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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2025 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 394/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TA SI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in ROMA AL CORSO D'ITALIA 102 (PEC:
) Email_1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
SI ME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in ROMA VIALE LIEGI 14 (P.E.C.: ) Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Pag. 1 a 3 Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 29 gennaio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 maggio 1998 in
LI (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI anno1998; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 1), da cui nascevano due figli, Per_1
(Tivoli, 29/07/1999) e (Tivoli, 06/02/2005), alle condizioni indicate nell'atto Per_2 introduttivo, e dunque:
1) la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, andrà a vivere Per_2 con la madre;
2) il padre verserà alla moglie per il mantenimento della figlia la somma di € 100,00 (cento/00) mensili e il 100% dell'assegno unico;
3) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi per il 50% come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Tivoli.
4) i sig.ri e economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio Pt_3 Pt_2 mantenimento.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 1110/23 del 19-27/04/2023 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione giudiziale trasformato in consensuale avente R.G. n.
1716/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
Pag. 2 a 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 24 maggio
1998 in LI (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
LI anno 1998; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 1);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 4), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 394/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TA SI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in ROMA AL CORSO D'ITALIA 102 (PEC:
) Email_1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
SI ME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in ROMA VIALE LIEGI 14 (P.E.C.: ) Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Pag. 1 a 3 Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 29 gennaio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 maggio 1998 in
LI (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI anno1998; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 1), da cui nascevano due figli, Per_1
(Tivoli, 29/07/1999) e (Tivoli, 06/02/2005), alle condizioni indicate nell'atto Per_2 introduttivo, e dunque:
1) la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, andrà a vivere Per_2 con la madre;
2) il padre verserà alla moglie per il mantenimento della figlia la somma di € 100,00 (cento/00) mensili e il 100% dell'assegno unico;
3) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi per il 50% come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Tivoli.
4) i sig.ri e economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio Pt_3 Pt_2 mantenimento.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 1110/23 del 19-27/04/2023 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione giudiziale trasformato in consensuale avente R.G. n.
1716/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
Pag. 2 a 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 24 maggio
1998 in LI (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
LI anno 1998; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 1);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 4), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3