TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2235/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BRIGNONE PATRIZIA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AMATO ANNA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da istanza congiunta del 23.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022, deduceva di Parte_1
aver contratto in data 25/08/1979 matrimonio concordatario in Castellammare del Golfo
pagina 1 di 4 (TP), con la parte resistente, regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 72, parte II, serie A, anno 1979.
Rappresentava che dall'unione sono nati tre figli: il 29.08.1980, Per_1 Per_2
il 23.10.1984, e , il 30.03.1995. Per_3
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n.
213/2020 del giorno 30.12.2020, aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva che, pur aderendo all'istanza di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di costituzione.
*****
All'esito del libero interrogatorio delle parti e fallito il rituale tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4.03.2023, il Giudice gravava provvisoriamente il ricorrente dell'obbligo di versare alla sig.ra entro i primi 5 giorni di ogni Controparte_1 mese un assegno divorzile di € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
All'udienza del 21.06.2023 il Tribunale invitava le parti a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa formulando la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) l'integrale conferma delle statuizioni rese in sede di ordinanza presidenziale;
2) la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
3) con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa ed eccezione da parte di entrambi i litiganti”.
All'udienza del 28.02.2024, stante l'accettazione della proposta da parte della sola pagina 2 di 4 parte resistente, la causa veniva istruita a mezzo di accertamenti reddituali, patrimoniali e previdenziali nei confronti del sig. e della sig.ra Parte_1 Controparte_1
In corso di causa, le parti rappresentavano di essere pervenute alla definizione consensuale della controversia, pertanto, rassegnavano conclusioni congiunte (depositate con istanza del 23.04.2025)
All'udienza del 18.06.2025 le parti insistevano nelle condizioni così come espresse nell'istanza congiunta del 23.04.2025 e confermate alla predetta udienza, di seguito integralmente riportate:
- dare atto e confermare che i coniugi intendono regolamentare i loro reciproci rapporti sulla base della seguente convenzione: il signor si impegna a Pt_1
corrispondere, in favore della IG , l'importo complessivo di € 2.400,00 annui, CP_1
in 2 rate, la prima entro il giorno 1 maggio e la seconda entro il giorno 1 novembre;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castellammare del Golfo, il 25.09.1979, tra il signor e la Parte_2
IG , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Castellammare del Golfo, anno 1979, Volume Unico, parte II - Serie A - numero 72, mandando all'ufficiale dello stato civile del medesimo comune di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 213/2020 del giorno 30.12.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 3 di 4 Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in data 25/08/1979, Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di
Castellammare del Golfo (TP), al n. 72, parte II, serie A, anno 1979, alle condizioni di cui all'istanza congiunta richiamata in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 18/06/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2235/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BRIGNONE PATRIZIA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AMATO ANNA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da istanza congiunta del 23.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022, deduceva di Parte_1
aver contratto in data 25/08/1979 matrimonio concordatario in Castellammare del Golfo
pagina 1 di 4 (TP), con la parte resistente, regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 72, parte II, serie A, anno 1979.
Rappresentava che dall'unione sono nati tre figli: il 29.08.1980, Per_1 Per_2
il 23.10.1984, e , il 30.03.1995. Per_3
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n.
213/2020 del giorno 30.12.2020, aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva che, pur aderendo all'istanza di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione di costituzione.
*****
All'esito del libero interrogatorio delle parti e fallito il rituale tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4.03.2023, il Giudice gravava provvisoriamente il ricorrente dell'obbligo di versare alla sig.ra entro i primi 5 giorni di ogni Controparte_1 mese un assegno divorzile di € 250,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
All'udienza del 21.06.2023 il Tribunale invitava le parti a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa formulando la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) l'integrale conferma delle statuizioni rese in sede di ordinanza presidenziale;
2) la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
3) con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa ed eccezione da parte di entrambi i litiganti”.
All'udienza del 28.02.2024, stante l'accettazione della proposta da parte della sola pagina 2 di 4 parte resistente, la causa veniva istruita a mezzo di accertamenti reddituali, patrimoniali e previdenziali nei confronti del sig. e della sig.ra Parte_1 Controparte_1
In corso di causa, le parti rappresentavano di essere pervenute alla definizione consensuale della controversia, pertanto, rassegnavano conclusioni congiunte (depositate con istanza del 23.04.2025)
All'udienza del 18.06.2025 le parti insistevano nelle condizioni così come espresse nell'istanza congiunta del 23.04.2025 e confermate alla predetta udienza, di seguito integralmente riportate:
- dare atto e confermare che i coniugi intendono regolamentare i loro reciproci rapporti sulla base della seguente convenzione: il signor si impegna a Pt_1
corrispondere, in favore della IG , l'importo complessivo di € 2.400,00 annui, CP_1
in 2 rate, la prima entro il giorno 1 maggio e la seconda entro il giorno 1 novembre;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castellammare del Golfo, il 25.09.1979, tra il signor e la Parte_2
IG , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Castellammare del Golfo, anno 1979, Volume Unico, parte II - Serie A - numero 72, mandando all'ufficiale dello stato civile del medesimo comune di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 213/2020 del giorno 30.12.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 3 di 4 Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in data 25/08/1979, Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di
Castellammare del Golfo (TP), al n. 72, parte II, serie A, anno 1979, alle condizioni di cui all'istanza congiunta richiamata in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 18/06/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4