Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3375/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3375/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IDA DI RENZO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA LACIOPPA, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
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Con ricorso presentato in data 14.11.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
minore , nato a [...] in data [...] alle condizioni di cui al ricorso Persona_1
introduttivo.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.01.2025 nella quale ha aderito alle condizioni formulate dalla ricorrente.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno confermato l'accordo alle condizioni di seguito riportate:
1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO MINORE:
Affidamento condiviso del minore.
Collocamento confermato presso la genitrice in Città Sant'Angelo via XXII Maggio n.81, ove è in locazione dietro versamento di euro 530,00 di affitto.
2. MODALITA' FREQUENTAZIONE VISITE PADRE-FIGLIO:
Per quanto riguarda il diritto-dovere di visita e frequentazione padre-figlio, da effettuarsi ogni volta ciò sia possibile, in base al lavoro paterno e agli impegni del minore, comunque almeno ogni giovedì giorno in cui, tra l'altro, il genitore non collocatario gode del relativo permesso 104, affinché si occupi di portare a scuola e all'attività extrascolastica il bambino, dalle 8.30 alle 12.30; nonché tutti i weekend, dal venerdì (dopo il calcetto paterno), alla domenica dopocena, pernotti compresi;
le festività di Natale da gestirsi sempre alternativamente, in modo che il 24, il 25, il 26 dicembre stia con la mamma, il 30, il 31 dicembre e il 1 gennaio stia col papà e cosi via dicendo gli altri giorni di festa;
le festività pasquali in maniera paritetica e comunque in modo che un anno stia con un genitore a
Pasqua mentre il lunedì di pasquetta con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio, ecc.) e periodi feriali;
in particolare, per il periodo estivo, i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno in via anticipata il periodo di due settimane ciascuno (anche giorni non consecutivi, così da poter fare ad es. 7 giorni + 7 giorni) da trascorrere in maniera esclusiva con il figlio. Il figlio trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico di quest'ultimo e della sua sfera famigliare, mentre le ricorrenze più importanti del minore, ove possibile, verranno festeggiate insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o, in caso di disaccordo, metà giornata con un genitore e metà con l'altro.
pagina 2 di 4 3. MANTENIMENTO PROLE:
Compartecipazione del padre al mantenimento del figlio con la somma di euro 200,00 mensili da versarsi sul c.c. PostePay della collocataria entro il 12 di ogni mese in via anticipata, oltre il rimborso delle spese straordinarie, da concordarsi se non urgenti, nella misura del 50% previa esibizione della relativa documentazione probatoria secondo protocollo CNF. Assegno unico e accompagno in favore della Pt_1
Il piccolo risparmio presso Assicurazione AXA acceso ed irrorato periodicamente dal nonno verrà cogestito/contitolato con la sempre col vincolo in favore del figlio di non ritirare le somme fino Pt_1
alla sua maggiore età.
4. ULTERIORI ASPETTI:
i genitori eviteranno esternazioni denigratorie vicendevoli, frequentazioni nocive per il minore ed eviteranno di presentare al figlio terzi con cui intrattengono mere relazioni saltuarie per non destabilizzarlo.
Ogni genitore, vista la condizione del minore, avrà presso il proprio domicilio ogni medicinale necessario alla sua cura e alle sue esigenze, nonché abbigliamento per ogni stagione e giochi consoni, evitando che , nel suo stato, sia obbligato a trasportare e spostare le sue cose ogni volta. Per_1
Reciproca autorizzazione all'espatrio di breve periodo per il minore.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sul figlio minore Persona_1
conformemente all'accordo riportato in motivazione;
[...]
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
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