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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima sezione civile
RG 3423/2025
Nel procedimento ex art. 18 ss CCII per la conferma delle misure protettive e l'adozione di misure cautelari proposto da
(C.F. , in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e assistita dall'avv. Roberto Nevoni e Parte_2
dall'avv Andrea Olivieri il Giudice Designato letto il ricorso ex art. 18-19 CCII;
visto il parere dell'esperto; visto il verbale di udienza;
viste le note autorizzate depositate dalla ricorrente;
ha emanato la seguente
ORDINANZA ha chiesto la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 Parte_1
CCII per la durata massima di 120 giorni, eventualmente prorogabili, ed in particolare che sia disposto:
1) la inibizione dell'avvio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio della società e sui beni e sui Parte_1 diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa di da parte Parte_1
di tutti i propri creditori;
2) la impossibilità per i propri creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
3) la inibizione della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale e/o di accertamento dello stato di insolvenza nei propri confronti;
4) la misura protettiva in base alla quale i propri creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII.
La ricorrente ha altresì richiesto l'emanazione di provvedimenti cautelari ex art. 19 comma primo CCII consistenti, in particolare:
1) nella pronuncia nei confronti di Banche, Istituti di Credito e Istituti
Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali Parte_1
ha rapporti contrattuali, del divieto di estinguere mediante compensazione, mandato all'incasso, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria nei confronti di Parte_1
2) nella pronuncia per la quale è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche, Istituti di Credito e Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di Parte_1 notificare, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., cessioni dei crediti dei quali è attualmente titolare Parte_1
3) a) nella pronuncia per la quale è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche, Istituti di Credito e Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, Parte_1
avviare, proseguire o portare a termine qualsivoglia procedura di escussione della garanzia del;
Controparte_1
3) b) nella pronuncia nei confronti di per la quale è Controparte_2 vietato esigere l'azione esecutiva e/o di recupero del credito dell'istituto finanziatore garantito per il tempo di vigenza delle misure cautelari disposte nei confronti delle Banche, degli Istituti di Credito e degli Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti Parte_1
contrattuali.
È stato depositato parere predisposto ai sensi dell'art 19 comma 4 CCII dall'esperto.
All'udienza 14/05/2025 la ricorrente, a fronte delle richieste di chiarimenti del giudice con riferimento alle misure cautelari richiesti, ha chiesto termine per il deposito di memoria integrativa, che è stato concesso dal giudice e cui ha fatto seguito il deposito di note autorizzate. Si è costituito, dopo l'udienza, il creditore che si è opposto CP_3
all'istanza ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione delle misure essendo il piano di risanamento a suo avviso inadeguato allo scopo.
****
1) Quanto al vaglio demandato al giudice al fine di accertare la possibilità di confermare le misure protettive richieste, si ricorda come il Tribunale, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connota la presente fase, è chiamato a valutare che le misure richieste siano funzionali allo svolgimento di una trattativa seria e meritino quindi conferma, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possono cagionare alla posizione dei creditori. Va quindi verificato che la loro conferma possa in concreto assicurare il buon esito delle trattive, in quanto strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso per il raggiungimento di un risanamento che non risulti da un esame obiettivo “manifestamente implausibile” (per essere il progetto di risanamento palesemente inadeguato) e che non appaiano comunque sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dovendosi quindi effettuare un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure. Nell'effettuare tale valutazione un ruolo fondamentale è assunto dal parere reso dall'esperto ai sensi dell'art 19 CCII, avente proprio ad oggetto la “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative” e che ben può essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione, ove sorretto da una motivazione adeguata, completa e logica.
Quanto poi alle misure cautelari, va innanzitutto ricordato che l'art 2 comma 1 lettera q CCII le definisce, in termini generali, come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure”; l'art 19 comma 1 prevede, a sua volta che “quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”.
Le misure cautelari sono quindi provvedimenti di carattere non predeterminato dal legislatore, che possono essere adottati a tutela del patrimonio o dell'impresa in quanto appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.
2) Ebbene, esaminata la fattispecie alla luce dei parametri sopra indicati, deve ritenersi che le misure protettive invocate possano essere confermate e che le misure cautelari possano essere concesse, nei termini e limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si dà atto della competenza del presente giudice ai sensi degli artt. 19 e 27 CCII nonché del deposito da parte della società della documentazione di cui all'art 19 comma 2 CCII.
