Decreto cautelare 18 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Bray, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica e Questura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
del decreto prot. nr. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024, notificato al ricorrente in data 12 marzo 2024, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 30 giugno 2023 dallo straniero ricorrente;
nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno intimata;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 312 del 18 maggio 2024, con cui è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
Visto il decreto n. -OMISSIS- con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 388 del 20 giugno 2024, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Pugliese, in sostituzione dell'Avv. G. Bray, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per l'Amministrazione Statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 30 aprile 2024 e depositato in giudizio il 17 maggio 2024, il ricorrente, cittadino del Ghana, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che, giunto in Italia nell’anno 2016 e, da allora, inizialmente riconosciuto meritevole della protezione internazionale e successivamente titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, il 30 giugno 2023, ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno in suo possesso proseguendo con la sua attività lavorativa, ma il 5 dicembre 2023 gli è stata notificata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rigetto dell’istanza, contestando la Questura di Lecce, il mancato reperimento dello stesso presso il domicilio dichiarato, nel periodo tra il 16 ed il 17 novembre e tra il 23 ed il 24 novembre 2023 e la presenza di pregiudizi penali a suo carico.
Lo straniero ricorrente espone che, in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego, ha manifestato di essersi assentato spesso dal domicilio per questioni lavorative (risiedendo abitualmente presso l’abitazione indicata in Salice Salentino ma spostandosi, anche per alcuni giorni, per svolgere la propria attività focalizzata principalmente sulla città di Lecce e, nei fine settimana sulle marine) e ha rappresentato l’(asserita) inidoneità dei pregiudizi penali citati a giustificare il rigetto dell’istanza de qua, ma con decreto del 20 febbraio 2024, notificato al ricorrente in data 12 marzo 2024, il Questore di Lecce ha rigettato la predetta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, rappresentando l’assenza presso il domicilio durante gli ulteriori controlli del 19 gennaio 2024, 20 gennaio 2024 e 30 gennaio 2024 e (comunque) la presenza di pregiudizi penali incompatibili con il soggiorno sul territorio nazionale.
Espone (ancora) il ricorrente che, al fine di soggiornare in luogo più vicino a quello ove svolge attività lavorativa, dal 4 aprile 2024 si sarebbe trasferito in Lecce ospite presso l’abitazione sita in Via -OMISSIS-.
3. A sostegno del ricorso, con il quale il ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art 4 D. Lgs. n. 286 del 1998;
II) Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art 19 D. Lgs. n. 286 del 1998;
III) Carenza di motivazione, difetto di motivazione e di istruttoria.
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 312 del 18 maggio 2024, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, in quanto - da un lato - l’impugnato decreto del Questore di Lecce, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di che trattasi (e non di espulsione), appare immune dai vizi di legittimità denunciati dall’extracomunitario ricorrente (essendo stata - tra l’altro - anche valutata, in concreto, dall’Autorità di p.s., in modo congruo e ragionevole, la rilevante pericolosità sociale del predetto, a carico del quale esistono numerosi pregiudizi penali per i reati di: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; rapina; lesioni personali; furto; detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; maltrattamento di animali, né risulta documentata la presenza di legami familiari sul territorio nazionale); e - dall’altro - tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato adottato il 20 Febbraio 2024 e notificato all’interessato il 12 Marzo 2024, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 17 Maggio 2024, non si ravvisa la presenza, nel caso di specie, di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per il ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (19 Giugno 2024) .”.
5. In data 21 maggio 2024 si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il l’Amministrazione dell’Interno intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata il 12 giugno 2024, l’Avvocatura erariale, per conto della Questura di Lecce, ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. Con il decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha rigettato l’istanza del ricorrente, depositata il 29 aprile 2024, volta ad ottenere l’ammissione al beneficio del predetto patrocinio in relazione al giudizio avverso il provvedimento in premessa, con la seguente motivazione: “ considerato: che l’istante ha dichiarato che ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02); che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati .”.
