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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9191/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AV IP;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
OV Di AN;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 10/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al pagamento di € 7.338,81 a titolo di differenze retributive (compreso
TFR, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive ed indennità sostitutive di ferie non godute), nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro intercorso da gennaio a marzo 2023 (ovvero al risarcimento del danno conseguente all'omessa regolarizzazione) e, ancora, al risarcimento del danno “causato dal mancato pagamento delle debenze effettivamente dovute, nonostante il massacrante ritmo di lavoro”. A
1 sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha dedotto di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione alle dipendenze della convenuta da gennaio a marzo 2023, di aver svolto le mansioni di colf inquadrabili al livello C del CCL personale domestico, di aver lavorato per sette giorni alla settimana sempre dalle 20 alle 8 del mattino, di aver usufruito esclusivamente di due giorni di riposo nell'intero periodo e di aver ricevuto l'insufficiente retribuzione di € 300,00 settimanali (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'1 ottobre 2024 ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando di essersi avvalsa della prestazione della Parte_1
esclusivamente tramite la cooperativa Pianeta assistenza soc. coop. sociale e soltanto per tredici giornate (14, 16, 18, 20, 22, 26, 28 e 30 dicembre 2022, nonché 1, 2, 5, 7 e 9 gennaio
2023). Pertanto, la convenuta ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro, oltre allo svolgimento del medesimo nei termini esposti da controparte;
in subordine, ha eccepito l'integrale adempimento del debito a mezzo bonifici (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sullo svolgimento del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente da gennaio a marzo 2023, prestando servizio come badante ogni notte della settimana dalle 20 alle 8.
La convenuta ha negato la superiore ricostruzione dei fatti, sostenendo che la Parte_1
avrebbe effettivamente prestato assistenza in suo favore, ma soltanto per alcuni giorni tra dicembre 2022 e gennaio 2023 e comunque quale impiegata della società cooperativa
Pianeta assistenza cui la i sarebbe rivolta per ottenere un servizio di assistenza che CP_1 potremmo definire “chiavi in mano”.
Ebbene, alla luce del complessivo compendio istruttorio sottoposto all'attenzione del
Tribunale l'onere probatorio gravante sulla ricorrente va ritenuto assolto per le ragioni di seguito esposte.
Se la testimonianza dello appare poco utile (visto che lo stesso si è limitato a Tes_1
confermare che la lavorava per la circostanza di per sé compatibile con Parte_1 CP_1 entrambe le versioni dei contendenti: cfr. verbale del 26 febbraio 2025), va considerato che
2 il teste , coniuge separato della ricorrente, ha sostanzialmente confermato la versione Tes_2
della (cfr. verbale del 26 febbraio 2025). Parte_1
Il solo rapporto di coniugio del testimone, ad avviso di questo giudice, non è di per sé sufficiente per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese sotto il vincolo della responsabilità anche penale.
D'altra parte, poi, non può essere valorizzato il fatto che la omettendo di CP_1
comparire all'udienza istruttoria, non soltanto è formalmente decaduta dalla prova, ma di fatto vi ha sostanzialmente rinunciato (cfr. ancora il verbale del 26 febbraio 2025, anche alla luce dell'art. 116 c.p.c. secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova anche dal contegno generale delle parti nel processo).
Se ciò non bastasse, va ulteriormente considerato che i bonifici prodotti dalla stessa convenuta depongono univocamente a sfavore della sua tesi difensiva: non soltanto perché il pagamento diretto della retribuzione in favore della lavoratrice è incompatibile con il riconoscimento della titolarità del rapporto in capo alla cooperativa, ma soprattutto perché, da un lato, gli importi pagati dimostrano lo svolgimento di attività lavorativa retribuita evidentemente in misura ben superiore ai pochi giorni indicati nella memoria di costituzione e, dall'altro lato, le date dei bonifici (effettuati fino a marzo 2023) dimostrano che il lavoro si svolgeva ben oltre il 9 gennaio 2023, in modo perfettamente compatibile con la ricostruzione fattuale di parte attrice (cfr. allegato n. 4 della memoria di costituzione).
Per le ragioni appena esposte va accertato e dichiarato che da gennaio a marzo 2023 la lavorava come badante (inquadrabile al livello C) alle dipendenze della Parte_1 CP_1 prestando servizio ogni giorno della settimana dalle 20 alle 8 del mattino seguente, usufruendo per tutta la durata del rapporto di soltanto due giorni di riposo.
Sulle differenze retributive.
In ossequio al superiore accertamento la convenuta andrebbe condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate, considerando come percepito l'importo di € 300,00 a settimana (ovvero i superiori importi risultanti dai bonifici prodotti dalla e non contestati dall'attrice), compresi il TFR e l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie non godute (considerando come fruiti esclusivamente due giorni per l'intero periodo).
3 All'esito della c.t.u., tuttavia, è emerso che la resistente veniva integralmente retribuita per il lavoro svolto (cfr. relazione in atti, prestando attenzione la stessa non risulta contestata né nella metodologia di calcolo, né nelle conclusioni).
Sulla regolarizzazione contributiva del rapporto.
La domanda volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto va dichiarata inammissibile perché la ricorrente ha omesso di evocare in giudizio l' quale CP_2
destinatario del pagamento dovuto dalla datrice di lavoro.
Sulla domanda risarcitoria da omessa regolarizzazione contributiva.
Tale pretesa va senz'altro rigettata perché, tralasciando il fatto che la lavoratrice ha diritto alla regolarizzazione contributiva del rapporto (azionabile anche sulla base dell'odierna pronuncia), la ricorrente non ha neppure allegato in cosa consisterebbe il danno oggetto di pretesa risarcitoria.
Sul risarcimento del danno conseguente alla negazione del riposo durante il rapporto di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che la resistente venga condannata al risarcimento del danno consistente nella mancata fruizione di riposi settimanali.
Ora, premesso ch'è stato dimostrato che la lavorava sette giorni su sette Parte_1
senza godere di alcun riposo (fatti salvi i due giorni liberi goduti nell'intero rapporto di lavoro), va considerato che secondo la Corte di Cassazione “la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 18884 del 15 luglio 2019; cfr., altresì, Cass., sez. lav., ordinanza n. 18390 del 5 luglio 2024).
In base al superiore insegnamento, è certo che la ricorrente subiva un danno dall'aver lavorato continuativamente per tre mesi tutte le notti con soli due giorni di riposo.
A questo punto, però, si pone il problema della liquidazione di tale danno.
Secondo la Corte di Cassazione per tale liquidazione “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di
4 giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (Cass., sez. lav., sentenza n. 14710 del
14 luglio 2015; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 704 del 26 gennaio 1999: “La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, comma primo, cod. civ.) con l'art. 36, comma terzo,
Cost. e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto
(collettivo o individuale) - che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto - ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato attività nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo - non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni - ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma ad indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psico - fisica. Tale danno - di natura contrattuale perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative - è oggetto (quanto all'"an") di presunzione assoluta, posto che dalla norma dell'art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori e che è irrinunciabile (sicché rispetto ad esso non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi attribuire alcun rilievo alla volontarietà del comportamento tenuto dal lavoratore). La determinazione dell'entità del danno non deve essere effettuata in astratto, ma deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) che direttamente regolamentino l'ipotesi illecita suindicata - si limitino a disciplinare il "risarcimento" riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi medesima, salvo restando che il giudice deve astenersi dalla liquidazione del pregiudizio in oggetto soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo e che la mera acquiescenza del lavoratore a turni predisposti dal datore di lavoro non è sufficiente ad escludere il suddetto diritto”).
Ebbene, considerando che la ricorrente prestava il proprio lavoro tutte le notti praticamente per tre mesi consecutivi, appare equo accordarle un risarcimento del danno
5 parametrato all'importo di una domenica lavorativa per ogni settimana di servizio, visto che normalmente la giornata destinata al riposo è la domenica ed il pregiudizio consisteva nella sostanza nella perdita di tale giornata (cfr. relazione di c.t.u. da cui risulta, in definitiva, un credito complessivo della ricorrente pari ad € 556,38).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in definitiva la a condannata CP_1
al pagamento della somma di € 556,38, oltre accessori nella misura legalmente dall'odierna pronuncia fino al saldo (cfr. relazione di c.t.u.).
Accolto il ricorso soltanto parzialmente e per un importo quasi irrisorio rispetto all'azione intrapresa, appare certamente equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Le spese del c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno poste definitivamente a carico della convenuta (seppur minimamente) soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accerta che lavorava alle dipendenze di da gennaio a Parte_1 CP_1
marzo 2023 come badante (inquadrabile al livello C), prestando servizio ogni giorno della settimana dalle 20 alle 8 del mattino seguente ed usufruendo per tutta la durata del rapporto di soltanto due giorni di riposo;
condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
556,38, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dall'odierna pronuncia fino al saldo;
dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da omessa regolarizzazione contributiva del rapporto;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO AL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9191/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AV IP;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
OV Di AN;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 10/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al pagamento di € 7.338,81 a titolo di differenze retributive (compreso
TFR, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive ed indennità sostitutive di ferie non godute), nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro intercorso da gennaio a marzo 2023 (ovvero al risarcimento del danno conseguente all'omessa regolarizzazione) e, ancora, al risarcimento del danno “causato dal mancato pagamento delle debenze effettivamente dovute, nonostante il massacrante ritmo di lavoro”. A
1 sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha dedotto di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione alle dipendenze della convenuta da gennaio a marzo 2023, di aver svolto le mansioni di colf inquadrabili al livello C del CCL personale domestico, di aver lavorato per sette giorni alla settimana sempre dalle 20 alle 8 del mattino, di aver usufruito esclusivamente di due giorni di riposo nell'intero periodo e di aver ricevuto l'insufficiente retribuzione di € 300,00 settimanali (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'1 ottobre 2024 ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando di essersi avvalsa della prestazione della Parte_1
esclusivamente tramite la cooperativa Pianeta assistenza soc. coop. sociale e soltanto per tredici giornate (14, 16, 18, 20, 22, 26, 28 e 30 dicembre 2022, nonché 1, 2, 5, 7 e 9 gennaio
2023). Pertanto, la convenuta ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro, oltre allo svolgimento del medesimo nei termini esposti da controparte;
in subordine, ha eccepito l'integrale adempimento del debito a mezzo bonifici (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sullo svolgimento del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente da gennaio a marzo 2023, prestando servizio come badante ogni notte della settimana dalle 20 alle 8.
La convenuta ha negato la superiore ricostruzione dei fatti, sostenendo che la Parte_1
avrebbe effettivamente prestato assistenza in suo favore, ma soltanto per alcuni giorni tra dicembre 2022 e gennaio 2023 e comunque quale impiegata della società cooperativa
Pianeta assistenza cui la i sarebbe rivolta per ottenere un servizio di assistenza che CP_1 potremmo definire “chiavi in mano”.
Ebbene, alla luce del complessivo compendio istruttorio sottoposto all'attenzione del
Tribunale l'onere probatorio gravante sulla ricorrente va ritenuto assolto per le ragioni di seguito esposte.
Se la testimonianza dello appare poco utile (visto che lo stesso si è limitato a Tes_1
confermare che la lavorava per la circostanza di per sé compatibile con Parte_1 CP_1 entrambe le versioni dei contendenti: cfr. verbale del 26 febbraio 2025), va considerato che
2 il teste , coniuge separato della ricorrente, ha sostanzialmente confermato la versione Tes_2
della (cfr. verbale del 26 febbraio 2025). Parte_1
Il solo rapporto di coniugio del testimone, ad avviso di questo giudice, non è di per sé sufficiente per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese sotto il vincolo della responsabilità anche penale.
D'altra parte, poi, non può essere valorizzato il fatto che la omettendo di CP_1
comparire all'udienza istruttoria, non soltanto è formalmente decaduta dalla prova, ma di fatto vi ha sostanzialmente rinunciato (cfr. ancora il verbale del 26 febbraio 2025, anche alla luce dell'art. 116 c.p.c. secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova anche dal contegno generale delle parti nel processo).
Se ciò non bastasse, va ulteriormente considerato che i bonifici prodotti dalla stessa convenuta depongono univocamente a sfavore della sua tesi difensiva: non soltanto perché il pagamento diretto della retribuzione in favore della lavoratrice è incompatibile con il riconoscimento della titolarità del rapporto in capo alla cooperativa, ma soprattutto perché, da un lato, gli importi pagati dimostrano lo svolgimento di attività lavorativa retribuita evidentemente in misura ben superiore ai pochi giorni indicati nella memoria di costituzione e, dall'altro lato, le date dei bonifici (effettuati fino a marzo 2023) dimostrano che il lavoro si svolgeva ben oltre il 9 gennaio 2023, in modo perfettamente compatibile con la ricostruzione fattuale di parte attrice (cfr. allegato n. 4 della memoria di costituzione).
Per le ragioni appena esposte va accertato e dichiarato che da gennaio a marzo 2023 la lavorava come badante (inquadrabile al livello C) alle dipendenze della Parte_1 CP_1 prestando servizio ogni giorno della settimana dalle 20 alle 8 del mattino seguente, usufruendo per tutta la durata del rapporto di soltanto due giorni di riposo.
Sulle differenze retributive.
In ossequio al superiore accertamento la convenuta andrebbe condannata al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate, considerando come percepito l'importo di € 300,00 a settimana (ovvero i superiori importi risultanti dai bonifici prodotti dalla e non contestati dall'attrice), compresi il TFR e l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie non godute (considerando come fruiti esclusivamente due giorni per l'intero periodo).
3 All'esito della c.t.u., tuttavia, è emerso che la resistente veniva integralmente retribuita per il lavoro svolto (cfr. relazione in atti, prestando attenzione la stessa non risulta contestata né nella metodologia di calcolo, né nelle conclusioni).
Sulla regolarizzazione contributiva del rapporto.
La domanda volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto va dichiarata inammissibile perché la ricorrente ha omesso di evocare in giudizio l' quale CP_2
destinatario del pagamento dovuto dalla datrice di lavoro.
Sulla domanda risarcitoria da omessa regolarizzazione contributiva.
Tale pretesa va senz'altro rigettata perché, tralasciando il fatto che la lavoratrice ha diritto alla regolarizzazione contributiva del rapporto (azionabile anche sulla base dell'odierna pronuncia), la ricorrente non ha neppure allegato in cosa consisterebbe il danno oggetto di pretesa risarcitoria.
Sul risarcimento del danno conseguente alla negazione del riposo durante il rapporto di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che la resistente venga condannata al risarcimento del danno consistente nella mancata fruizione di riposi settimanali.
Ora, premesso ch'è stato dimostrato che la lavorava sette giorni su sette Parte_1
senza godere di alcun riposo (fatti salvi i due giorni liberi goduti nell'intero rapporto di lavoro), va considerato che secondo la Corte di Cassazione “la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno”
(Cass., sez. lav., ordinanza n. 18884 del 15 luglio 2019; cfr., altresì, Cass., sez. lav., ordinanza n. 18390 del 5 luglio 2024).
In base al superiore insegnamento, è certo che la ricorrente subiva un danno dall'aver lavorato continuativamente per tre mesi tutte le notti con soli due giorni di riposo.
A questo punto, però, si pone il problema della liquidazione di tale danno.
Secondo la Corte di Cassazione per tale liquidazione “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di
4 giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (Cass., sez. lav., sentenza n. 14710 del
14 luglio 2015; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 704 del 26 gennaio 1999: “La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, comma primo, cod. civ.) con l'art. 36, comma terzo,
Cost. e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto
(collettivo o individuale) - che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto - ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato attività nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo - non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni - ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma ad indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psico - fisica. Tale danno - di natura contrattuale perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative - è oggetto (quanto all'"an") di presunzione assoluta, posto che dalla norma dell'art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori e che è irrinunciabile (sicché rispetto ad esso non è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ., non potendosi attribuire alcun rilievo alla volontarietà del comportamento tenuto dal lavoratore). La determinazione dell'entità del danno non deve essere effettuata in astratto, ma deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) che direttamente regolamentino l'ipotesi illecita suindicata - si limitino a disciplinare il "risarcimento" riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi medesima, salvo restando che il giudice deve astenersi dalla liquidazione del pregiudizio in oggetto soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo e che la mera acquiescenza del lavoratore a turni predisposti dal datore di lavoro non è sufficiente ad escludere il suddetto diritto”).
Ebbene, considerando che la ricorrente prestava il proprio lavoro tutte le notti praticamente per tre mesi consecutivi, appare equo accordarle un risarcimento del danno
5 parametrato all'importo di una domenica lavorativa per ogni settimana di servizio, visto che normalmente la giornata destinata al riposo è la domenica ed il pregiudizio consisteva nella sostanza nella perdita di tale giornata (cfr. relazione di c.t.u. da cui risulta, in definitiva, un credito complessivo della ricorrente pari ad € 556,38).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in definitiva la a condannata CP_1
al pagamento della somma di € 556,38, oltre accessori nella misura legalmente dall'odierna pronuncia fino al saldo (cfr. relazione di c.t.u.).
Accolto il ricorso soltanto parzialmente e per un importo quasi irrisorio rispetto all'azione intrapresa, appare certamente equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Le spese del c.t.u. liquidate con separato decreto, invece, vanno poste definitivamente a carico della convenuta (seppur minimamente) soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accerta che lavorava alle dipendenze di da gennaio a Parte_1 CP_1
marzo 2023 come badante (inquadrabile al livello C), prestando servizio ogni giorno della settimana dalle 20 alle 8 del mattino seguente ed usufruendo per tutta la durata del rapporto di soltanto due giorni di riposo;
condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
556,38, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dall'odierna pronuncia fino al saldo;
dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da omessa regolarizzazione contributiva del rapporto;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO AL
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