Sussiste inoltre la legittimazione dell'istante ai sensi dell'art 12 CCII, essendo evidente – per quanto rappresentato dalla società e confermato dall'esperto – il suo stato di crisi.
La ricorrente, che si opera nel settore della distribuzione in Italia, Spagna e
Grecia e nei paesi dell'Est Europa di brand della prima infanzia, ha esposto le cause della crisi, correlate alla perdita di contratti distributivi, all'andamento del settore dei prodotti per l'infanzia, ai costi di investimenti commerciali per il posizioni di nuovi brand sul mercato, ai margini di guadagno contenuti, ad una inadeguata organizzazione aziendale nonché all'aumento dei costi per la necessità di ricorrere al credito bancario per sostenere i finanziamenti.
Afferma l'esperto che in tale contesto la marginalità operativa, pur positiva, si
è rivelata insufficiente.
Così ricostruita la genesi della crisi e l'attuale condizione in cui si trova ad operare, la società precisa di aver avviato un percorso finalizzato al risanamento d'impresa e alla salvaguardia della continuità aziendale, che non prevede il ricorso a risorse esterne né finanziamenti. La società ha infatti predisposto un progetto di risanamento che stima un rilevante aumento della marginalità a fronte: (i) di una riorganizzazione delle attività (con ampliamento/modifica dei brand e dei prodotti e introduzione di nuovi canali di vendita per l'attività di distribuzione e con apertura di un negozio di vendita diretta a Padova); (ii) di interventi sulla struttura organizzativa (anche al fine di una riduzione dei costi) e (iii) di una “discontinuità di governance nonché nelle prime linee di management” che passa sostanzialmente attraverso la riduzione del numero degli amministrato (da due ad uno) con l'assunzione dell'incarico di amministratore unico in capo al sig. , Parte_2
cosicché l'altro amministratore oggi presente, sig. , potrà Parte_3
dedicarsi in via esclusiva all'attività di vendita, con ulteriore riduzione dei costi.
In forza di tale elementi la società ha formulato un piano di risanamento triennale fondato sui flussi di cassa che ipotizza di poter ottenere nell'arco di tre anni (e, pare di capire, di taluni investimenti stimati in euro 50.000 che comunque ritiene necessari, pagina 83 piano di risanamento all 9 doc 1) e con i quali ritiene di soddisfare parzialmente i creditori tramite: (i) falcidia del
90% del debito verso le banche per quanto attiene alla parte chirografaria;
(ii) riscadenziamento del debito verso le banche per quanto attiene la parte garantita da (dovendosi così riqualificare, salvo errori, Controparte_2
quello che nel piano di risanamento viene impropriamente definito “debito bancario privilegiato”); (iii) pagamento integrale dei fornitori strategici e dei fornitori non strategici privilegiati e (iv) falcidia del 50% del debito verso i fornitori non strategici per quanto riguarda la parte chirografaria (pagina 94 e seguenti piano di risanamento all 9 doc 1).
L'esperto, con parere depositato in vista dell'udienza, ricostruisce l'andamento economico finanziario della società degli ultimi anni, ripercorre le cause della crisi ed esamina approfonditamente il piano di risanamento predisposto e il progetto di accordo con i creditori e, conclusivamente, fornisce un parere positivo alla richiesta di misure, osservando che il piano risulta fondato su presupposti sostenibili, con una visione industriale coerente e finalizzata alla salvaguardia della continuità aziendale. Precisa l'esperto che la verifica è stata effettuata attraverso incontri diretti, esame documentale approfondito e simulazioni previsionali, che hanno confermato la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti a sostenere la manovra finanziaria prevista.
Rileva inoltre che la continuità aziendale deve ritenersi preferibile alla liquidazione giudiziale ma precisa altresì che, alla luce delle criticità diffusamente indicate a pagina 12 del parere, il piano dovrà essere migliorato nel corso della composizione negoziata della crisi e fornisce a tal fine precise indicazioni alla società.
In udienza, l'esperto si è riportato al parere reso e ha dato atto che sono in corso trattative con creditori, in particolare con il sistema bancario.
