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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2542/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2024, avente ad oggetto: lesione
personale, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 10.10.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del
9.11.2025, promossa da:
DI (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), DI (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, rapp. e difesi dall'Avv. Maria Luisa Galdiero (C.F.: C.F._3
, P.I.: ) elett.te dom.ti in Villaricca (NA) al C.so C.F._4 P.IVA_1
Italia 769, presso lo studio, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO pagina 1 di 12
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
P.IVA n. , nella qualità di Impresa Controparte_2 P.IVA_2
Designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(F.G.V.S.), rapp. e difesi dagli avv.ti Marco del Gaiso (CF: C.F._5
) e (CF: ), e con questi domiciliati in
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_6
Napoli, alla via Pergolesi 1
ALTRA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, gli attori convenivano in giudizio e la , quale FGVS, Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 12 dinanzi a questo Tribunale deducendo che in data 12/04/2015 verso le ore 22,00, si trovavano a bordo dell'auto Fiat Panda tg. CK301LB, di ed Controparte_4
in possesso di guidata da mentre la Parte_2 Controparte_5
era a bordo nella qualità di trasportata unitamente al figlio , Parte_2 Parte_3
all'epoca dei fatti minorenne. Deducevano ancora che, mentre percorrevano la
Circumvallazione Esterna all'altezza di “FA OM” in Arzano (NA) con direzione Melito di Napoli, a bordo della Panda, quando questa veniva tamponava dall'auto Audi A6 tg. BE321GL, di , proveniente da tergo. L'auto su Controparte_1
cui si trovavano gli attori, per l'urto ricevuto, si girava su sé stessa per poi finire contro il palo pubblicitario di FA OM, riportando ingenti danni tanto che fu necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuoverla. Deducevano inoltre che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della stazione di RU NE (NA)
che redigevano apposito verbale. Deducevano infine che, a causa del sinistro per le lesioni subite e venivano trasportati a mezzo Controparte_5 Parte_2
ambulanza del 118 presso il P.S. dell'ospedale “San Giuliano” di Giugliano in
Campania, nel mentre all'epoca dei fatti minorenne, subiva Parte_4
lesioni fisiche e veniva trasportato presso l'Ospedale “Santobono” di Napoli dove gli veniva riscontrato. Deducevano infine che l'auto Audi A6 tg. BE321GL, del
[...]
risultava non garantita da alcuna copertura assicurativa e che l'auto Fiat CP_1
Panda Tg. CK301LB di ed in possesso incontestato di Controparte_6
a seguito dell'urto ricevuto riportava ingenti danni per cui Parte_2
pagina 3 di 12 veniva rottamata. Non avendo avuto esito positivo i tentativi di bonario componimento esperiti ex lege inviati mediante richiesta di risarcimento danni alle
- F.G.V.S. ed alla Consap, gli attori si vedevano costretti ad Controparte_2
incardinare il presente giudizio. Chiedevano quindi il ristoro di tutti i danni fisici e materiali subiti.
Con Si costituiva la nella detta qualità, la quale contestava in fatto Controparte_2
ed in diritto l'avversa domanda, deducendone l'improcedibilità e l'inammissibilità
nonché l'esagerazione del danno in relazione alla dinamica del sinistro.
Ciò posto in fatto, la domanda va parzialmente accolta.
Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risultano allegate agli atti le richieste di risarcimento inviate, negli anni anche ad interruzione della prescrizione, alla società assicuratrice ed alla Consap a nome dei danneggiati ad esse recapitate;
da quest'ultima perveniva anche la comunicazione circa la mancanza di garanzia assicurativa per la Rca sul veicolo danneggiante al momento del sinistro.
Per converso, non risulta documentata alcuna contestazione inviata dalla CP_2
nella citata qualità, pertanto le eccezioni formulate non producono alcun effetto
[...]
defatigatorio. Ciò anche in ordine all'azione scelta da parte dei trasportati.
