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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2024, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 725/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Castellaneta giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Filomena Loredana Carrassi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 17/1/2024 chiedeva Parte_1 al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
19/03/2010 in Cellamare e, a fondamento della sua domanda, deduceva che: • dal loro matrimonio erano nati due figli, Persona_1
(5/7/2010) e (9/6/2014); Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 14/10/2019, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, il suo obbligo di corrispondere € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie;
• lui era magazziniere e percepiva uno stipendio mensile di €
1.600;
• la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza.
Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'assegnazione della casa coniugale a sua moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre,
l'obbligo a suo carico di versare € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, nulla per la moglie e la ripartizione al 50% della rata del mutuo della casa coniugale.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che lei non svolgeva alcuna attività lavorativa, era priva di reddito e viveva solo grazie all'aiuto dei suoi genitori mentre suo marito percepiva un reddito annuo di circa € 25.000,00.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale a lei,
l'obbligo a carico di suo marito di versarle un assegno di €
150,00 e la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie, con ripartizione al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale. All'udienza del 04/11/2024, celebrata “in assenza”, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla affidamento condiviso dei figli CP_1 con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare all'altro coniuge a titolo di contributo al mantenimento della prole l'assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa siglata con il C.O.A., diritto della madre a percepire integralmente l'AUU, rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi e ripartizione al 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Il rito veniva trasformato da giudiziale in congiunto e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 4/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellamare, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (assegnazione della casa coniugale alla
, affidamento condiviso dei figli con collocamento CP_1 prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare all'altro coniuge a titolo di contributo al mantenimento della prole l'assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa siglata con il C.O.A., diritto della madre a percepire integralmente l'AUU, rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi e ripartizione delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale al 50%) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
Cellamare il 19/3/2010 da e Parte_1 Controparte_1
, trascritto al n. 1, P. I, anno 2010;
[...]
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 23/10/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile, il 12/11/2024.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 725/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Castellaneta giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Filomena Loredana Carrassi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 17/1/2024 chiedeva Parte_1 al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
19/03/2010 in Cellamare e, a fondamento della sua domanda, deduceva che: • dal loro matrimonio erano nati due figli, Persona_1
(5/7/2010) e (9/6/2014); Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 14/10/2019, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, il suo obbligo di corrispondere € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie;
• lui era magazziniere e percepiva uno stipendio mensile di €
1.600;
• la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza.
Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'assegnazione della casa coniugale a sua moglie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre,
l'obbligo a suo carico di versare € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, nulla per la moglie e la ripartizione al 50% della rata del mutuo della casa coniugale.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che lei non svolgeva alcuna attività lavorativa, era priva di reddito e viveva solo grazie all'aiuto dei suoi genitori mentre suo marito percepiva un reddito annuo di circa € 25.000,00.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale a lei,
l'obbligo a carico di suo marito di versarle un assegno di €
150,00 e la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie, con ripartizione al 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale. All'udienza del 04/11/2024, celebrata “in assenza”, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla affidamento condiviso dei figli CP_1 con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare all'altro coniuge a titolo di contributo al mantenimento della prole l'assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa siglata con il C.O.A., diritto della madre a percepire integralmente l'AUU, rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi e ripartizione al 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Il rito veniva trasformato da giudiziale in congiunto e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 4/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellamare, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (assegnazione della casa coniugale alla
, affidamento condiviso dei figli con collocamento CP_1 prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare all'altro coniuge a titolo di contributo al mantenimento della prole l'assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa siglata con il C.O.A., diritto della madre a percepire integralmente l'AUU, rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi e ripartizione delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale al 50%) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
Cellamare il 19/3/2010 da e Parte_1 Controparte_1
, trascritto al n. 1, P. I, anno 2010;
[...]
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 23/10/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile, il 12/11/2024.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone