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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2472 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
; Parte_1 Parte_2 Parte_2
attori opponenti, con gli avv.ti Gianluigi Fino e Luigi Del Casale
e
DI IA S.C.R.L.; convenuta opposta, con l'avv. Andrea Paolucci.
Conclusioni: Il difensore delle parti opponenti precisa le conclusioni come in memoria integrativa n. 1.
Il difensore della parte convenuta precisa come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 21 marzo
2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 79/2024 (R.G. 15957/2023) del 9 gennaio 2024 il Giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a quale debitore principale, Parte_1
nonché a e a , quali fidejussori, il pagamento ad TF Parte_2 Parte_2
AR della somma di € 100.000,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, a pagina 1 di 7 titolo di rivalsa per quanto versato da TF in garanzia del rapporto di finanziamento chirografario tra e Controparte_1 Parte_1
Nello specifico, in data 3.12.2019, stipulava con un contratto Parte_1 Controparte_1
di mutuo avente ad oggetto una somma pari ad € 200.000,00, assistito dalla garanzia fidejussoria di
TF AR, la quale era a sua volta garantita dai fidejussori e Parte_2 Parte_2
L'importo del finanziamento veniva erogato in data 5.12.2019 e veniva utilizzato, in data 11.12.2019, per estinguere un precedente finanziamento concesso dalla medesima banca a Controparte_2
incorporata da con una fusione il 29.4.2019. Parte_1
In ragione di tale finanziamento e unitamente ad altri rapporti intercorrenti con in data Parte_1
13.11.2023, la otteneva il decreto ingiuntivo n. 4073/2023 (R.G. Controparte_1
11383/2023) contro e TF, quale fidejussore;
avverso il decreto essi proponevano Parte_1
opposizione.
In esecuzione del decreto ingiuntivo così ottenuto, TF veniva escusso dalla CP_1 CP_1
per una somma pari a € 100.000,00 e, in ragione di ciò, agiva in rivalsa contro il debitore
[...]
principale garantito e i fidejussori e ottenendo il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_2
ingiuntivo immediatamente esecutivo qui opposto.
Le parti opponenti domandavano preliminarmente la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4073/2023, pendente dinanzi a questo Tribunale;
nonché la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 79/2024.
Nel merito esse domandavano la revoca ovvero l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di mutuo chirografario e delle relative garanzie, poiché: i) concesso in assenza della traditio, ii) in virtù di un motivo illecito, iii) in violazione dei principi di correttezza e buona fede ed in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume, stante l'asserita evidenza di uno stato di crisi finanziaria della al momento della concessione del finanziamento, con il Parte_1 risultato di aver contribuito all'artificiosa prosecuzione dell'attività d'impresa e l'asserita volontà dell'istituto bancario di concedere il mutuo al solo fine di sostituire un rapporto di debito privo di garanzie (quello originariamente in capo a successivamente acquisito da CP_2 Parte_1
con il mutuo garantito de quo.
Le parti opponenti domandavano altresì di accertare la nullità ovvero l'annullabilità delle garanzie prestate da e poiché: i) prive della firma di TF e della data di stipulazione, Parte_2 Parte_2
pagina 2 di 7 ii) provviste di clausole violative della normativa antitrust, segnatamente della clausola di sopravvivenza della garanzia in deroga all'art. 1939 c.c.
La parte opposta si costituiva in giudizio e domandava rigettarsi l'opposizione avversaria, poiché: i) asseritamente non opponibili da controparte le eccezioni relative al rapporto di finanziamento sottostante garantito da TF, stante l'asserita natura di contratto autonomo di garanzia del rapporto intercorrente tra TF e;
ii) quanto ai contratti di fideiussione a garanzia di Controparte_1
TF stessa, asseritamente irrilevanti la mancanza della propria firma e della data ai fini della validità del contratto, nonché inconferente la contestazione relativa alla nullità della clausola di sopravvivenza derogatoria al 1939 c.c., non potendo tale nullità inficiare l'interezza del contratto e non essendo applicabile in concreto nel caso in esame.
TF si opponeva altresì all'accoglimento delle istanze preliminari di controparte di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e di sospensione del processo, in attesa dell'esito del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4073/2023.
All'udienza del 10.9.2024, dato atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
visti gli artt. 143, comma terzo, CCII e 299 c.p.c., il Giudice dichiarava l'interruzione del Parte_1
processo, che veniva successivamente riassunto ex art. 303 c.p.c. dalle altre parti opponenti.
Il Giudice con ordinanza rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e rimetteva la causa in decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; precisate dalle parti le rispettive conclusioni come sopra indicato, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, tenutasi all'udienza del 13 maggio 2025.
2. La natura della garanzia prestata da TF AR
L'eccezione della parte opposta relativa alla natura della garanzia offerta alla Controparte_1
quale “contratto autonomo di garanzia” è infondata.
[...]
Parimenti da escludere è la circostanza che si applichi il principio di non contestazione sul punto, nella tesi dell'opposta infatti la deduzione del rilievo in fase monitoria e la mancata contestazione nell'atto di citazione importerebbero una preclusione all'opponente. Tale obiezione è infondata stante la natura sommaria del procedimento monitorio, inidoneo a fondare l'applicazione del principio di non contestazione nel successivo giudizio a cognizione piena instaurato con l'atto di opposizione.
In merito alla natura della garanzia prestata da TF, si ravvisa il carattere tipico di accessorietà rispetto al credito garantito, proprio della fidejussione.
pagina 3 di 7 Al contrario il contratto autonomo di garanzia si caratterizza dall'autonomia della garanzia rispetto al rapporto di credito e dalla conseguente preclusione ad opporre le eccezioni nascenti da tale rapporto.
L'accessorietà della garanzia prestata da TF al mutuo stipulato dalla garantita appare Parte_1
evidente dal ruolo di intermediario svolto da TF nella concessione del credito, nonché dalla circostanza che l'offerta della garanzia pervenisse all'istituto bancario insieme alla domanda di finanziamento di e che l'importo garantito da TF fosse equivalente al finanziamento Parte_1
ottenuto da Parte_1
Come precisato da autorevole giurisprudenza, la mera clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nel contratto fidejussorio non è di per sé sufficiente a qualificare lo stesso come contratto autonomo di garanzia, occorrendo al più anche la clausola che esclude l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto di credito.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi di qualificare la garanzia come “contratto autonomo di garanzia”, le eccezioni rilevate dalle parti opponenti sarebbero ugualmente proponibili, in quanto eccezioni di nullità per violazione di norme imperative.
3. L'invalidità del mutuo c.d. “solutorio”
L'eccezione delle opponenti è infondata.
Le parti opponenti infatti eccepivano l'invalidità del mutuo erogato dall'istituto bancario a
[...]
per contrasto a norme imperative, qualificando il finanziamento come “mutuo solutorio”, Pt_1
poiché causalmente preordinato a ripianare i debiti incorporati dalla società in seguito alla fusione.
In particolare le parti opponenti eccepivano l'assenza della traditio della somma di denaro, perfezionativa del contratto di mutuo, contestando che la somma mutuata fosse mai entrata a far parte del patrimonio della società; asserivano inoltre che l'istituto bancario aveva imposto la necessaria destinazione delle somme a ripianare il debito preesistente, allo scopo di sostituire tale debito privo di garanzie con il nuovo mutuo garantito dal fidejussore.
Orbene, dall'estratto conto allegato dalle parti risulta invece che: in data 5.12.2019 l'istituto bancario erogava il finanziamento di € 200.000,00 sul conto corrente di e successivamente, in Parte_1
data 11.12.2019, tale importo veniva impiegato per estinguere il precedente finanziamento, per mezzo di bonifico bancario ordinato da Parte_1
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalle parti opponenti, il mutuo veniva erogato senza la condizione di destinazione delle somme a ripianare il precedente finanziamento, come si evince dalla domanda di finanziamento dell'intermediaria TF a e dal contratto di Controparte_1 pagina 4 di 7 mutuo tra la banca e entrambi i documenti riportano, infatti, che la somma mutuata è Parte_1
destinata a liquidità.
Peraltro, anche diversamente opinando circa la natura solutoria del mutuo de quo, va rammentato che le
Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate sulla validità del c.d. “mutuo solutorio”, enunciando il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 05 marzo 2025, n. 5841). Nel caso de quo sono pacifiche: l'acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate, stante l'accredito sul conto corrente del finanziamento, e la natura di atto distinti ed estraneo alla fattispecie contrattuale della destinazione della somma a ripianare l'esposizione debitoria. Ne deriva il rigetto dell'eccezione delle parti opponenti di invalidità del contratto di mutuo e delle garanzie accessorie.
4. La concessione abusiva del credito
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
Invero il finanziamento non veniva concesso ad una società il cui stato di insolvenza fosse noto o conoscibile da parte del mutuante. Al contrario, proprio la consulenza tecnica di parte prodotta in atti dalle opponenti attesta un utile della società in crescita negli esercizi 2017 e 2018, precedenti alla concessione del finanziamento. Il perito di parte accertava al più che la gestione economico-finanziaria della società era inficiata da una carenza di liquidità e che il mutuo ottenuto si rivelava inidoneo a sopperire a tale carenza, provocando anzi un aggravio degli oneri finanziari.
La consulenza tecnica non attesta pertanto la natura abusiva della concessione del credito né tantomeno emerge dall'analisi patrimoniale della società una condizione di sovraindebitamento.
Peraltro a tale considerazione va aggiunto il rilievo che, in nessun caso gli odierni opponenti potrebbero valersi di tale abusività.
Sul punto infatti, è chiaro l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “legittimati attivi a far valere la suddetta condotta illecita a fini risarcitori (nei confronti della banca autrice dell'illecito, in concorso con gli amministratori) sono solo i creditori della società finanziata che si assumono
pagina 5 di 7 danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il Curatore in rappresentanza della massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 18610 del 30/06/2021).
Pertanto, i fidejussori, in quanto meri garanti dell'adempimento di un debito altrui, non sono soggetti legittimati a far valere questa condotta illecita (peraltro ascrivibile anche a uno di loro, , in Parte_2
quanto amministratore della debitrice principale, e pertanto identificabile nel soggetto che aveva richiesto la concessione del credito asseritamente abusivo, e perciò nei concorrenti nell'illecito, in qualità di determinatori o istigatori).
5. La nullità dei contratti di fidejussione per carenza di firma e data. La vessatorietà delle clausole della fideiussione.
Le eccezioni delle parti opponenti sono infondate.
Invero la carenza della firma di TF e della data di stipulazione non inficia la validità del contratto fidejussorio.
La fidejussione va infatti qualificata come contratto con obbligazioni del solo proponente, sicché la controfirma del beneficiario della garanzia non è requisito necessario per la conclusione del contratto di fidejussione, che si perfeziona invece con la mera proposta del fidejussore, non rifiutata dal creditore.
Parimenti irrilevante ai fini della validità è l'assenza della data di stipulazione, poiché non costituisce tale carenza un difetto strutturale del contratto determinante la nullità dello stesso.
Inoltre il riferimento contenuto nel contratto di fidejussione al finanziamento concesso dalla CP_1
a rende inequivocabile la volontà negoziale dei fidejussori di Controparte_1 Parte_1
presentare garanzia rispetto a tale rapporto di credito.
Infine sono del tutto inconferenti le eccezioni relative all'asserita vessatorietà delle clausole negoziali di sopravvivenza della garanzia in deroga all'art. 1957 c.c., poiché non hanno trovato applicazione nel caso in esame;
nonché, in quanto apposte a fidejussioni specifiche, non comporterebbero ugualmente la nullità.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti e andranno quindi Parte_2 Parte_2
condannatati alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,00= a €
260.00,00= in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di pagina 6 di 7 legge;
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Parte_1
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e da avverso il decreto Parte_2 Parte_2
ingiuntivo emesso da questo tribunale in data a 9 gennaio 2024 (n. 79/2024), che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna i predetti opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta
TF AR S.c.r.l. della somma di € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della Parte_1
Così deciso in Brescia il 20 maggio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2472 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
; Parte_1 Parte_2 Parte_2
attori opponenti, con gli avv.ti Gianluigi Fino e Luigi Del Casale
e
DI IA S.C.R.L.; convenuta opposta, con l'avv. Andrea Paolucci.
Conclusioni: Il difensore delle parti opponenti precisa le conclusioni come in memoria integrativa n. 1.
Il difensore della parte convenuta precisa come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 21 marzo
2025.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 79/2024 (R.G. 15957/2023) del 9 gennaio 2024 il Giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a quale debitore principale, Parte_1
nonché a e a , quali fidejussori, il pagamento ad TF Parte_2 Parte_2
AR della somma di € 100.000,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, a pagina 1 di 7 titolo di rivalsa per quanto versato da TF in garanzia del rapporto di finanziamento chirografario tra e Controparte_1 Parte_1
Nello specifico, in data 3.12.2019, stipulava con un contratto Parte_1 Controparte_1
di mutuo avente ad oggetto una somma pari ad € 200.000,00, assistito dalla garanzia fidejussoria di
TF AR, la quale era a sua volta garantita dai fidejussori e Parte_2 Parte_2
L'importo del finanziamento veniva erogato in data 5.12.2019 e veniva utilizzato, in data 11.12.2019, per estinguere un precedente finanziamento concesso dalla medesima banca a Controparte_2
incorporata da con una fusione il 29.4.2019. Parte_1
In ragione di tale finanziamento e unitamente ad altri rapporti intercorrenti con in data Parte_1
13.11.2023, la otteneva il decreto ingiuntivo n. 4073/2023 (R.G. Controparte_1
11383/2023) contro e TF, quale fidejussore;
avverso il decreto essi proponevano Parte_1
opposizione.
In esecuzione del decreto ingiuntivo così ottenuto, TF veniva escusso dalla CP_1 CP_1
per una somma pari a € 100.000,00 e, in ragione di ciò, agiva in rivalsa contro il debitore
[...]
principale garantito e i fidejussori e ottenendo il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_2
ingiuntivo immediatamente esecutivo qui opposto.
Le parti opponenti domandavano preliminarmente la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4073/2023, pendente dinanzi a questo Tribunale;
nonché la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 79/2024.
Nel merito esse domandavano la revoca ovvero l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di mutuo chirografario e delle relative garanzie, poiché: i) concesso in assenza della traditio, ii) in virtù di un motivo illecito, iii) in violazione dei principi di correttezza e buona fede ed in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume, stante l'asserita evidenza di uno stato di crisi finanziaria della al momento della concessione del finanziamento, con il Parte_1 risultato di aver contribuito all'artificiosa prosecuzione dell'attività d'impresa e l'asserita volontà dell'istituto bancario di concedere il mutuo al solo fine di sostituire un rapporto di debito privo di garanzie (quello originariamente in capo a successivamente acquisito da CP_2 Parte_1
con il mutuo garantito de quo.
Le parti opponenti domandavano altresì di accertare la nullità ovvero l'annullabilità delle garanzie prestate da e poiché: i) prive della firma di TF e della data di stipulazione, Parte_2 Parte_2
pagina 2 di 7 ii) provviste di clausole violative della normativa antitrust, segnatamente della clausola di sopravvivenza della garanzia in deroga all'art. 1939 c.c.
La parte opposta si costituiva in giudizio e domandava rigettarsi l'opposizione avversaria, poiché: i) asseritamente non opponibili da controparte le eccezioni relative al rapporto di finanziamento sottostante garantito da TF, stante l'asserita natura di contratto autonomo di garanzia del rapporto intercorrente tra TF e;
ii) quanto ai contratti di fideiussione a garanzia di Controparte_1
TF stessa, asseritamente irrilevanti la mancanza della propria firma e della data ai fini della validità del contratto, nonché inconferente la contestazione relativa alla nullità della clausola di sopravvivenza derogatoria al 1939 c.c., non potendo tale nullità inficiare l'interezza del contratto e non essendo applicabile in concreto nel caso in esame.
TF si opponeva altresì all'accoglimento delle istanze preliminari di controparte di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e di sospensione del processo, in attesa dell'esito del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4073/2023.
All'udienza del 10.9.2024, dato atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
visti gli artt. 143, comma terzo, CCII e 299 c.p.c., il Giudice dichiarava l'interruzione del Parte_1
processo, che veniva successivamente riassunto ex art. 303 c.p.c. dalle altre parti opponenti.
Il Giudice con ordinanza rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e rimetteva la causa in decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; precisate dalle parti le rispettive conclusioni come sopra indicato, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, tenutasi all'udienza del 13 maggio 2025.
2. La natura della garanzia prestata da TF AR
L'eccezione della parte opposta relativa alla natura della garanzia offerta alla Controparte_1
quale “contratto autonomo di garanzia” è infondata.
[...]
Parimenti da escludere è la circostanza che si applichi il principio di non contestazione sul punto, nella tesi dell'opposta infatti la deduzione del rilievo in fase monitoria e la mancata contestazione nell'atto di citazione importerebbero una preclusione all'opponente. Tale obiezione è infondata stante la natura sommaria del procedimento monitorio, inidoneo a fondare l'applicazione del principio di non contestazione nel successivo giudizio a cognizione piena instaurato con l'atto di opposizione.
In merito alla natura della garanzia prestata da TF, si ravvisa il carattere tipico di accessorietà rispetto al credito garantito, proprio della fidejussione.
pagina 3 di 7 Al contrario il contratto autonomo di garanzia si caratterizza dall'autonomia della garanzia rispetto al rapporto di credito e dalla conseguente preclusione ad opporre le eccezioni nascenti da tale rapporto.
L'accessorietà della garanzia prestata da TF al mutuo stipulato dalla garantita appare Parte_1
evidente dal ruolo di intermediario svolto da TF nella concessione del credito, nonché dalla circostanza che l'offerta della garanzia pervenisse all'istituto bancario insieme alla domanda di finanziamento di e che l'importo garantito da TF fosse equivalente al finanziamento Parte_1
ottenuto da Parte_1
Come precisato da autorevole giurisprudenza, la mera clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nel contratto fidejussorio non è di per sé sufficiente a qualificare lo stesso come contratto autonomo di garanzia, occorrendo al più anche la clausola che esclude l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto di credito.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi di qualificare la garanzia come “contratto autonomo di garanzia”, le eccezioni rilevate dalle parti opponenti sarebbero ugualmente proponibili, in quanto eccezioni di nullità per violazione di norme imperative.
3. L'invalidità del mutuo c.d. “solutorio”
L'eccezione delle opponenti è infondata.
Le parti opponenti infatti eccepivano l'invalidità del mutuo erogato dall'istituto bancario a
[...]
per contrasto a norme imperative, qualificando il finanziamento come “mutuo solutorio”, Pt_1
poiché causalmente preordinato a ripianare i debiti incorporati dalla società in seguito alla fusione.
In particolare le parti opponenti eccepivano l'assenza della traditio della somma di denaro, perfezionativa del contratto di mutuo, contestando che la somma mutuata fosse mai entrata a far parte del patrimonio della società; asserivano inoltre che l'istituto bancario aveva imposto la necessaria destinazione delle somme a ripianare il debito preesistente, allo scopo di sostituire tale debito privo di garanzie con il nuovo mutuo garantito dal fidejussore.
Orbene, dall'estratto conto allegato dalle parti risulta invece che: in data 5.12.2019 l'istituto bancario erogava il finanziamento di € 200.000,00 sul conto corrente di e successivamente, in Parte_1
data 11.12.2019, tale importo veniva impiegato per estinguere il precedente finanziamento, per mezzo di bonifico bancario ordinato da Parte_1
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalle parti opponenti, il mutuo veniva erogato senza la condizione di destinazione delle somme a ripianare il precedente finanziamento, come si evince dalla domanda di finanziamento dell'intermediaria TF a e dal contratto di Controparte_1 pagina 4 di 7 mutuo tra la banca e entrambi i documenti riportano, infatti, che la somma mutuata è Parte_1
destinata a liquidità.
