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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7965/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO FERMO TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6098/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione di fermo a lei notificato il 13.09.2023, con il quale l'A.D.E.R. esigeva per conto del Comune di Brusciano e della Regione Campania il pagamento della somma di € 1.267,35 per il mancato pagamento degli importi di cui alle seguenti cartelle di pagamento: – cartella 07120130044803562000, data notifica 06.03.2013, per l'importo di Euro 640,40 – cartella
07120140082720150000, data notifica 25.02.2015, per l'importo di Euro 169,67 – cartella
07120150048128678000, data notifica 01.06.2015, per l'importo di Euro 167,91 – cartella
07120190035163804000, data notifica 15.07.2019, per l'importo di Euro 351,07 – cartella
07120190082081900000, data notifica 12.03.2020, per l'importo di Euro 474,32 – cartella
07120210024239502000, data notifica 27.06.2022, per l'importo di Euro 344,99, con avviso che in mancanza si sarebbe proceduto al fermo di due veicoli di sua proprietà.
La contribuente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, la conseguente decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del diritto, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Infine, ha dedotto l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo sull'automobile che viene utilizzata dalla contribuente per recarsi al lavoro presso un'azienda che dista circa 24 Km dal suo luogo di residenza e costituisce bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Si è costituita in giudizio ADER, rilevando l'inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania.
Con sentenza n. 12195/2024 depositata in segreteria il 31/07/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rigettava il ricorso rilevando che con riferimento ad alcune cartelle sottese all'atto impugnato è stato già promosso un giudizio dinnanzi alla medesima Commissione concluso con la sentenza n. 18089/23 allegata in atti, nella quale è stata confermata la regolare notifica della cartella n. 07120190035163804000 notificata il 20.05.19 ed il 15.07.19 e della cartella n. 0712019008208190000 notificata il 12.03.20. Per le altre cartelle, ritenevano i primo Giudici, l'Ufficio ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla notifica delle stesse, nonché dei successivi avvisi di intimazione: la cartella n. 07120130044803562000 risulta regolarmente notificata il 06.03.13, con i successivi avvisi di intimazione n. 0712017904169818900 del
09.11.18 e 07120229023306441000 del 07.12.22; la cartella n. 07120140082720150000 risulta regolarmente notificata e ricevuta dalla contribuente in data 25.02.15; la cartella n. 07120150048128678000 risulta regolarmente notificata e ricevuta dalla contribuente in data 01.06.15; la cartella n.
07120210024239502000 risulta regolarmente notificata il 27.06.22.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato, si afferma, nello stesso si fa correttamente riferimento agli atti presupposti giunti nella sfera di conoscibilità della contribuente, e dunque alcuna lesione del diritto di difesa sussiste. Venivano, infine, ritenute Inammissibili, in quanto rivolte a mettere in discussione il contenuto dell'avviso di accertamento divenuto definitivo, le ulteriori doglianze relative alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Parte appellante invoca il giudicato in relazione alle seguenti cartelle: n. 071 2013 004480356 2000, n. 071
2014 00827201 5000 e n. 071 2015 004812867 8000.
Si osserva che, con ricorso n. 6518/2023 depositato il 05/05/2023 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, la contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 contenente le cartelle n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000 e n. 071 2015 004812867 8000 (oggetto del ricorso di primo grado).
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 18089/2023, depositata in cancelleria in data 21/12/2023 e mai appellata, con la quale si è affermato che alla data di notifica della gravata intimazione, in relazione alle cartelle n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000, n. 071 2015 004812867 8000. (notificate il 6.3.2013, il 25.2.2015, il 1.6.2015), risulta decorso il termine di prescrizione (triennale per la tassa automobilistica, quinquennale per i tributi locali), non avendo l'Ufficio documentato l'invio di atti interruttivi ritualmente notificati.
L'appellante conclude chiedendo la riforma della impugnata decisione, nella parte in cui è stato rigettato il ricorso introduttivo in relazione alle cartelle 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000 e n.
071 2015 004812867 8000, con il conseguente accoglimento parziale del ricorso introduttivo.
Chiede, altresì, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei motivi specifici d'impugnazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 546/1992, nonché la inamissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per violazione del divieto di nova in appello.
Si osserva, in particolare, che la contribuente nel giudizio di primo grado ha chiesto di accertare la nullità delle tre cartelle per presunta omessa notifica, senza fare alcun accenno alla pendenza di altro giudizio relativo alle stesse, e poi nell'atto di appello invoca, ex novo, per le medesime tre cartelle la formazione di un giudicato.
Parte appellata lamenta, poi, la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente impositore
Comune di Brusciano, parte del giudizio di primae cure.
Nel merito l'Ufficio chiede il rigetto dell'impugnazione.
Il procedimento veniva rinviato per consentire all'appellante la integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Brusciano che, in seguito citato, non ha inteso costituirsi.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, va preliminarmente rigettata la richiesta con la quale parte appellante invoca il giudicato in relazione alle cartelle: n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000 e n. 071
2015 004812867 8000.
L'appellante assume che, con ricorso n. 6518/2023 depositato il 05/05/2023 innanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli, la contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 contenente le suddette cartelle (oggetto del ricorso di primo grado).
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 18089/2023 depositata in cancelleria in data 21/12/2023 e mai appellata, con la quale si è affermato che alla data di notifica della gravata intimazione, in relazione alle cartelle n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000, n. 071 2015 004812867 8000. (notificate il 6.3.2013, il 25.2.2015, il 1.6.2015), risulta decorso il termine di prescrizione (triennale per la tassa automobilistica, quinquennale per i tributi locali), non avendo l'Ufficio documentato l'invio di atti interruttivi ritualmente notificati.
Orbene, oggetto del citato giudizio, definito con sentenza irrevocabile, è l'avviso di intimazione n.
07120229023306441000.
L'accoglimento del ricorso della contribuente in relazione a tale atto non ha fatto, tuttavia, venire meno la pretesa creditoria dell'Ente, invero azionata con altre intimazioni di pagamento.
Tanto premesso, l'appello della contribuente è comunque fondato, in quanto alla data di notifica dell'atto impugnato, la pretesa tributaria era ormai prescritta.
La cartella n. 071 2013 004480356 2000 per tassa automobilistica 2008 e rifiuti 2011 è stata ritualmente notificata alla contribuente il 6.3.13 e mai impugnata.
La cartella n. 071 2014 00827201 5000 per tassa automobilistica 2009 è stata ritualmente notificata alla contribuente il 25.2.15 e mai impugnata.
La cartella, n. 071 2015 004812867 8000 per tassa automobilistica 2010 è stata ritualmente notificata alla contribuente in data 1.6.2015 e mai impugnata.
Successivamente alla notifica delle cartelle l'Ufficio assume di avere notificato alla contribuente, in data
9.11.18, l'avviso di intimazione n. 0712017904169818900, e in data 7.12.22 l'avviso di intimazione n.
07120229023306441000.
Occorre, tuttavia, rilevare che in relazione alla intimazione n. 0712017904169818900 l'Ufficio ha prodotto esclusivamente la relata di notifica dell'atto, e non già invece l'intimazione, con la conseguenza che non è possibile accertare se l'atto fosse relativo alle tre cartelle impugnate. E comunque la procedura di notifica dell'atto non è completa, in quanto l'atto è stato notificato con il rito della irreperibilità relativa e tuttavia non è stata fornita la prova dei vari adempimenti funzionali alla ritualità della notifica.
Con riferimento, invece all'intimazione n. 07120229023306441000, risulta prodotta l'intimazione, che ricomprende le tre cartelle oggi impugnate, e tuttavia non vi è prova della sua rituale notifica alle parti.
Vero è che la contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, nel giudizio definito con la citata sentenza definitiva, così dimostrando di avere avuto conoscenza dell'atto, tuttavia anche alla data della presunta notifica dell'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 (7.12.22), la pretesa tributaria era ormai prescritta.
In conclusione, alla data di notifica dell'atto impugnato (13.9.23) la pretesa tributaria relativa alle tre cartelle era, ormai, prescritta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Ritiene, infine, la Corte di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso introduttivo, e della buona fede del Concessionario, avendo lo stesso fatto affidamento sulla ritualità della notifica degli atti nei confronti della contribuente.
P.Q.M.
