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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14377/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14377/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 ad ore 12,29 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. ELEONORA MOTT in sostituzione dell'avv. Parte_1
MARCONCINI MATTEO e l'avv. ,
Per essuno compare . Controparte_1 E' presente ai fini della pratica il dott. , Persona_1
L'avv. MOTT fa presente che l'ordinanza , depositata in telematico è stata notificata tempestivamente e chiede che la causa venga decisa con la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
9.045,00 per canoni dovuti ad oggi oltre successivi canoni fino al rilascio ed interessi dalle scadenze oltre spese di lite.
.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14377/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_1 C.F._1 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO MORROCCHESI N.17 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESApresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto del 16.9.24 intimava sfratto a in relazione ad immobile sito Parte_1 CP_1 in San Casciano Val di Pesa , Via Machiavelli n. 32, locato per uso abitativo al deducendo la CP_1 morosità dello stesso nel pagamento del canone mensile di € 335,00 dal marzo del 2023.
Il non compariva e poiché la notifica dell'atto di citazione era avvenuta ai sensi dell'art. 143 CP_1
c.p.c. , incompatibile col procedimento per convalida di sfratto, veniva disposto il passaggio al rito locatizio.
Nonostante la tempestiva notifica dell'ordinanza il non si è costituito nel procedimento CP_1 rendendosi contumace in giudizio.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ha provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione regolarmente registrato. Pt_1
Era onere del fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei CP_1 canoni(Cass. SU n. 13533/01): prova che evidentemente non è stata fornita stante la contumacia del
CP_1
Risulta così il reiterato inadempimento del riguardo all'obbligazione di pagamento del canone, CP_1
pagina 2 di 3 inadempimento che, in base al disposto dell'art. 5 L. n. 392/78 , si configura di importanza tale da giustificare ai sensi dell'art. 1455c.c. la risoluzione del contratto.
Consequenziale è la condanna del al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. CP_1
n. 392/78 equa data per il rilascio può essere considerata il 6.6.25.
Il deve altresì essere condannato a pagare in favore del l'importo di € 9.045,00 per CP_1 Pt_1 canoni dovuti dal marzo 2023 ad oggi , oltre ulteriori canoni fino al rilascio e gli interessi dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa ( terzo scaglione) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in €.228,71 per spese, € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per spese generali, per complessivi € 3.678,71.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e , Parte_1 CP_1 avente ad oggetto immobile sito in San Casciano Val di Pesa, Via Machiavelli n. 18 per inadempimento del condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del CP_1 CP_1
6.6.25; condanna a pagare in favore di la somma di € 9.045,00 oltre CP_1 Parte_1 ulteriori canoni fino al rilascio e gli interessi dalle scadenze al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 3.678,71.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14377/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 6 maggio 2025 ad ore 12,29 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. ELEONORA MOTT in sostituzione dell'avv. Parte_1
MARCONCINI MATTEO e l'avv. ,
Per essuno compare . Controparte_1 E' presente ai fini della pratica il dott. , Persona_1
L'avv. MOTT fa presente che l'ordinanza , depositata in telematico è stata notificata tempestivamente e chiede che la causa venga decisa con la condanna del convenuto al pagamento della somma di €
9.045,00 per canoni dovuti ad oggi oltre successivi canoni fino al rilascio ed interessi dalle scadenze oltre spese di lite.
.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14377/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Parte_1 C.F._1 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO MORROCCHESI N.17 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESApresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto del 16.9.24 intimava sfratto a in relazione ad immobile sito Parte_1 CP_1 in San Casciano Val di Pesa , Via Machiavelli n. 32, locato per uso abitativo al deducendo la CP_1 morosità dello stesso nel pagamento del canone mensile di € 335,00 dal marzo del 2023.
Il non compariva e poiché la notifica dell'atto di citazione era avvenuta ai sensi dell'art. 143 CP_1
c.p.c. , incompatibile col procedimento per convalida di sfratto, veniva disposto il passaggio al rito locatizio.
Nonostante la tempestiva notifica dell'ordinanza il non si è costituito nel procedimento CP_1 rendendosi contumace in giudizio.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ha provato il fatto costitutivo allegando il contratto di locazione regolarmente registrato. Pt_1
Era onere del fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto pagamento dei CP_1 canoni(Cass. SU n. 13533/01): prova che evidentemente non è stata fornita stante la contumacia del
CP_1
Risulta così il reiterato inadempimento del riguardo all'obbligazione di pagamento del canone, CP_1
pagina 2 di 3 inadempimento che, in base al disposto dell'art. 5 L. n. 392/78 , si configura di importanza tale da giustificare ai sensi dell'art. 1455c.c. la risoluzione del contratto.
Consequenziale è la condanna del al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. CP_1
n. 392/78 equa data per il rilascio può essere considerata il 6.6.25.
Il deve altresì essere condannato a pagare in favore del l'importo di € 9.045,00 per CP_1 Pt_1 canoni dovuti dal marzo 2023 ad oggi , oltre ulteriori canoni fino al rilascio e gli interessi dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa ( terzo scaglione) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in €.228,71 per spese, € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per spese generali, per complessivi € 3.678,71.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e , Parte_1 CP_1 avente ad oggetto immobile sito in San Casciano Val di Pesa, Via Machiavelli n. 18 per inadempimento del condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del CP_1 CP_1
6.6.25; condanna a pagare in favore di la somma di € 9.045,00 oltre CP_1 Parte_1 ulteriori canoni fino al rilascio e gli interessi dalle scadenze al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 3.678,71.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3