3.17), dal momento che a tale data vigeva la dichiarazione di fallimento del ricorrente, nondimeno egli ben poteva provvedere al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla data del rientro in bonis (13.9.17), per poi far valere, come fatto nel presente giudizio, la causa di non punibilità di cui all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1 bis, DL 463/83.
35) Invece il ricorrente: a) ha addirittura taciuto di essere tornato in bonis dal 13.9.17; b) non ha provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi da tale data;
c) continua a non fornire alcuna spiegazione sul perché tanto non abbia fatto entro i tre mesi dal 13.9.17, così come entro i tre mesi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
36) Ne consegue che va disattesa ogni censura riferita ad una pretesa impossibilità di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1 bis;
impossibilità che è venuta meno ben 5 anni prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e della relativa opposizione giudiziale. L'ulteriore conseguenza è che nel presente giudizio non vi sono i presupposti per la concessione di una rimessione in termini per il versamento delle ritenute omesse, che il ricorrente ben poteva operare a decorrere dal 13.9.17.
37) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto.
38) Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 20.006,60), mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Crotone n° 28/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale