Art. 1.
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilita' ai sensi dell' articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820 , sono con decorrenza 1 ottobre 1975 nominati in ruolo.
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilita', e' stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1975.
Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico o - per quanto concerne gli incaricati non licenziabili - nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilita' ai sensi dell' articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820 , sono con decorrenza 1 ottobre 1975 nominati in ruolo.
Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilita', e' stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1975.
Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico o - per quanto concerne gli incaricati non licenziabili - nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.