Sentenza 7 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 29 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04927/2025REG.PROV.COLL.
N. 01867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2025, proposto da
Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 4813/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato dello Stato Laura Paolucci;
Rilevato che:
- la banca ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4813/2024, che ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso di determinati titoli di Stato;
- il Ministero rimborsava tutti i suddetti titoli, fatta eccezione per il BTP 16.06.1997, Serie 751, n. 51, del valore nominale di Euro 25.822;
- la Banca, a sostegno del ricorso con il quale chiede il rimborso anche di quest’ultimo titolo, argomenta nel senso che il suddetto titolo, iscritto insieme ad altri due nel certificato n. 167 di CN 155.000.000, sarebbe stato consegnato per l’incasso dall’allora Banca di Roma in data 23 novembre 1998; inoltre, nella relazione inviata dal MEF in data 18 dicembre 2024, viene dichiarato che “ L’operazione di rimborso si è conclusa con il mandato di pagamento n. 234 del 16 dicembre 1998 di lire 154.302.500 a favore della Banca di Roma ”; tuttavia, nessuna comunicazione dell’emissione del sopra citato mandato risulta effettuata alla Banca, né, a tutt’oggi, NI ha ricevuto il rimborso del titolo;
- per tali ragioni, la ricorrente chiede di ordinare al Ministero di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di Euro 25.822, oltre il rendimento del suddetto titolo, rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
- il Ministero si è opposto al ricorso, rilevando che, in sede esecutiva, all’atto della presentazione e deposito dei titoli presso la Banca d’Italia, si constatava che, rispetto all’elenco prodotto con gli atti del giudizio, risultava mancante alla presentazione e deposito la cartella BTP 12,50% 16 giugno 1997 n.71, serie 751;
- alla luce di tale circostanza, il Ministero prospetta che Banca ricorrente avrebbe chiesto il rimborso senza aver verificato accuratamente i titoli posseduti;
- il Ministero precisa inoltre che, a seguito di verifiche, è emerso che il titolo era già stato presentato e depositato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico per il tramutamento in certificato nominativo ed il successivo rimborso; ed è per questo che non era nella disponibilità di controparte, la quale non ha, pertanto, fornito prova di essere attuale creditore in relazione a quel titolo, tenuto conto dell’incorporazione del diritto nel documento, propria di tutti i titoli di credito ed anche dei titoli di Stato;
Ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento per le la ragioni di seguito esposte:
- solo a seguito del giudicato della predetta sentenza è emerso che il titolo in questione non poteva essere nella disponibilità della ricorrente, perché già oggetto di operazione di tramutamento al nominativo e di successivo rimborso; invero, in base alla documentazione prodotta in giudizio dal Ministero, si evince che: a) in data 17 novembre 1992, il Buono del tesoro poliennale al portatore è stato iscritto nel certificato nominativo vincolato n. 167 di lire 155.000.000, che poi risulta consegnato, tramite la Banca d’Italia alla Banca di Roma: b) in data 6 novembre 1998, la Banca di Roma, depositando il certificato nominativo di lire155.000.000, ne ha chiesto il rimborso; c) l’operazione di rimborso si è conclusa con il mandato di pagamento n. 254 del 14 dicembre 1998 di lire 154.302.500 a favore della Banca di Roma;
- le circostanze innanzi esposte risultano confermate dalla nota del 20 marzo 2025 inviata dalla Banca d’Italia, ove si specifica che la transazione (il pagamento) è avvenuta ad opera della Tesoreria di Roma in data 27 aprile 1999 con accredito del conto di gestione ABI 3002 (ex Banca di Roma);
- ne deriva che, a prescindere da ogni rilievo, dal momento che il titolo risulta già rimborsato, non è possibile accogliere la domanda della Banca ricorrente.
Ritenuto che le spese di lite, vista la peculiarità della vicenda, possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO