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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 16/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 34 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SABATINI MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montenero di
Bisaccia, C.da Colle Rampone n. 5, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE – nonché
Il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “Voglia, ai sensi dell'art. 473 bis 52 c.p.c., dichiarare
l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) della Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
pagina 1 di 3 18.12.1940 ed ivi residente in [...], C.F. ricoverata stabilmente C.F._2 presso la struttura “Cardinale Seper” sita in Acquaviva Collecroce (CB) in Via G. De Rubertis, snc, con ogni conseguenza di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.1.2025, premesso di essere figlia di Parte_1
nata a [...] il [...] e attualmente ricoverata presso la Controparte_1 struttura “Cardinale Seper” sita in Acquaviva Collecroce, ha chiesto volersi dichiarare l'interdizione della madre, allegando che la stessa, per infermità di mente, risulta totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 25.1.2025 si è proceduto all'esame dell'interdicendo presso la struttura “Cardinale Seper” ed è stato sentito il parere dei familiari e del personale sanitario presente. All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita, tenuto conto altresì della documentazione medica versata in atti, si è proceduto a rinviare il procedimento per la decisione, con rimessione della causa al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta che l'interdicenda, nata a [...] il Controparte_1
18.12.1940, ricoverata stabilmente presso la struttura “Cardinale Seper” sita in Acquaviva
Collecroce, è affetta da “decadimento cognitivo di grado elevato con disturbi del comportamento, ipertensione arteriosa e obesità”. Anche all'atto dell'esame svolto dal Giudice, la condizione psichica dell'interdicenda si è palesata gravemente compromessa, manifestandosi seriamente intaccate le sue capacità cognitive e relazionali, risultando del tutto indifferente alle sollecitazioni provenienti dal contesto che la circonda. Tale quadro d'insieme è stato confermato anche dai parenti prossimi e dall'operatrice sanitaria presente, tutti ascoltati in data 25.1.2025.
La rilevata, notevolissima, entità dell'infermità mentale dell'interdicenda rende inopportuno, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, recentemente introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
Infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, amministrazione di sostegno e interdizione si differenziano non tanto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità della malattia da cui è affetta la persona interessata, ma piuttosto in ragione di un criterio funzionale, che guarda alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9628/2009; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22332/2011).
Pertanto, l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito ogniqualvolta sia pagina 2 di 3 necessaria un'attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell'attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Al contrario,
l'interdizione è istituto da considerarsi ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia consona ad assicurare la migliore tutela del destinatario (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20945/2018).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la condizione di infermità mentale di CP_1
è tale da rendere la stessa nella totale incapacità di provvedere ai propri interessi, sia di
[...] tipo personale che patrimoniale, e che pertanto, se ne impone l'interdizione.
Nulla per le spese, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...];
− ordina all'ufficiale dello stato civile di Guardialfiera di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta Controparte_1
− manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione ai ricorrenti e all'ufficiale dello stato civile di Guardialfiera nonché per ogni altro adempimento di rito;
− nulla per le spese.
Così deciso in Larino, alla camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Stefania Vacca Dr. Michele Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 34 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to SABATINI MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montenero di
Bisaccia, C.da Colle Rampone n. 5, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE – nonché
Il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
INTERVENUTO
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI. Per parte ricorrente: “Voglia, ai sensi dell'art. 473 bis 52 c.p.c., dichiarare
l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) della Sig.ra nata a [...] il Controparte_1
pagina 1 di 3 18.12.1940 ed ivi residente in [...], C.F. ricoverata stabilmente C.F._2 presso la struttura “Cardinale Seper” sita in Acquaviva Collecroce (CB) in Via G. De Rubertis, snc, con ogni conseguenza di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.1.2025, premesso di essere figlia di Parte_1
nata a [...] il [...] e attualmente ricoverata presso la Controparte_1 struttura “Cardinale Seper” sita in Acquaviva Collecroce, ha chiesto volersi dichiarare l'interdizione della madre, allegando che la stessa, per infermità di mente, risulta totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 25.1.2025 si è proceduto all'esame dell'interdicendo presso la struttura “Cardinale Seper” ed è stato sentito il parere dei familiari e del personale sanitario presente. All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita, tenuto conto altresì della documentazione medica versata in atti, si è proceduto a rinviare il procedimento per la decisione, con rimessione della causa al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta che l'interdicenda, nata a [...] il Controparte_1
18.12.1940, ricoverata stabilmente presso la struttura “Cardinale Seper” sita in Acquaviva
Collecroce, è affetta da “decadimento cognitivo di grado elevato con disturbi del comportamento, ipertensione arteriosa e obesità”. Anche all'atto dell'esame svolto dal Giudice, la condizione psichica dell'interdicenda si è palesata gravemente compromessa, manifestandosi seriamente intaccate le sue capacità cognitive e relazionali, risultando del tutto indifferente alle sollecitazioni provenienti dal contesto che la circonda. Tale quadro d'insieme è stato confermato anche dai parenti prossimi e dall'operatrice sanitaria presente, tutti ascoltati in data 25.1.2025.
La rilevata, notevolissima, entità dell'infermità mentale dell'interdicenda rende inopportuno, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, recentemente introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
Infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, amministrazione di sostegno e interdizione si differenziano non tanto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità della malattia da cui è affetta la persona interessata, ma piuttosto in ragione di un criterio funzionale, che guarda alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9628/2009; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22332/2011).
Pertanto, l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito ogniqualvolta sia pagina 2 di 3 necessaria un'attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell'attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Al contrario,
l'interdizione è istituto da considerarsi ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia consona ad assicurare la migliore tutela del destinatario (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20945/2018).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la condizione di infermità mentale di CP_1
è tale da rendere la stessa nella totale incapacità di provvedere ai propri interessi, sia di
[...] tipo personale che patrimoniale, e che pertanto, se ne impone l'interdizione.
Nulla per le spese, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...];
− ordina all'ufficiale dello stato civile di Guardialfiera di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta Controparte_1
− manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione ai ricorrenti e all'ufficiale dello stato civile di Guardialfiera nonché per ogni altro adempimento di rito;
− nulla per le spese.
Così deciso in Larino, alla camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Stefania Vacca Dr. Michele Russo
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