Risulta inoltre accertata la titolarità del veicolo Audi in capo al Controparte_1
che, nonostante ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui va dichiarata la sua contumacia. pagina 4 di 12 In ordine, poi, alla titolarità del veicolo Fiat Panda tg. CK301LB va detto che non è provato il dichiarato possesso da parte della , ciò laddove Parte_2
nella certificazione di rottamazione del veicolo, all'atto della consegna all'officina ricevente, è omesso del tutto il nome del suo detentore. Alla luce di tanto, va perciò
rigettata ogni richiesta di risarcimento avanzata per il danno materiale al veicolo Fiat
Panda dalla per i citato titolo. Parte_2
In ordine alla dinamica del sinistro ed alla sua responsabilità, ben pochi dubbi emergono circa all'autore del fatto, riconducibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'Audi del . Controparte_1
Dal riscontro delle risultanze istruttorie, e cioè la deposizione del teste Tes_1
nonché i rilievi dei Carabinieri di RU NE intervenuti, non lasciano
[...]
dubbi circa la dinamica del sinistro, avvenuto per tamponamento e spinta contro un palo posto sul lato della carreggiata, da parte del veicolo Audi al veicolo Panda.
Parimenti certa è la presenza degli attori sul veicolo danneggiato, anche quali trasportati, attestata dagli stessi Carabinieri nella loro annotazione di P.G. agli atti del giudizio.
La descrizione dei fatti emersa dagli atti, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
che è stata esaminata dal C.T.U. dott. con motivazione pienamente Persona_1
condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in pagina 5 di 12 quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata. Alla fine, il consulente ha affermato che a seguito dell'incidente de quo, gli attori presentavano:
-Di : “politrauma della strada con trauma contusivo escoriato Parte_3
avambraccio sinistro e III e IV dito mano destra”. Quindi dall'evento lesivo di che trattasi sono residuati postumi permanentemente menomativi della preesistente validità psico-fisica così quantificabili: Inabilità temporanea totale di 10 giorni (ITT
10 gg.); Inabilità temporanea parziale di 10 giorni valutabile al 25% (ITP 10 gg al
25%). Sono residuati inoltre postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità
lavorativa specifica e/o generica del paziente che viene determinata nella misura complessiva dell'1% (uno per cento).
- Di MA EL: “politrauma con frattura ossa nasali e, dopo successive indagini strumentali, frattura pluriframmentaria del pilastro posteriore dell'acetabolo di destra”. Con temporanea stadiata in un primo periodo di inabilità totale di trenta giorni (ITT 30 gg), di temporanea parziale al 75% di venticinque giorni (ITP al 75%
25 gg) ed in un successivo periodo di inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di venti giorni (ITP 20 gg al 50%) ed al
25% di venti giorni (ITP 20 gg al 25%). Con postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità
pagina 6 di 12 psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e/o generica del paziente che viene determinato nella misura complessiva del 9% (nove per cento).
- : “frattura scomposta del terzo medio diafisario di femore Parte_2
sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi a mezzo di chiodo gamma, frattura pluriframmentata della base del V metacarpo di destra”. Con postumi permanentemente menomativi della preesistente validità psico-fisica quantificabili:
temporanea stadiata in un primo periodo di inabilità totale di trenta giorni (ITT 30
gg), una successiva inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni (ITP al 75%
30 gg) ed in un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di trenta giorni (ITP 30 gg al 50%) e al
25% di trenta giorni (ITP 30 gg al 25%). Con postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità
psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e/o generica della paziente che viene determinata nella misura complessiva dell'11/12% (undici-dodici per cento).
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dagli attori, tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura superiore al 9% solo a Parte_2
Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione pagina 7 di 12 della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata -
danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili per i postumi cd. micropermanenti a carico di e . Ne consegue pertanto che sono dovute le Parte_4 Controparte_5
seguenti somme:
Parte_4
Danno biologico permanente € 963,40, Invalidità temporanea totale € 561,80,
Invalidità temporanea parziale al 25% € 140,45
TOTALE GENERALE: € 1.665,65
Controparte_5
Danno biologico permanente € 16.851,31, Invalidità temporanea totale €
1.685,40, Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.053,38, Invalidità temporanea pagina 8 di 12 parziale al 50% € 561,80, Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90
TOTALE GENERALE: € 20.432,79
Parte_2
Danno biologico permanente € 25.551,00, invalidità temporanea totale €
3.450,00, Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50, Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
TOTALE GENERALE: 34.176,50
Circa il danno fisico alla le tabelle del Tribunale di Parte_2
Milano risultano già comprensive del danno morale, sicchè la personalizzazione opera nel solo caso di allegazione e prova di pregiudizi morali non riconducibili agli standard medi considerati da tali tabelle. In altri termini, la liquidazione del danno morale è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle che, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a
"lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime pagina 9 di 12 lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico
“standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione”
complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare,
sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la specifica peculiarità risulta essere concretamente esistente, così giustificando una
“personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata, con il conseguente aumento dei valori suddetti.
Dalla CTU è emerso che all'attrice , in conseguenza delle lesioni Parte_2
riportate e del successivo decorso di convalescenza, non risultano compromesse funzioni essenziali, in modo da impedire le ordinarie attività quotidiane, fatto per cui,
la personalizzazione non trova origine.
Vanno, infine, liquidati a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 201,00
per documentata alcuna spesa per visite ed accertamenti diagnostici, oltre interessi dall'esborso.
Dal momento del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere pagina 10 di 12 corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n.
4030).
Le spese processuali in ragione dell'accoglimento della domanda vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico dei convenuti. Tali spese vengono liquidate facendo riferimento all'importi non del disputatum bensì del decisum.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA (cfr. Cass. civ. sez.
III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e segue la condanna pronunciata ex art. 91 c. 1 c.p.c. (Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Vanno poste altresì a carico delle parti, e dei convenuti nel regolamento tra le parti, le spese di CTU – liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da , Controparte_5 Cont
pagina 11 di 12 e nei confronti di e della spa Parte_3 Parte_2 Controparte_1
quale FGVS, così provvede: Controparte_2
-In accoglimento delle domande di parte attrice condanna i convenuti in solido al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore di Parte_4
dell'importo di euro 1.665,65, in favore di dell'importo di euro Controparte_5
20.432,79 e di dell'importo di euro 34.176,50, oltre interessi Parte_2
dal fatto al soddisfo;
-Rigetta la domanda in ordine al chiesto risarcimento per i danni al veicolo Fiat
Panda tg. CK301LB per carenza di legittimazione attiva da parte di Parte_2
[...]
-Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 12.185,60 per compenso professionale ed € 571,32 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
-Pone a carico dei convenuti in solido, tra tutti le parti in solido nei confronti dell'Ausiliario, il pagamento delle spese di CTU liquidate come da decreto a parte.
Aversa, 28/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2024, avente ad oggetto: lesione
personale, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 10.10.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza del
9.11.2025, promossa da:
DI (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), DI (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, rapp. e difesi dall'Avv. Maria Luisa Galdiero (C.F.: C.F._3
, P.I.: ) elett.te dom.ti in Villaricca (NA) al C.so C.F._4 P.IVA_1
Italia 769, presso lo studio, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO pagina 1 di 12
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
P.IVA n. , nella qualità di Impresa Controparte_2 P.IVA_2
Designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(F.G.V.S.), rapp. e difesi dagli avv.ti Marco del Gaiso (CF: C.F._5
) e (CF: ), e con questi domiciliati in
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_6
Napoli, alla via Pergolesi 1
ALTRA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, gli attori convenivano in giudizio e la , quale FGVS, Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 12 dinanzi a questo Tribunale deducendo che in data 12/04/2015 verso le ore 22,00, si trovavano a bordo dell'auto Fiat Panda tg. CK301LB, di ed Controparte_4
in possesso di guidata da mentre la Parte_2 Controparte_5
era a bordo nella qualità di trasportata unitamente al figlio , Parte_2 Parte_3
all'epoca dei fatti minorenne. Deducevano ancora che, mentre percorrevano la
Circumvallazione Esterna all'altezza di “FA OM” in Arzano (NA) con direzione Melito di Napoli, a bordo della Panda, quando questa veniva tamponava dall'auto Audi A6 tg. BE321GL, di , proveniente da tergo. L'auto su Controparte_1
cui si trovavano gli attori, per l'urto ricevuto, si girava su sé stessa per poi finire contro il palo pubblicitario di FA OM, riportando ingenti danni tanto che fu necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuoverla. Deducevano inoltre che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della stazione di RU NE (NA)
che redigevano apposito verbale. Deducevano infine che, a causa del sinistro per le lesioni subite e venivano trasportati a mezzo Controparte_5 Parte_2
ambulanza del 118 presso il P.S. dell'ospedale “San Giuliano” di Giugliano in
Campania, nel mentre all'epoca dei fatti minorenne, subiva Parte_4
lesioni fisiche e veniva trasportato presso l'Ospedale “Santobono” di Napoli dove gli veniva riscontrato. Deducevano infine che l'auto Audi A6 tg. BE321GL, del
[...]
risultava non garantita da alcuna copertura assicurativa e che l'auto Fiat CP_1
Panda Tg. CK301LB di ed in possesso incontestato di Controparte_6
a seguito dell'urto ricevuto riportava ingenti danni per cui Parte_2
pagina 3 di 12 veniva rottamata. Non avendo avuto esito positivo i tentativi di bonario componimento esperiti ex lege inviati mediante richiesta di risarcimento danni alle
- F.G.V.S. ed alla Consap, gli attori si vedevano costretti ad Controparte_2
incardinare il presente giudizio. Chiedevano quindi il ristoro di tutti i danni fisici e materiali subiti.