Peraltro, anche diversamente opinando circa la natura solutoria del mutuo de quo, va rammentato che le
Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate sulla validità del c.d. “mutuo solutorio”, enunciando il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 05 marzo 2025, n. 5841). Nel caso de quo sono pacifiche: l'acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate, stante l'accredito sul conto corrente del finanziamento, e la natura di atto distinti ed estraneo alla fattispecie contrattuale della destinazione della somma a ripianare l'esposizione debitoria. Ne deriva il rigetto dell'eccezione delle parti opponenti di invalidità del contratto di mutuo e delle garanzie accessorie.
4. La concessione abusiva del credito
L'eccezione delle parti opponenti è infondata.
Invero il finanziamento non veniva concesso ad una società il cui stato di insolvenza fosse noto o conoscibile da parte del mutuante. Al contrario, proprio la consulenza tecnica di parte prodotta in atti dalle opponenti attesta un utile della società in crescita negli esercizi 2017 e 2018, precedenti alla concessione del finanziamento. Il perito di parte accertava al più che la gestione economico-finanziaria della società era inficiata da una carenza di liquidità e che il mutuo ottenuto si rivelava inidoneo a sopperire a tale carenza, provocando anzi un aggravio degli oneri finanziari.
La consulenza tecnica non attesta pertanto la natura abusiva della concessione del credito né tantomeno emerge dall'analisi patrimoniale della società una condizione di sovraindebitamento.
Peraltro a tale considerazione va aggiunto il rilievo che, in nessun caso gli odierni opponenti potrebbero valersi di tale abusività.
Sul punto infatti, è chiaro l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “legittimati attivi a far valere la suddetta condotta illecita a fini risarcitori (nei confronti della banca autrice dell'illecito, in concorso con gli amministratori) sono solo i creditori della società finanziata che si assumono
pagina 5 di 7 danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il Curatore in rappresentanza della massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 18610 del 30/06/2021).
Pertanto, i fidejussori, in quanto meri garanti dell'adempimento di un debito altrui, non sono soggetti legittimati a far valere questa condotta illecita (peraltro ascrivibile anche a uno di loro, , in Parte_2
quanto amministratore della debitrice principale, e pertanto identificabile nel soggetto che aveva richiesto la concessione del credito asseritamente abusivo, e perciò nei concorrenti nell'illecito, in qualità di determinatori o istigatori).
5. La nullità dei contratti di fidejussione per carenza di firma e data. La vessatorietà delle clausole della fideiussione.
Le eccezioni delle parti opponenti sono infondate.
Invero la carenza della firma di TF e della data di stipulazione non inficia la validità del contratto fidejussorio.
La fidejussione va infatti qualificata come contratto con obbligazioni del solo proponente, sicché la controfirma del beneficiario della garanzia non è requisito necessario per la conclusione del contratto di fidejussione, che si perfeziona invece con la mera proposta del fidejussore, non rifiutata dal creditore.
Parimenti irrilevante ai fini della validità è l'assenza della data di stipulazione, poiché non costituisce tale carenza un difetto strutturale del contratto determinante la nullità dello stesso.
Inoltre il riferimento contenuto nel contratto di fidejussione al finanziamento concesso dalla CP_1
a rende inequivocabile la volontà negoziale dei fidejussori di Controparte_1 Parte_1
presentare garanzia rispetto a tale rapporto di credito.
Infine sono del tutto inconferenti le eccezioni relative all'asserita vessatorietà delle clausole negoziali di sopravvivenza della garanzia in deroga all'art. 1957 c.c., poiché non hanno trovato applicazione nel caso in esame;
nonché, in quanto apposte a fidejussioni specifiche, non comporterebbero ugualmente la nullità.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti e andranno quindi Parte_2 Parte_2
condannatati alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,00= a €
260.00,00= in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di pagina 6 di 7 legge;
sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Parte_1
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e da avverso il decreto Parte_2 Parte_2
ingiuntivo emesso da questo tribunale in data a 9 gennaio 2024 (n. 79/2024), che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna i predetti opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta
TF AR S.c.r.l. della somma di € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite tra la convenuta opposta e la liquidazione giudiziale della Parte_1
Così deciso in Brescia il 20 maggio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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