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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1693/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 19/2/2025, vertente tra , Parte_1 nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Anna Colacicco, e , nata il [...] a [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GA Picano, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/6/2024 il signor premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 26/10/2013 a Viticuso (FR) secondo il rito CP_1 concordatario e di aver avuto dalla donna i figli GA (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]) ha riferito che con sentenza n. 606/2023, pubblicata l'11/5/2023, il
Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti.
Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
*** CP_ Costituita con comparsa del 17/1/2025, la signora non si è opposta alla pronuncia del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
*** CP_ All'udienza del 19/2/2025 i signori e hanno dichiarato di essere pervenuti Parte_1 ad un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Conferma dei provvedimenti di separazione in relazione all'affidamento e alla collocazione dei figli
GA e fatto salvo il rientro degli stessi dalla casa paterna dopo cena;
Per_1 CP_ conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora perché vi abiti con i minori;
determinazione in € 200,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento CP_ ordinario dovuto dal padre per ciascuno dei figli;
attribuzione alla signora dell'intero ammontare degli assegni unici spettanti ai figli;
divisione al 50% delle spese
1 straordinarie inerenti alla prole, così come individuate dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Cassino;
detrazioni fiscali al 50%; spese di lite compensate”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa CP_ dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Viticuso (FR) dell'anno
2013 al numero 3, parte II, serie A e che con sentenza n. 606/2023 pubblicata l'11/5/2023, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori CP_ e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Parte_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** CP_ L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1693/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Viticuso (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Viticuso (FR) dell'anno 2013 al numero 3, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1693/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 19/2/2025, vertente tra , Parte_1 nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Anna Colacicco, e , nata il [...] a [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GA Picano, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/6/2024 il signor premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 26/10/2013 a Viticuso (FR) secondo il rito CP_1 concordatario e di aver avuto dalla donna i figli GA (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]) ha riferito che con sentenza n. 606/2023, pubblicata l'11/5/2023, il
Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti.
Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
*** CP_ Costituita con comparsa del 17/1/2025, la signora non si è opposta alla pronuncia del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
*** CP_ All'udienza del 19/2/2025 i signori e hanno dichiarato di essere pervenuti Parte_1 ad un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Conferma dei provvedimenti di separazione in relazione all'affidamento e alla collocazione dei figli
GA e fatto salvo il rientro degli stessi dalla casa paterna dopo cena;
Per_1 CP_ conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora perché vi abiti con i minori;
determinazione in € 200,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento CP_ ordinario dovuto dal padre per ciascuno dei figli;
attribuzione alla signora dell'intero ammontare degli assegni unici spettanti ai figli;
divisione al 50% delle spese
1 straordinarie inerenti alla prole, così come individuate dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Cassino;
detrazioni fiscali al 50%; spese di lite compensate”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa CP_ dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Viticuso (FR) dell'anno
2013 al numero 3, parte II, serie A e che con sentenza n. 606/2023 pubblicata l'11/5/2023, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori CP_ e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Parte_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** CP_ L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1693/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Viticuso (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Viticuso (FR) dell'anno 2013 al numero 3, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 CP_1 causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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