3) Come anticipato, ritiene il giudice che da quanto indicato in ricorso e confermato dall'esperto vi siano i presupposti per la conferma delle misure protettive.
Emerge infatti che le misure richieste sono strumentali ad assicurare il buon esito delle trattative, in corso di avvio da parte della società e dell'esperto, paventandosi, in caso contrario, un irreversibile stato di insolvenza.
Il giudice ritiene inoltre che la valutazione dell'esperto secondo cui il piano di risanamento può essere attuato alla luce delle azioni indicate dalla ricorrente, laddove vengano superate le criticità riscontrate, è – quantomeno allo stato e nell'ambito del vaglio necessariamente sommario della presente fase - condivisibile, in quanto coerente con la specifica situazione descritta in ricorso, con le iniziative ipotizzate e/o già intraprese dalla società e con la possibilità, indicata dall'esperto, di superamento delle criticità nel periodo di durata delle misure.
Gli elementi indicati dalla società e confermati dall'esperto rilevano quindi l'esistenza dell'avvio di trattative per il superamento della crisi volte ad un risanamento rispetto al quale le misure protettive richieste si pongono come funzionali.
4) Passando ora all'esame delle misure cautelari, le stesse possono essere concesse nei limiti che seguono.
Quanto alle misure cautelari richieste nei confronti di Istituti di Credito e
Finanziari, al fine di vietare di estinguere mediante compensazione, mandato all'incasso, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria nei confronti di nonché al fine di inibire a tali medesimi Parte_1
soggetti di notificare, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., cessioni dei crediti dei quali è attualmente titolare tali richieste possono essere accolte, in Parte_1
quanto finalizzate a favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell'impresa attraverso una solo temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esisto della composizione negoziata eventualmente nell'ambito di uno degli strumenti di cui all'art 23 CCII (Tribunale Parma 26.5.2024). Le misure appaiono nel caso di specie applicabili in quanto funzionali, per quanto dedotto dalla ricorrente, allo svolgimento delle trattative;
ciò in quanto i crediti commerciali posti in compensazione dagli istituti di credito e, in generale, i crediti di cui trattasi rappresentato un attivo rilevante per la società, di cui la stessa necessita per dare concretezza al piano di risanamento e per poter in particolare soddisfare i creditori complessivamente intesi, evitando che venga “disperso” in favore di alcuni tra essi, per poterlo al contrario impiegare secondo le modalità previste in piano. Sotto altro profilo, ritiene il giudice che il sacrificio richiesto ai creditori non sia eccessivo, anche in quanto temporalmente delimitato, e non sia quindi tale da compromettere la possibilità di dare applicazione alla misura richiesta. Va peraltro osservato che rispetto a tale misura non vi è stata opposizione da parte dei creditori coinvolti, che non si sono costituiti in giudizio né hanno presenziato in udienza.
Ritiene il giudice di poter accogliere anche la misura cautelare con cui viene richiesto il divieto ai creditori bancari di avviare, proseguire o portare a termine qualsivoglia procedura di escussione della garanzia del _1
. Da quanto esposto dalla società la misura richiesta appare funzionale
[...]
a permettere di svolgere concrete trattative aventi ad oggetto la proposta di superamento della crisi presentata ai creditori, che non potrebbe essere positivamente coltivata ove venisse escussa la garanzia di _1
, essendo in piano previsto il pagamento integrale ma dilazionato in
[...]
tre anni del credito garantito. Anche in questo caso il sacrificio richiesto ai creditori non appare eccessivo, dato che questi ben potranno escutere la garanzia ove le trattative non andassero a buon fine;
va peraltro osservato che pure rispetto a tale misura non vi è stata opposizione da parte dei creditori coinvolti, che non si sono costituiti in giudizio né hanno presenziato in udienza.
