Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel. in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 211/2022 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Delfio Rao,
[...]
Appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferraù,
[...]
Appellata
E
e , nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3
[...]
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 451/2022 emessa dal
Tribunale di Messina in data 8.3.2022 (pubblicata il 9.3.2022).
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DECISIONE
Premesso che ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 451/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 8.3.2022
(pubblicata il 9.3.2022) anche nei confronti di e di Controparte_1
; CP_2
che all'udienza del 20.2.2025 la Corte ha assunto la causa in riserva;
che alla precedente udienza del 16.1.2025 nessuna delle parti aveva depositato note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., sicchè la causa era stata rinviata all'udienza del 20.2.2025 ai sensi dell'art. 309
c.p.c.; che nessuna delle parti è comparsa all'udienza del 20.2.2025;
considerato che
il giudizio di primo grado è stato instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 50 del d.l. 112/2008 convertito nella l. 133/2008 con cui è stato modificato l'art. 181 c.p.c.; rilevato che l'art. 309 c.p.c. prevede: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”; che per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008
(come nel caso di specie), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) prevede quanto segue: “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”; che, pertanto, in applicazione delle norme citate va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del
2 processo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c.; che è opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità; che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 4 co., c.p.c.).
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
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