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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gemma Carlomusto Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4841/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 7.3.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA (C.F. Parte_1
– P. I. , in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cerveteri (RM), Via Settevene Palo nr. 45/A, presso lo Studio dell'Avv. Celestino Gnazi, che la rappresenta e difende giusto mandato esteso in calce all'atto di citazione appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del Direttore
[...] P.IVA_3
Generale f.f., l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 120 presso lo studio dell'avv. Federica Garofalo, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente, con l'Avv. Annarita Aracri per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO E
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale sito in Roma, via Marcantonio Colonna n.27, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Privitera, giusta procura speciale su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Oggetto: Appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 209/2022 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 08.02.2022 e non notificata – occupazione senza titolo –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda di primo grado per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza nr. 209/2022, pronunciata a definizione del procedimento R. G. 4209/2016 dal Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Giudice dott. Mario MONTANARO, in data 08.02.2022, pubblicata in pari data, non notificata per vizio di omessa pronuncia per le ragioni meglio esplicitate in premessa, ed in particolare: a) sulla mancata pronuncia in ordine all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
b) sulla mancata pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado da (punto 4a delle conclusioni della Parte_1 comparsa di costituzione) laddove la stessa richiedeva di accertare e dichiarare che l' ha il dovere, nell'ambito delle indicazioni/prescrizioni della regione CP_1
, di attivare il procedimento di dismissione dello stabilimento di che CP_1 trattasi, in vendita o in affitto, in favore della convenuta e come dalla stessa richiesto;
c) sulla mancata pronuncia in ordine alla declaratoria di inammissibilità e nullità delle domande svolte in primo grado da anche per esorbitanza dei CP_1 poteri e comunque con condanna in solido unitamente alla , stanti CP_2
i doveri di sorveglianza ed i poteri di indirizzo dell'Ente Locale;
3) Riformare la sentenza di primo grado n. 209/2022 (R. G. 4209/2016) emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 08.02.2022, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, nei termini di cui al presente atto di appello, rigettando al contempo la domanda proposta da in quanto nulla, inammissibile, CP_1 infondata, non fondata e comunque prescritta;
4) dichiarare non dovuta alcuna somma in favore di da parte di CP_1
a titolo di canoni concessori per le motivazioni sopra indicate Parte_1
e comunque per l'abuso del diritto da parte dell'Agenzia; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermata la dovutezza degli oneri concessori, in applicazione dell'art. 2948 c.c., dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione dei canoni dal dicembre 2011 a ritroso;
5) accertare e dichiarare che l' ha il dovere, nell'ambito delle CP_1 indicazioni/prescrizioni della , di attivare il procedimento di CP_2 dismissione dello stabilimento di che trattasi, in vendita o in affitto, in favore di e come dalla stessa più volte richiesto;
Parte_1
6) Condannare parte appellata, in solido con la , a CP_2 corrispondere a tutte quelle somme, maggiorate per interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, dovute alla Cooperativa per addizioni, miglioramenti, spese per conservazione, custodia, ripristini e riparazioni per qualsivoglia titolo,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 sia in ordine al fondo, sia in ordine alle costruzioni ivi esistenti. In via gradata, ordinare il pagamento di dette somme anche a titolo di arricchimento illecito ex art. 2041 c.c. 7) Revocata la condanna alle spese pronunciata in primo grado, condannare le appellate e , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore di delle spese, diritti ed onorari di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”. CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA : CP_2
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello proposto da e, per Parte_1 Parte_1 Pt_1
l'effetto, voglia confermare in toto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA A.R.S.I.A.L:
“rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi CP_1 tutti esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sent. 209/2022 di primo grado emessa dal Tribunale di Civitavecchia oltre agli interessi maturati. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 07.09.2022,
[...] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Civitavecchia, n. 209/2022, pubblicata in data 08.02.2022, non notificata, che ha accolto le richieste della Controparte_1
, condannando la
[...] Parte_2
a rilasciare il complesso immobiliare sito nel Comune di
[...]