Ritiene il giudice che una tale inibizione nei confronti degli istituti di creditori e finanziari sia sufficiente a tutelare l'interesse della ricorrente a che gli stessi non attivino la procedura per ottenere l'escussione della garanzia, essendo loro appunto inibito dal giudice di farlo. Risulta quindi ad avviso del giudice ultronea la richiesta di formalizzare una “inibizione” anche nei confronti di dovendosi peraltro precisare che non è dato capire Controparte_1 come la garante possa “esigere l'azione cautelare” ove la stessa è già inibita a tutti i creditori a seguito della conferma delle misure protettive e non risultando, sotto altro profilo, comprensibile come possano gli istituti di credito incorrere in alcuna decadenza nei confronti della garante, ove non venga emesso un ordine di inibizione diretto a , nella Controparte_1
misura in cui il divieto di escussione in capo ai creditori viene (come nel caso di specie) espressamente intimato dal giudice.
Il giudice, tutto ciò premesso
P.Q.M.
Conferma per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'accettazione dell'esperto al Registro delle imprese, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori, le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 comma 1 CCII nei confronti di tutti i creditori di esclusi i lavoratori, ed in Parte_1
particolare dispone:
1) la inibizione dell'avvio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio della società e sui beni e sui Parte_1
diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa di da parte Parte_1
di tutti i propri creditori;
2) la impossibilità per i propri creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
3) la inibizione della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale e/o di accertamento dello stato di insolvenza nei propri confronti;
4) la misura protettiva in base alla quale i propri creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII.
Dispone per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'accettazione dell'esperto al Registro delle Imprese, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori, ex 19 CCII, le seguenti misure cautelari:
1) il divieto per Banche, Istituti di Credito e Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di Parte_1 estinguere mediante compensazione, mandato all'incasso, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria nei confronti di
Parte_1
2) il divieto per i creditori bancari e tutte le Banche, Istituti di Credito e
Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di notificare, anche ai sensi dell'art. 1264 Parte_1
c.c., cessioni dei crediti dei quali è attualmente titolare Parte_1
3) il divieto per i creditori bancari e a tutte le Banche, Istituti di Credito e
Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di avviare, proseguire o portare a termine Parte_1
qualsivoglia procedura di escussione della garanzia del _1
;
[...]
rigetto per il resto le misure richieste.
Manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca delle misure e/o l'abbreviazione della loro durata. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.
Padova, 9.6.2025
Il Giudice
Paola Rossi
Prima sezione civile
RG 3423/2025
Nel procedimento ex art. 18 ss CCII per la conferma delle misure protettive e l'adozione di misure cautelari proposto da
(C.F. , in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e assistita dall'avv. Roberto Nevoni e Parte_2
dall'avv Andrea Olivieri il Giudice Designato letto il ricorso ex art. 18-19 CCII;
visto il parere dell'esperto; visto il verbale di udienza;
viste le note autorizzate depositate dalla ricorrente;
ha emanato la seguente
ORDINANZA ha chiesto la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 Parte_1
CCII per la durata massima di 120 giorni, eventualmente prorogabili, ed in particolare che sia disposto:
1) la inibizione dell'avvio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio della società e sui beni e sui Parte_1 diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa di da parte Parte_1
di tutti i propri creditori;
2) la impossibilità per i propri creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
3) la inibizione della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale e/o di accertamento dello stato di insolvenza nei propri confronti;
4) la misura protettiva in base alla quale i propri creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII.
La ricorrente ha altresì richiesto l'emanazione di provvedimenti cautelari ex art. 19 comma primo CCII consistenti, in particolare:
1) nella pronuncia nei confronti di Banche, Istituti di Credito e Istituti
Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali Parte_1
ha rapporti contrattuali, del divieto di estinguere mediante compensazione, mandato all'incasso, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria nei confronti di Parte_1
2) nella pronuncia per la quale è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche, Istituti di Credito e Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di Parte_1 notificare, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., cessioni dei crediti dei quali è attualmente titolare Parte_1
3) a) nella pronuncia per la quale è vietato, sospeso, inibito ai creditori bancari e a tutte le Banche, Istituti di Credito e Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, Parte_1
avviare, proseguire o portare a termine qualsivoglia procedura di escussione della garanzia del;
Controparte_1
3) b) nella pronuncia nei confronti di per la quale è Controparte_2 vietato esigere l'azione esecutiva e/o di recupero del credito dell'istituto finanziatore garantito per il tempo di vigenza delle misure cautelari disposte nei confronti delle Banche, degli Istituti di Credito e degli Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti Parte_1
contrattuali.