Accoglie l'appello Spese e competenze del giudizio compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7965/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO FERMO TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6098/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione di fermo a lei notificato il 13.09.2023, con il quale l'A.D.E.R. esigeva per conto del Comune di Brusciano e della Regione Campania il pagamento della somma di € 1.267,35 per il mancato pagamento degli importi di cui alle seguenti cartelle di pagamento: – cartella 07120130044803562000, data notifica 06.03.2013, per l'importo di Euro 640,40 – cartella
07120140082720150000, data notifica 25.02.2015, per l'importo di Euro 169,67 – cartella
07120150048128678000, data notifica 01.06.2015, per l'importo di Euro 167,91 – cartella
07120190035163804000, data notifica 15.07.2019, per l'importo di Euro 351,07 – cartella
07120190082081900000, data notifica 12.03.2020, per l'importo di Euro 474,32 – cartella
07120210024239502000, data notifica 27.06.2022, per l'importo di Euro 344,99, con avviso che in mancanza si sarebbe proceduto al fermo di due veicoli di sua proprietà.
La contribuente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, la conseguente decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del diritto, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Infine, ha dedotto l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo sull'automobile che viene utilizzata dalla contribuente per recarsi al lavoro presso un'azienda che dista circa 24 Km dal suo luogo di residenza e costituisce bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Si è costituita in giudizio ADER, rilevando l'inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania.
Con sentenza n. 12195/2024 depositata in segreteria il 31/07/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rigettava il ricorso rilevando che con riferimento ad alcune cartelle sottese all'atto impugnato è stato già promosso un giudizio dinnanzi alla medesima Commissione concluso con la sentenza n. 18089/23 allegata in atti, nella quale è stata confermata la regolare notifica della cartella n. 07120190035163804000 notificata il 20.05.19 ed il 15.07.19 e della cartella n. 0712019008208190000 notificata il 12.03.20. Per le altre cartelle, ritenevano i primo Giudici, l'Ufficio ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla notifica delle stesse, nonché dei successivi avvisi di intimazione: la cartella n. 07120130044803562000 risulta regolarmente notificata il 06.03.13, con i successivi avvisi di intimazione n. 0712017904169818900 del
09.11.18 e 07120229023306441000 del 07.12.22; la cartella n. 07120140082720150000 risulta regolarmente notificata e ricevuta dalla contribuente in data 25.02.15; la cartella n. 07120150048128678000 risulta regolarmente notificata e ricevuta dalla contribuente in data 01.06.15; la cartella n.
07120210024239502000 risulta regolarmente notificata il 27.06.22.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato, si afferma, nello stesso si fa correttamente riferimento agli atti presupposti giunti nella sfera di conoscibilità della contribuente, e dunque alcuna lesione del diritto di difesa sussiste. Venivano, infine, ritenute Inammissibili, in quanto rivolte a mettere in discussione il contenuto dell'avviso di accertamento divenuto definitivo, le ulteriori doglianze relative alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Parte appellante invoca il giudicato in relazione alle seguenti cartelle: n. 071 2013 004480356 2000, n. 071
2014 00827201 5000 e n. 071 2015 004812867 8000.
Si osserva che, con ricorso n. 6518/2023 depositato il 05/05/2023 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, la contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 contenente le cartelle n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000 e n. 071 2015 004812867 8000 (oggetto del ricorso di primo grado).
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 18089/2023, depositata in cancelleria in data 21/12/2023 e mai appellata, con la quale si è affermato che alla data di notifica della gravata intimazione, in relazione alle cartelle n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000, n. 071 2015 004812867 8000. (notificate il 6.3.2013, il 25.2.2015, il 1.6.2015), risulta decorso il termine di prescrizione (triennale per la tassa automobilistica, quinquennale per i tributi locali), non avendo l'Ufficio documentato l'invio di atti interruttivi ritualmente notificati.
L'appellante conclude chiedendo la riforma della impugnata decisione, nella parte in cui è stato rigettato il ricorso introduttivo in relazione alle cartelle 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000 e n.
071 2015 004812867 8000, con il conseguente accoglimento parziale del ricorso introduttivo.
Chiede, altresì, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese.
L'Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dei motivi specifici d'impugnazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 546/1992, nonché la inamissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per violazione del divieto di nova in appello.
Si osserva, in particolare, che la contribuente nel giudizio di primo grado ha chiesto di accertare la nullità delle tre cartelle per presunta omessa notifica, senza fare alcun accenno alla pendenza di altro giudizio relativo alle stesse, e poi nell'atto di appello invoca, ex novo, per le medesime tre cartelle la formazione di un giudicato.
Parte appellata lamenta, poi, la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente impositore
Comune di Brusciano, parte del giudizio di primae cure.
Nel merito l'Ufficio chiede il rigetto dell'impugnazione.
Il procedimento veniva rinviato per consentire all'appellante la integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Brusciano che, in seguito citato, non ha inteso costituirsi.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, va preliminarmente rigettata la richiesta con la quale parte appellante invoca il giudicato in relazione alle cartelle: n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000 e n. 071
2015 004812867 8000.
L'appellante assume che, con ricorso n. 6518/2023 depositato il 05/05/2023 innanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli, la contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 contenente le suddette cartelle (oggetto del ricorso di primo grado).
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 18089/2023 depositata in cancelleria in data 21/12/2023 e mai appellata, con la quale si è affermato che alla data di notifica della gravata intimazione, in relazione alle cartelle n. 071 2013 004480356 2000, n. 071 2014 00827201 5000, n. 071 2015 004812867 8000. (notificate il 6.3.2013, il 25.2.2015, il 1.6.2015), risulta decorso il termine di prescrizione (triennale per la tassa automobilistica, quinquennale per i tributi locali), non avendo l'Ufficio documentato l'invio di atti interruttivi ritualmente notificati.
Orbene, oggetto del citato giudizio, definito con sentenza irrevocabile, è l'avviso di intimazione n.
07120229023306441000.
L'accoglimento del ricorso della contribuente in relazione a tale atto non ha fatto, tuttavia, venire meno la pretesa creditoria dell'Ente, invero azionata con altre intimazioni di pagamento.
Tanto premesso, l'appello della contribuente è comunque fondato, in quanto alla data di notifica dell'atto impugnato, la pretesa tributaria era ormai prescritta.
La cartella n. 071 2013 004480356 2000 per tassa automobilistica 2008 e rifiuti 2011 è stata ritualmente notificata alla contribuente il 6.3.13 e mai impugnata.
La cartella n. 071 2014 00827201 5000 per tassa automobilistica 2009 è stata ritualmente notificata alla contribuente il 25.2.15 e mai impugnata.
La cartella, n. 071 2015 004812867 8000 per tassa automobilistica 2010 è stata ritualmente notificata alla contribuente in data 1.6.2015 e mai impugnata.
Successivamente alla notifica delle cartelle l'Ufficio assume di avere notificato alla contribuente, in data
9.11.18, l'avviso di intimazione n. 0712017904169818900, e in data 7.12.22 l'avviso di intimazione n.
07120229023306441000.
Occorre, tuttavia, rilevare che in relazione alla intimazione n. 0712017904169818900 l'Ufficio ha prodotto esclusivamente la relata di notifica dell'atto, e non già invece l'intimazione, con la conseguenza che non è possibile accertare se l'atto fosse relativo alle tre cartelle impugnate. E comunque la procedura di notifica dell'atto non è completa, in quanto l'atto è stato notificato con il rito della irreperibilità relativa e tuttavia non è stata fornita la prova dei vari adempimenti funzionali alla ritualità della notifica.
Con riferimento, invece all'intimazione n. 07120229023306441000, risulta prodotta l'intimazione, che ricomprende le tre cartelle oggi impugnate, e tuttavia non vi è prova della sua rituale notifica alle parti.
Vero è che la contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, nel giudizio definito con la citata sentenza definitiva, così dimostrando di avere avuto conoscenza dell'atto, tuttavia anche alla data della presunta notifica dell'avviso di intimazione n. 07120229023306441000 (7.12.22), la pretesa tributaria era ormai prescritta.
In conclusione, alla data di notifica dell'atto impugnato (13.9.23) la pretesa tributaria relativa alle tre cartelle era, ormai, prescritta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Ritiene, infine, la Corte di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso introduttivo, e della buona fede del Concessionario, avendo lo stesso fatto affidamento sulla ritualità della notifica degli atti nei confronti della contribuente.
P.Q.M.
Accoglie l'appello Spese e competenze del giudizio compensate