8. Con ordinanza cautelare n. 388 del 20 giugno 2024 pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 giugno 2024, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente appare infondata, condividendo pienamente il Collegio i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 312-OMISSIS- circa la carenza del fumus boni juris del ricorso (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, in quanto - da un lato - l’impugnato decreto del Questore di Lecce, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di che trattasi (e non di espulsione), appare immune dai vizi di legittimità denunciati dall’extracomunitario ricorrente (essendo stata - tra l’altro - anche valutata, in concreto, dall’Autorità di p.s., in modo congruo e ragionevole, la rilevante pericolosità sociale del predetto, a carico del quale esistono numerosi pregiudizi penali per i reati di: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; rapina; lesioni personali; furto; detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; maltrattamento di animali, né risulta documentata la presenza di legami familiari sul territorio nazionale); e - dall’altro - tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato adottato il 20 Febbraio 2024 e notificato all’interessato il 12 Marzo 2024, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 17 Maggio 2024, non si ravvisa la presenza, nel caso di specie, di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per il ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (19 Giugno 2024).”), sottolineandosi, peraltro, l’evidente assenza (non contestata) in capo all’extracomunitario ricorrente del requisito di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998, rappresentato dalla disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa .”.
9. Nella pubblica udienza del 22 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Il ricorso è manifestamente infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 388 del 20 giugno 2024, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la articolata motivazione sopra riportata.
10.1. Infatti, sono evidentemente privi di giuridico fondamento i tre pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa del ricorrente.
Preliminarmente, il Tribunale ritiene doveroso precisare che oggetto di impugnazione del presente ricorso è il decreto prot. nr. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024, notificato all’extracomunitario ricorrente in data 12 marzo 2024, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata il 30 giugno 2023 dal medesimo ricorrente, pertanto non un provvedimento di espulsione, né di diniego del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (come - talvolta - indicato nel ricorso).
Ritiene doveroso il Collegio richiamare la normativa vigente in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n°286, " Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.. ".
Al fine di comprendere quali sono “ i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ” osserva il Tribunale che il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presuppongono la sussistenza di precisi presupposti, rilevabili dagli artt. 4, 5, comma 5, e 13, comma 2, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza e di un alloggio, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e la condotta corretta, tali da far escludere ogni possibile pericolosità sociale (cfr., in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2852 e 10 ottobre 2006, n. 6018 e, 29 ottobre 2008, n.5405).
In particolare con riguardo al permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e ss.mm., al comma terzo dell’art. 26, rubricato “ Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo ”, dispone che: “ Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ”.
La disposizione normativa soprariportata, quindi, subordina l’ottenimento del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al possesso, da parte del cittadino straniero richiedente, di determinati requisiti necessari ed indefettibili, previsti dalla legge, consistenti nella dimostrazione, da parte del richiedente, sia di disporre di idonea sistemazione alloggiativa che di possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1280/2023; in senso analogo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2301/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1582/2023).
Alla luce del predetto quadro normativo, questo Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui " la disponibilità di un alloggio stabile, ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, è requisito indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno o mantenere validamente il permesso già conseguito, per i cittadini extracomunitari (14 ottobre 2019, n. 6992); è l'interessato a dover offrire la prova della disponibilità dell'alloggio, presso il quale è domiciliato, producendo, ad esempio, documenti quali pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o un contratto di locazione regolarmente registrato o un atto di acquisto dell'immobile, che dimostri l'effettiva permanenza nell'immobile indicato (28 luglio 2020 n. 4791; 26 marzo 2019, n. 2014; 4 ottobre 2016, n. 4084). È stato inoltre precisato che il requisito della dimostrazione di una stabile ed idonea sistemazione alloggiativa, da ritenersi necessario per fruire di un valido titolo di soggiorno, è fatto palese da una lettura sistemica degli artt. 4, comma 3, (per come integrato dall'articolo 2 della direttiva del Ministero dell'Interno dell'1 marzo 2000), 6, commi 7 e 8, 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 2 lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999, onde consentire all'Amministrazione di monitorare gli spostamenti del cittadino extracomunitario anche per esigenze di sicurezza ovvero di assicurare che la competente Autorità possa essere messa a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti e sia posta agevolmente in grado di notificare i propri provvedimenti (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2020, n. 2826; 4 giugno 2018, n. 3344; 10 luglio 2013, n. 3710)" (Cons. Stato, III, 19 settembre 2022, n. 8074). D’altronde il rilascio del permesso di soggiorno ed il suo rinnovo, non rispondono ad “alcun automatismo e sono sottoposti ai suddetti presupposti anche al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per cui non possono essere rilasciati a chi non sia in grado di provare di avere una residenza ed un alloggio certo ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 4710, 5 settembre 2012). Di conseguenza, il requisito del possesso di un alloggio stabile costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, con l’obbligo di provarne la disponibilità che grava sul cittadino straniero richiedente.
