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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1254/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1254 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto di
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria De Giorgio (C.F.: ), presso il cui C.F._2
studio sito in GA (CZ), alla Via della Libertà, n. 4, elettivamente domicilia in virtù di procura in atti;
E
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Posca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montepaone Lido alla Via Fratelli bandiera n.1, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29 luglio 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 5 agosto 2009, in GA (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2009 n. 2, parte II, serie A, Uff. 1), in regime di comunione dei beni;
esponevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 18 aprile 2025, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto;
con ordinanza emanata all'esitio di detta udienza, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
5.11.2019) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il
20 novembre 2019, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“(…) 2. Confermare che la casa coniugale sita in GA (Cz, alla Via G. Castanò, 8, rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
3. Il OR ha provveduto a trasferirsi in altra abitazione;
Parte_2
4. Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. detto accordo, per espressa previsione tra le parti ha effetto dalla sottoscrizione dello stesso”. Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GA (CZ), in data 5 agosto 20019, tra e , trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2009 n. 2, parte II, serie A, Uff. 1;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 22 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1254 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto di
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria De Giorgio (C.F.: ), presso il cui C.F._2
studio sito in GA (CZ), alla Via della Libertà, n. 4, elettivamente domicilia in virtù di procura in atti;
E
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Posca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montepaone Lido alla Via Fratelli bandiera n.1, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29 luglio 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 5 agosto 2009, in GA (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2009 n. 2, parte II, serie A, Uff. 1), in regime di comunione dei beni;
esponevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 18 aprile 2025, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto;
con ordinanza emanata all'esitio di detta udienza, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
5.11.2019) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il
20 novembre 2019, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“(…) 2. Confermare che la casa coniugale sita in GA (Cz, alla Via G. Castanò, 8, rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
3. Il OR ha provveduto a trasferirsi in altra abitazione;
Parte_2
4. Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. detto accordo, per espressa previsione tra le parti ha effetto dalla sottoscrizione dello stesso”. Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GA (CZ), in data 5 agosto 20019, tra e , trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2009 n. 2, parte II, serie A, Uff. 1;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 22 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo