Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1168/2024, avente ad oggetto la
Separazione personale e scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, C.F. nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Silvestrini e dall'avv. Chiara Mazzeo, ed elettivamente domiciliato resso lo studio del primo sito in Pistoia, Largo Molinuzzo, n. 13,
Ricorrente
e
C.F. , nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Frosini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia, via C. Montanara, n. 67,
Resistente
1
PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 10.06.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio con in Agliana il 5.8.2014 e che dalla Controparte_1
loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Il ricorrente deduceva come il rapporto matrimoniale si fosse deteriorato, e fosse cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme per venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.9.2024, si costituiva in giudizio la quale nulla opponeva alla pronuncia della Controparte_1
separazione personale dei coniugi, pur opponendosi alle ulteriori domande di controparte.
All'udienza del 4.3.2025, le parti concludevano in punto di status, e il Tribunale riservava la causa in decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Si dispone, quindi, sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 20.1.1967, e nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio il 5.8.2014 nel Comune di Agliana (PT);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 8, Parte I, Anno 2014);
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott. Stefano Billet
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