Con Si costituiva la nella detta qualità, la quale contestava in fatto Controparte_2
ed in diritto l'avversa domanda, deducendone l'improcedibilità e l'inammissibilità
nonché l'esagerazione del danno in relazione alla dinamica del sinistro.
Ciò posto in fatto, la domanda va parzialmente accolta.
Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risultano allegate agli atti le richieste di risarcimento inviate, negli anni anche ad interruzione della prescrizione, alla società assicuratrice ed alla Consap a nome dei danneggiati ad esse recapitate;
da quest'ultima perveniva anche la comunicazione circa la mancanza di garanzia assicurativa per la Rca sul veicolo danneggiante al momento del sinistro.
Per converso, non risulta documentata alcuna contestazione inviata dalla CP_2
nella citata qualità, pertanto le eccezioni formulate non producono alcun effetto
[...]
defatigatorio. Ciò anche in ordine all'azione scelta da parte dei trasportati.
Risulta inoltre accertata la titolarità del veicolo Audi in capo al Controparte_1
che, nonostante ritualmente citato, non si costituiva in giudizio per cui va dichiarata la sua contumacia. pagina 4 di 12 In ordine, poi, alla titolarità del veicolo Fiat Panda tg. CK301LB va detto che non è provato il dichiarato possesso da parte della , ciò laddove Parte_2
nella certificazione di rottamazione del veicolo, all'atto della consegna all'officina ricevente, è omesso del tutto il nome del suo detentore. Alla luce di tanto, va perciò
rigettata ogni richiesta di risarcimento avanzata per il danno materiale al veicolo Fiat
Panda dalla per i citato titolo. Parte_2
In ordine alla dinamica del sinistro ed alla sua responsabilità, ben pochi dubbi emergono circa all'autore del fatto, riconducibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'Audi del . Controparte_1
Dal riscontro delle risultanze istruttorie, e cioè la deposizione del teste Tes_1
nonché i rilievi dei Carabinieri di RU NE intervenuti, non lasciano
[...]
dubbi circa la dinamica del sinistro, avvenuto per tamponamento e spinta contro un palo posto sul lato della carreggiata, da parte del veicolo Audi al veicolo Panda.
Parimenti certa è la presenza degli attori sul veicolo danneggiato, anche quali trasportati, attestata dagli stessi Carabinieri nella loro annotazione di P.G. agli atti del giudizio.
La descrizione dei fatti emersa dagli atti, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione agli atti ed in particolare, circa le lesioni, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
che è stata esaminata dal C.T.U. dott. con motivazione pienamente Persona_1
condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in pagina 5 di 12 quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata. Alla fine, il consulente ha affermato che a seguito dell'incidente de quo, gli attori presentavano:
-Di : “politrauma della strada con trauma contusivo escoriato Parte_3
avambraccio sinistro e III e IV dito mano destra”. Quindi dall'evento lesivo di che trattasi sono residuati postumi permanentemente menomativi della preesistente validità psico-fisica così quantificabili: Inabilità temporanea totale di 10 giorni (ITT
10 gg.); Inabilità temporanea parziale di 10 giorni valutabile al 25% (ITP 10 gg al
25%). Sono residuati inoltre postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità
lavorativa specifica e/o generica del paziente che viene determinata nella misura complessiva dell'1% (uno per cento).
- Di MA EL: “politrauma con frattura ossa nasali e, dopo successive indagini strumentali, frattura pluriframmentaria del pilastro posteriore dell'acetabolo di destra”. Con temporanea stadiata in un primo periodo di inabilità totale di trenta giorni (ITT 30 gg), di temporanea parziale al 75% di venticinque giorni (ITP al 75%
25 gg) ed in un successivo periodo di inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di venti giorni (ITP 20 gg al 50%) ed al
25% di venti giorni (ITP 20 gg al 25%). Con postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità
pagina 6 di 12 psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e/o generica del paziente che viene determinato nella misura complessiva del 9% (nove per cento).