Tarquinia, in località Tartaglia, foglio 67, particelle 37 e 38/p con lo stabilimento distinto al Catasto al foglio, foglio 67, particelle 366, 367 sub. 1 e 2, 368, 369, 370, 371, 372, 373 e a pagare € 347.054,86, oltre interessi al tasso legale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento per un anno o frazione di un anno a decorrere dal mese di settembre dell'anno successivo a quello in cui il risarcimento si riferisce e fino all'effettivo pagamento, nonché ulteriori € 1.855,91 per ciascun mese di occupazione da marzo 2022 all'effettivo rilascio, sempre in favore della Con il rigetto della domanda risarcitoria proposta CP_1 dall' e della domanda riconvenzionale promossa dalla , CP_1 Parte_3 condannata altresì a rifondere le parti delle spese processuali. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione col quale la ha convenuto davanti al Tribunale di Civitavecchia CP_1 la esponendo che: Parte_1
- L - per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel CP_1 Controparte_1
è stata istituita con L.R. 10.01.1995, n. 2, così come modificata dalla L.R. CP_1 13.06.2003, n. 15, per “lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale”. L' è “un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, CP_1 dotato, nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale” (art. 1, co. 3), disponendo di “un patrimonio immobiliare e mobiliare (…), ivi compresi i beni della riforma fondiaria,… utilizzati secondo le direttive impartite all' dalla Giunta CP_1 regionale (…)” (art. 12);
- con deliberazione n. 184 CS/0131 del 03.03.1978 la AL (l'odierna ha CP_1 autorizzato la formalizzazione della concessione amministrativa a favore della
, avente ad oggetto gli immobili precedentemente identificati, Parte_3 comprensiva dei macchinari e delle altre pertinenze, per “la durata di 1 anno, tacitamente rinnovabile”;
- In esecuzione di tale delibera, con atto rep. n. 20/79 del 03.09.1979 a firma del Presidente dell'Ente sono stati dati in concessione alla il Parte_4 terreno suddetto, della superficie di ha 2.90.70, e il compendio immobiliare in corso di realizzazione su tale terreno, costituente lo stabilimento enologico sopra indicato, nel quale sono stati anche ricompresi macchinari, impianti, attrezzature, infissi e mobili, tutti forniti dall'Ente (oggi alla predetta Cooperativa concessionaria, fissando la CP_1 durata della concessione in due anni, senza disporre una clausola di rinnovo tacito alla scadenza del termine, e con un canone provvisorio di lire 5milioni annui (“ £ 5.000.000 (Lire cinquemilioni), da pagarsi posticipatamente entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza di ciascun anno. Le scadenze operano di pieno diritto senza bisogno di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto ed avviso” (art. 2);
- con le delibere 361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994, nelle cui premesse si legge che “le clausole dei vigenti contratti di concessione amministrativa, di cui alle deliberazioni n. 293/C del 26 luglio 1974 e n. 393/C del 29 ottobre 1974 (…) si presentano penalizzanti sotto il profilo dell'ammontare del canone, ancorato al 90% delle rate di ammortamento dell'eventuale prezzo di cessione dell'impianto, prezzo che per tali impianti si presenta molto oneroso”, il canone di concessione è stato fissato in £ 43.122.471 annui (corrispondenti a € 22.270,90 odierni) e le opere di manutenzione straordinaria sono state poste a carico della concessionaria, oltre a quelle di manutenzione ordinaria già a carico di questa;
- con la nota del 9.9.2002 in relazione al canone così determinato in € CP_1 22.270,90, ha invitato la 'a conguagliare gli importi per il biennio 3.9.200- Pt_1 3.0.2002', considerato un debito di € 39.377,23, detratti gli acconti versati di € 5.164,57, corrispondenti al canone stabilito con la concessione;
- in data 10.07.2014, con la nota 5541/2014, l'Ente ha provveduto a diffidare la al rilascio dell'immobile, contestando la scadenza del termine non Parte_1 rinnovabile dell'atto di concessione, e dunque la detenzione sine titulo, e comunque la risoluzione del rapporto sia per l'omessa corresponsione dei canoni di concessione (art. 3) sia per il mutamento di destinazione d'uso, attesa l'apertura di un punto di commercializzazione dei prodotti vinicoli (art. 10) della concessione;
- si è opposta integralmente alla diffida, deducendo il rinnovo Parte_1 tacito della concessione e contestando sia il mancato pagamento (considerate le migliorie realizzate a proprie spese) sia il mutamento di destinazione e contestualmente la volontà, già manifestata in precedenza, di voler acquistare l'immobile o di continuare a detenerlo in concessione;
- con raccomandata r.r. in data 16.07.2016, considerato l'esito negativo di numerosi tentativi di risoluzione bonari della controversia, l'Ente ha nuovamente diffidato la a rilasciare immediatamente l'immobile, con il pagamento della Parte_3 somma di € 235.700,36 a titolo di indennità di occupazione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 Tanto premesso , ha introdotto il giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Civitavecchia, convenendo la per ottenere il rilascio degli immobili Parte_3
e la condanna al pagamento dell'indennità dell' occupazione protrattasi oltre la scadenza della concessione.
La costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3 la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e il difetto di legittimazione attiva dell'Ente, in quanto spettante alla CP_2
quale titolare del diritto di disporre e disciplinare le modalità di alienazione
[...] del bene oggetto di causa, chiedendo di essere autorizzata e a chiamare in causa la CP_2
Nel merito ha eccepito che:
-la concessione si è tacitamente rinnovata ogni anno successivo alla scadenza;
non è debitrice nei confronti di poiché non è mai Parte_1 CP_1 stato convenuto un corrispettivo diverso da quello iniziale, sicché la somma richiesta è priva di qualsiasi supporto probatorio, mentre invece la Cooperativa sarebbe creditrice dell'Ente per l'importo di € 205.000,00, come dallo stesso riconosciuto;
- in ogni caso il credito di sarebbe prescritto. CP_1
In via riconvenzionale, la Cooperativa ha chiesto di condannare ad CP_1 avviare la procedura di dismissione del bene in suo favore, in quanto doverosa in ragione delle finalità istituzionali dell'Ente, e dell'attività svolta dalla Cooperativa. In secondo luogo, ha chiesto di condannare la parte attrice, in solido con la al pagamento delle somme dovute per la gestione dell'immobile, CP_2 maggiorate per interessi e rivalutazioni, nonché, in via gradata, a titolo di arricchimento illecito. In ogni caso, ha chiesto di ritenere il possesso degli immobili sino al pagamento delle indennità. La si è costituita contestando la propria legittimazione CP_2 passiva, ma nel merito aderendo alle richiesta di CP_1
Respinte le richieste istruttorie di prove orali, acquisiti i documenti allegati dalle parti ed espletata una CTU, il Tribunale di Civitavecchia ha così deciso:
“condanna la a rilasciare, libero Parte_2 da persone o cose, all' Controparte_1
il terreno censito al
[...]
Catasto Terreni del Comune di Tarquinia, foglio 67, particelle 37 e 38/p e lo stabilimento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tarquinia, foglio 67, particelle 366, 367 sub. 1 e 2, 368, 369, 370, 371, 372, 373, nonché macchinari, impianti, attrezzature, infissi e mobili di proprietà dell'attrice e presenti sugli e negli immobili da restituire;
condanna la a pagare all' Parte_2 [...]
Controparte_1
la somma di € 347.054,86
[...]
(trecentoquarantasettemilacinquantaquattro/86), oltre interessi al tasso legale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento per un anno o frazione di un anno a
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 decorrere dal mese di settembre dell'anno successivo a quello in cui il risarcimento si riferisce e fino all'effettivo pagamento, nonché ulteriori € 1.855,91 per ciascun mese di occupazione da marzo 2022 all'effettivo rilascio;
rigetta nel resto la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_2
condanna la a
[...] Parte_2 rimborsare all CP_1 [...]
le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 796,98 per spese esenti ed € 12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Parte_2
le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre CP_2 rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico della Parte_2 le spese di c.t.u., già liquidate con decreto in data 12.04.2019”.
[...]
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha accertato la intervenuta scadenza della concessione sin dal 1981, in quanto la clausola di rinnovazione tacita, inserita nella delibera avrebbe un'efficacia meramente interna, mentre invece il rapporto è regolato dalla concessione. Il Tribunale ha comunque precisato che, anche ammettendo il rinnovo tacito della concessione, il contratto si sarebbe risolto in forza dell'art. 3 dello stesso, a causa dell'omesso pagamento dei relativi canoni. Quanto all'indennità di occupazione, ritenuta la prescrizione decennale, il Tribunale ha considerato l'effetto interruttivo della prescrizione a decorrere dalla raccomandata di diffida del 16.7.2016. Le conclusioni della CTU non sono state accolte in ordine alla qualificazione delle opere eseguite dalla Cooperativa, che il Tribunale di Civitavecchia ha definito opere di straordinaria manutenzione e non migliorie, pertanto escludendo alcun diritto di rimborso a favore della concessionaria. Né è stato utilizzato il valore di libero mercato del canone di locazione del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione. Rispetto alla costruzione adibita a punto vendita di prodotti enologici, dopo aver accertato che non configura un abuso edilizio, il Giudice ha comunque stabilito che non fosse compatibile con l'originaria destinazione d'uso dell'immobile, condannando la convenuta alla rimozione della stessa a sue spese. La ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone Parte_1 la riforma, sulla base di otto motivi. Tanto tanto la , costituitesi con distinte comparse, CP_1 CP_2 hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 07.03.2024 con la concessione dei termini di legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di nullità opposte dall'appellante nei motivi primo e sesto. Con il primo motivo la deduce Omessa pronuncia Parte_3
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 per Erroneità della sentenza per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. 28/2010 e successive modifiche: improcedibilità della domanda giudiziale;
mentre con il sesto motivo lamenta l'omissione di pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale sub a) (Accertare e dichiarare che l' ha il dovere, CP_1 nell'ambito delle indicazioni/prescrizioni della , di attivare il CP_2 procedimento di dismissione dello stabilimento di che trattasi, in vendita o in affitto, in favore della convenuta e come dalla stessa richiesto).