È stato depositato parere predisposto ai sensi dell'art 19 comma 4 CCII dall'esperto.
All'udienza 14/05/2025 la ricorrente, a fronte delle richieste di chiarimenti del giudice con riferimento alle misure cautelari richiesti, ha chiesto termine per il deposito di memoria integrativa, che è stato concesso dal giudice e cui ha fatto seguito il deposito di note autorizzate. Si è costituito, dopo l'udienza, il creditore che si è opposto CP_3
all'istanza ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione delle misure essendo il piano di risanamento a suo avviso inadeguato allo scopo.
****
1) Quanto al vaglio demandato al giudice al fine di accertare la possibilità di confermare le misure protettive richieste, si ricorda come il Tribunale, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connota la presente fase, è chiamato a valutare che le misure richieste siano funzionali allo svolgimento di una trattativa seria e meritino quindi conferma, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possono cagionare alla posizione dei creditori. Va quindi verificato che la loro conferma possa in concreto assicurare il buon esito delle trattive, in quanto strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso per il raggiungimento di un risanamento che non risulti da un esame obiettivo “manifestamente implausibile” (per essere il progetto di risanamento palesemente inadeguato) e che non appaiano comunque sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, dovendosi quindi effettuare un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure. Nell'effettuare tale valutazione un ruolo fondamentale è assunto dal parere reso dall'esperto ai sensi dell'art 19 CCII, avente proprio ad oggetto la “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative” e che ben può essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione, ove sorretto da una motivazione adeguata, completa e logica.
Quanto poi alle misure cautelari, va innanzitutto ricordato che l'art 2 comma 1 lettera q CCII le definisce, in termini generali, come “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure”; l'art 19 comma 1 prevede, a sua volta che “quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”.
Le misure cautelari sono quindi provvedimenti di carattere non predeterminato dal legislatore, che possono essere adottati a tutela del patrimonio o dell'impresa in quanto appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.
2) Ebbene, esaminata la fattispecie alla luce dei parametri sopra indicati, deve ritenersi che le misure protettive invocate possano essere confermate e che le misure cautelari possano essere concesse, nei termini e limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si dà atto della competenza del presente giudice ai sensi degli artt. 19 e 27 CCII nonché del deposito da parte della società della documentazione di cui all'art 19 comma 2 CCII.
Sussiste inoltre la legittimazione dell'istante ai sensi dell'art 12 CCII, essendo evidente – per quanto rappresentato dalla società e confermato dall'esperto – il suo stato di crisi.
La ricorrente, che si opera nel settore della distribuzione in Italia, Spagna e
Grecia e nei paesi dell'Est Europa di brand della prima infanzia, ha esposto le cause della crisi, correlate alla perdita di contratti distributivi, all'andamento del settore dei prodotti per l'infanzia, ai costi di investimenti commerciali per il posizioni di nuovi brand sul mercato, ai margini di guadagno contenuti, ad una inadeguata organizzazione aziendale nonché all'aumento dei costi per la necessità di ricorrere al credito bancario per sostenere i finanziamenti.
Afferma l'esperto che in tale contesto la marginalità operativa, pur positiva, si
è rivelata insufficiente.
Così ricostruita la genesi della crisi e l'attuale condizione in cui si trova ad operare, la società precisa di aver avviato un percorso finalizzato al risanamento d'impresa e alla salvaguardia della continuità aziendale, che non prevede il ricorso a risorse esterne né finanziamenti. La società ha infatti predisposto un progetto di risanamento che stima un rilevante aumento della marginalità a fronte: (i) di una riorganizzazione delle attività (con ampliamento/modifica dei brand e dei prodotti e introduzione di nuovi canali di vendita per l'attività di distribuzione e con apertura di un negozio di vendita diretta a Padova); (ii) di interventi sulla struttura organizzativa (anche al fine di una riduzione dei costi) e (iii) di una “discontinuità di governance nonché nelle prime linee di management” che passa sostanzialmente attraverso la riduzione del numero degli amministrato (da due ad uno) con l'assunzione dell'incarico di amministratore unico in capo al sig. , Parte_2
cosicché l'altro amministratore oggi presente, sig. , potrà Parte_3
dedicarsi in via esclusiva all'attività di vendita, con ulteriore riduzione dei costi.