- : “frattura scomposta del terzo medio diafisario di femore Parte_2
sinistro trattata chirurgicamente con osteosintesi a mezzo di chiodo gamma, frattura pluriframmentata della base del V metacarpo di destra”. Con postumi permanentemente menomativi della preesistente validità psico-fisica quantificabili:
temporanea stadiata in un primo periodo di inabilità totale di trenta giorni (ITT 30
gg), una successiva inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni (ITP al 75%
30 gg) ed in un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di trenta giorni (ITP 30 gg al 50%) e al
25% di trenta giorni (ITP 30 gg al 25%). Con postumi produttivi di un esclusivo danno biologico alla persona inteso come danno alla salute, alterazione della integrità
psicofisica e degli aspetti dinamico-relazionali, non essendovi alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica e/o generica della paziente che viene determinata nella misura complessiva dell'11/12% (undici-dodici per cento).
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dagli attori, tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura superiore al 9% solo a Parte_2
Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione pagina 7 di 12 della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata -
danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica, comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili per i postumi cd. micropermanenti a carico di e . Ne consegue pertanto che sono dovute le Parte_4 Controparte_5
seguenti somme:
Parte_4
Danno biologico permanente € 963,40, Invalidità temporanea totale € 561,80,
Invalidità temporanea parziale al 25% € 140,45
TOTALE GENERALE: € 1.665,65
Controparte_5
Danno biologico permanente € 16.851,31, Invalidità temporanea totale €
1.685,40, Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.053,38, Invalidità temporanea pagina 8 di 12 parziale al 50% € 561,80, Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90
TOTALE GENERALE: € 20.432,79
Parte_2
Danno biologico permanente € 25.551,00, invalidità temporanea totale €
3.450,00, Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50, Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00, Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
TOTALE GENERALE: 34.176,50
Circa il danno fisico alla le tabelle del Tribunale di Parte_2
Milano risultano già comprensive del danno morale, sicchè la personalizzazione opera nel solo caso di allegazione e prova di pregiudizi morali non riconducibili agli standard medi considerati da tali tabelle. In altri termini, la liquidazione del danno morale è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle che, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a
"lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime pagina 9 di 12 lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico
“standard”; 2) cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione”
complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare,
sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la specifica peculiarità risulta essere concretamente esistente, così giustificando una
“personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata, con il conseguente aumento dei valori suddetti.
Dalla CTU è emerso che all'attrice , in conseguenza delle lesioni Parte_2
riportate e del successivo decorso di convalescenza, non risultano compromesse funzioni essenziali, in modo da impedire le ordinarie attività quotidiane, fatto per cui,
la personalizzazione non trova origine.
Vanno, infine, liquidati a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 201,00
per documentata alcuna spesa per visite ed accertamenti diagnostici, oltre interessi dall'esborso.
Dal momento del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere pagina 10 di 12 corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n.
4030).
Le spese processuali in ragione dell'accoglimento della domanda vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico dei convenuti. Tali spese vengono liquidate facendo riferimento all'importi non del disputatum bensì del decisum.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA (cfr. Cass. civ. sez.
III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e segue la condanna pronunciata ex art. 91 c. 1 c.p.c. (Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Vanno poste altresì a carico delle parti, e dei convenuti nel regolamento tra le parti, le spese di CTU – liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da , Controparte_5 Cont
pagina 11 di 12 e nei confronti di e della spa Parte_3 Parte_2 Controparte_1
quale FGVS, così provvede: Controparte_2
-In accoglimento delle domande di parte attrice condanna i convenuti in solido al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore di Parte_4
dell'importo di euro 1.665,65, in favore di dell'importo di euro Controparte_5
20.432,79 e di dell'importo di euro 34.176,50, oltre interessi Parte_2
dal fatto al soddisfo;
-Rigetta la domanda in ordine al chiesto risarcimento per i danni al veicolo Fiat
Panda tg. CK301LB per carenza di legittimazione attiva da parte di Parte_2
[...]
-Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 12.185,60 per compenso professionale ed € 571,32 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
-Pone a carico dei convenuti in solido, tra tutti le parti in solido nei confronti dell'Ausiliario, il pagamento delle spese di CTU liquidate come da decreto a parte.
Aversa, 28/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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