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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ER RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/06/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. NEGRI GIANMARCO, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/01/1990, con il proc. dom. avv. TANZARELLA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/10/2015 a Ostuni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per
1 mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 26/11-27/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1 alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono Parte_2 di seguito:
“
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente. Gli stessi, pertanto, espressamente rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento;
3. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
2 - provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OSTUNI, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2015, atto n.27, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ER RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ER RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 13/06/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. NEGRI GIANMARCO, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06/01/1990, con il proc. dom. avv. TANZARELLA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/10/2015 a Ostuni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per
1 mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 26/11-27/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1 alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono Parte_2 di seguito:
“
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente. Gli stessi, pertanto, espressamente rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento;
3. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
2 - provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OSTUNI, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2015, atto n.27, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ER RA
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