In forza di tale elementi la società ha formulato un piano di risanamento triennale fondato sui flussi di cassa che ipotizza di poter ottenere nell'arco di tre anni (e, pare di capire, di taluni investimenti stimati in euro 50.000 che comunque ritiene necessari, pagina 83 piano di risanamento all 9 doc 1) e con i quali ritiene di soddisfare parzialmente i creditori tramite: (i) falcidia del
90% del debito verso le banche per quanto attiene alla parte chirografaria;
(ii) riscadenziamento del debito verso le banche per quanto attiene la parte garantita da (dovendosi così riqualificare, salvo errori, Controparte_2
quello che nel piano di risanamento viene impropriamente definito “debito bancario privilegiato”); (iii) pagamento integrale dei fornitori strategici e dei fornitori non strategici privilegiati e (iv) falcidia del 50% del debito verso i fornitori non strategici per quanto riguarda la parte chirografaria (pagina 94 e seguenti piano di risanamento all 9 doc 1).
L'esperto, con parere depositato in vista dell'udienza, ricostruisce l'andamento economico finanziario della società degli ultimi anni, ripercorre le cause della crisi ed esamina approfonditamente il piano di risanamento predisposto e il progetto di accordo con i creditori e, conclusivamente, fornisce un parere positivo alla richiesta di misure, osservando che il piano risulta fondato su presupposti sostenibili, con una visione industriale coerente e finalizzata alla salvaguardia della continuità aziendale. Precisa l'esperto che la verifica è stata effettuata attraverso incontri diretti, esame documentale approfondito e simulazioni previsionali, che hanno confermato la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa sufficienti a sostenere la manovra finanziaria prevista.
Rileva inoltre che la continuità aziendale deve ritenersi preferibile alla liquidazione giudiziale ma precisa altresì che, alla luce delle criticità diffusamente indicate a pagina 12 del parere, il piano dovrà essere migliorato nel corso della composizione negoziata della crisi e fornisce a tal fine precise indicazioni alla società.
In udienza, l'esperto si è riportato al parere reso e ha dato atto che sono in corso trattative con creditori, in particolare con il sistema bancario.
3) Come anticipato, ritiene il giudice che da quanto indicato in ricorso e confermato dall'esperto vi siano i presupposti per la conferma delle misure protettive.
Emerge infatti che le misure richieste sono strumentali ad assicurare il buon esito delle trattative, in corso di avvio da parte della società e dell'esperto, paventandosi, in caso contrario, un irreversibile stato di insolvenza.
Il giudice ritiene inoltre che la valutazione dell'esperto secondo cui il piano di risanamento può essere attuato alla luce delle azioni indicate dalla ricorrente, laddove vengano superate le criticità riscontrate, è – quantomeno allo stato e nell'ambito del vaglio necessariamente sommario della presente fase - condivisibile, in quanto coerente con la specifica situazione descritta in ricorso, con le iniziative ipotizzate e/o già intraprese dalla società e con la possibilità, indicata dall'esperto, di superamento delle criticità nel periodo di durata delle misure.
Gli elementi indicati dalla società e confermati dall'esperto rilevano quindi l'esistenza dell'avvio di trattative per il superamento della crisi volte ad un risanamento rispetto al quale le misure protettive richieste si pongono come funzionali.
4) Passando ora all'esame delle misure cautelari, le stesse possono essere concesse nei limiti che seguono.
Quanto alle misure cautelari richieste nei confronti di Istituti di Credito e
Finanziari, al fine di vietare di estinguere mediante compensazione, mandato all'incasso, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria nei confronti di nonché al fine di inibire a tali medesimi Parte_1
soggetti di notificare, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., cessioni dei crediti dei quali è attualmente titolare tali richieste possono essere accolte, in Parte_1
quanto finalizzate a favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell'impresa attraverso una solo temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esisto della composizione negoziata eventualmente nell'ambito di uno degli strumenti di cui all'art 23 CCII (Tribunale Parma 26.5.2024). Le misure appaiono nel caso di specie applicabili in quanto funzionali, per quanto dedotto dalla ricorrente, allo svolgimento delle trattative;
ciò in quanto i crediti commerciali posti in compensazione dagli istituti di credito e, in generale, i crediti di cui trattasi rappresentato un attivo rilevante per la società, di cui la stessa necessita per dare concretezza al piano di risanamento e per poter in particolare soddisfare i creditori complessivamente intesi, evitando che venga “disperso” in favore di alcuni tra essi, per poterlo al contrario impiegare secondo le modalità previste in piano. Sotto altro profilo, ritiene il giudice che il sacrificio richiesto ai creditori non sia eccessivo, anche in quanto temporalmente delimitato, e non sia quindi tale da compromettere la possibilità di dare applicazione alla misura richiesta. Va peraltro osservato che rispetto a tale misura non vi è stata opposizione da parte dei creditori coinvolti, che non si sono costituiti in giudizio né hanno presenziato in udienza.
Ritiene il giudice di poter accogliere anche la misura cautelare con cui viene richiesto il divieto ai creditori bancari di avviare, proseguire o portare a termine qualsivoglia procedura di escussione della garanzia del _1
. Da quanto esposto dalla società la misura richiesta appare funzionale
[...]
a permettere di svolgere concrete trattative aventi ad oggetto la proposta di superamento della crisi presentata ai creditori, che non potrebbe essere positivamente coltivata ove venisse escussa la garanzia di _1
, essendo in piano previsto il pagamento integrale ma dilazionato in
[...]
tre anni del credito garantito. Anche in questo caso il sacrificio richiesto ai creditori non appare eccessivo, dato che questi ben potranno escutere la garanzia ove le trattative non andassero a buon fine;
va peraltro osservato che pure rispetto a tale misura non vi è stata opposizione da parte dei creditori coinvolti, che non si sono costituiti in giudizio né hanno presenziato in udienza.
Ritiene il giudice che una tale inibizione nei confronti degli istituti di creditori e finanziari sia sufficiente a tutelare l'interesse della ricorrente a che gli stessi non attivino la procedura per ottenere l'escussione della garanzia, essendo loro appunto inibito dal giudice di farlo. Risulta quindi ad avviso del giudice ultronea la richiesta di formalizzare una “inibizione” anche nei confronti di dovendosi peraltro precisare che non è dato capire Controparte_1 come la garante possa “esigere l'azione cautelare” ove la stessa è già inibita a tutti i creditori a seguito della conferma delle misure protettive e non risultando, sotto altro profilo, comprensibile come possano gli istituti di credito incorrere in alcuna decadenza nei confronti della garante, ove non venga emesso un ordine di inibizione diretto a , nella Controparte_1
misura in cui il divieto di escussione in capo ai creditori viene (come nel caso di specie) espressamente intimato dal giudice.
Il giudice, tutto ciò premesso
P.Q.M.
Conferma per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'accettazione dell'esperto al Registro delle imprese, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori, le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 comma 1 CCII nei confronti di tutti i creditori di esclusi i lavoratori, ed in Parte_1
particolare dispone:
1) la inibizione dell'avvio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio della società e sui beni e sui Parte_1
diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa di da parte Parte_1
di tutti i propri creditori;
2) la impossibilità per i propri creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
3) la inibizione della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale e/o di accertamento dello stato di insolvenza nei propri confronti;
4) la misura protettiva in base alla quale i propri creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII.
Dispone per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'accettazione dell'esperto al Registro delle Imprese, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori, ex 19 CCII, le seguenti misure cautelari:
1) il divieto per Banche, Istituti di Credito e Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di Parte_1 estinguere mediante compensazione, mandato all'incasso, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria nei confronti di
Parte_1
2) il divieto per i creditori bancari e tutte le Banche, Istituti di Credito e
Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di notificare, anche ai sensi dell'art. 1264 Parte_1
c.c., cessioni dei crediti dei quali è attualmente titolare Parte_1
3) il divieto per i creditori bancari e a tutte le Banche, Istituti di Credito e
Istituti Finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti, con i quali ha rapporti contrattuali, di avviare, proseguire o portare a termine Parte_1
qualsivoglia procedura di escussione della garanzia del _1
;
[...]
rigetto per il resto le misure richieste.
Manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca delle misure e/o l'abbreviazione della loro durata. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.
Padova, 9.6.2025
Il Giudice
Paola Rossi