Nel caso di specie, nonostante i numerosi tentativi di accesso emersi dalla documentazione depositata (ovvero, sette), l’Amministrazione resistente non ha mai potuto verificare l’effettiva disponibilità da parte dello straniero richiedente di una sistemazione abitativa, risultando, invece, “per tabulas” che gli accertamenti di domicilio eseguiti nel corso dell'istruttoria amministrativa, dal personale della Polizia Municipale di Salice Salentino, nei giorni 16 novembre 2023, 17 novembre 2023, 23 novembre 2023 e 24 novembre 2023 presso l’abitazione indicata dall’odierno ricorrente, hanno avuto tutti esito negativo e che il medesimo risultato si è avuto per le verifiche eseguite il 19 gennaio 2024, 20 gennaio 2024 e 30 gennaio 2024, su specifica richiesta del ricorrente, formulata a mezzo legale, successivamente alla notificazione della relativa comunicazione di cui all’art. 10 bis della L.241 del 1990 e ss.mm.
Inoltre, in materia, il legislatore attribuisce rilevanza (ostativa) ai pregiudizi penali in capo al cittadino straniero non appartenente all’Unione europea che richiede il rilascio ovvero, come nella specie, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In particolare, i requisiti richiamati dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n°286, norma sopra citata, quanto appunto ai pregiudizi penali, sono previsti anzitutto dal precedente art. 4 comma 3 del medesimo D. Lgs. 286 del 1998, per cui " non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato...o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ...".
Inoltre, per consolidata giurisprudenza amministrativa condivisa da questo Collegio, l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza ben può valorizzare, nel valutare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, anche elementi di fatto ancora in attesa di accertamento giudiziario penale, laddove denotino la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato sez. III, 27 novembre 2018, n. 6700; T.A.R. Friuli Friuli Venezia Giulia sez. I, 11 marzo 2023, n. 81).
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta dalla Questura resistente è emerso che lo straniero ricorrente annovera diversi pregiudizi penali e di polizia, per reati di diversa natura avendo tenuto, durante la sua permanenza sul territorio nazionale, una condotta più volte dedita alla commissione di reati, tanto da giustificare un giudizio di pericolosità sociale. Infatti, come evidenziato nel decreto impugnato, risultano a carico del ricorrente pregiudizi penali per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, rapina, lesione personale, furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (dunque, reati ostativi al rilascio del provvedimento richiesto), maltrattamento di animali.
Né può applicarsi, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, nel caso de quo l'art. 5 comma 5 ultimo capoverso che sancisce che " Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ..", perché lo straniero odierno ricorrente, di età adulta, non risulta avere legami familiari sul territorio nazionale.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la valutazione compiuta dall'Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato, per negare al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è corretta e congrua, sia in considerazione dell’evidente assenza (peraltro non contestata in sede di ricorso) in capo all’extracomunitario ricorrente del requisito di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 286 del 1998, rappresentato dalla disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa sia perché il cittadino extracomunitario ricorrente ha dimostrato uno scarso grado di integrazione sociale sul territorio ospitante e spiccata attitudine a delinquere.
11. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere respinto.
12.Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge, (anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente), per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.