Ambedue i profili di nullità per omessa pronuncia del giudice di primo grado non sono fondati.
Circa il primo motivo, risulta dagli atti che la convenuta nel giudizio di primo grado ha sollevato l'eccezione di improcedibilità del giudizio, per omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, e che la decisione circa l'eccezione sollevata sia stata rinviata dal giudice alla decisione di merito. Il fatto che la sentenza impugnata non faccia menzione della questione non comporta l'omissione di pronuncia, poiché equivale ad un implicito rigetto della relativa eccezione.
Rigetto che questa Corte condivide, atteso che l'invocato art. 5 della l. n. 28/2010 elenca materie (locazioni, diritti reali espressamente richiamate dall'appellante), che soltanto attraverso una interpretazione estensiva possono essere applicate al caso in esame, nel quale si verte in un contenzioso avente ad oggetto una concessione amministrativa. Orbene, l'elenco delle materie per le quali è previsto il necessario ricorso alla mediazione non può essere ritenuto come meramente esemplificativo con la possibilità di una applicazione estensiva, posto che la previsione di una condizione di procedibilità dell'azione presuppone una regola di tassatività delle controversie che vi sono indicate.
Nel sesto motivo, la denunciata omissione concerne il primo capo della domanda riconvenzionale avanzato dall'appellante in primo grado. In questo caso, la pronuncia è espressamente data nel quarto capo della sentenza impugnata con un esplicito rigetto della domanda riconvenzionale. La denunciata omissione, pertanto, si appunta sulla carenza di motivazione. In realtà, la sentenza nel richiamare i compiti dell' in relazione al patrimonio immobiliare di cui è titolare CP_1 (capo 2.) riporta espressamente “La ha emanato il Regolamento CP_2 CP_1 20.05.2009, n. 7, che disciplina l'alienazione e la gestione dei beni di proprietà di
Con riguardo alla prima, tale regolamento prevede che: “Possono essere CP_1 oggetto di alienazione i beni immobili” (art. 10); e che: “E' riconosciuto, altresì un diritto di prelazione a favore di coloro che abbiano la detenzione dei beni immobili da alienare (…) sempre che essi siano in regola con i pagamenti dei canoni e non vi siano controversie in atto di qualsiasi natura” (art. 11).. . Il richiamo a tale norma vale ad escludere il diritto della di cui il giudice di primo grado ritiene la Parte_3 inadempienza rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni, a pretendere il trasferimento, a titolo di proprietà o di altro diritto di godimento, dello stabilimento già oggetto di concessione, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale, senza incorrere in alcuna previsione di nullità. Considerando anche nel merito, il sesto motivo di appello, questa Corte condivide la soluzione di rigetto del Tribunale di Civitavecchia. Ciò anche in considerazione della incoercibilità della pretesa dismissione del bene da parte dell'Ente proprietario, per quanto questa possa configurare un esito coerente con la finalità della concessione del 3.9.1979 esplicitata anche nella delibera del 3.3.1978, resa 'a titolo sperimentale e di collaudo anche per valutare gli effetti dell'attività del nuovo impianto nei confronti sia della produzione della zona di influenza del centro di vinificazione sia della gestione della cantina sociale' . In definitiva una attività frutto di una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa di vigilanza e di sviluppo, che , in assenza di atti r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 prodromici e vincolati alla definizione – posto che dagli atti risulta il mancato riscontro alle richieste della e alla trattative che ne sono seguite-, non possono Parte_1 essere giustiziabili davanti al giudice ordinario. 2. Con il secondo motivo di appello, la denuncia Erronea Parte_1 valutazione della documentazione. Sul tacito rinnovo della concessione in favore di
Parte_1
Il primo profilo interessato dal secondo motivo di appello riguarda il punto 6 della sentenza, nella parte in cui esclude il rinnovo tacito del rapporto concessorio, escludendo l'efficacia inter partes della delibera 184CS/1031 del 3.3.1978 che conteneva una clausola di tacita rinnovazione e che, in ragione della sovraordinazione dell'atto pubblico rispetto a quello privato, dovrebbe spiegare effetti anche in mancanza di una analoga previsione contenuta nell'atto di concessione. Il secondo profilo censura la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'affermare che le successive deliberazioni dell'Ente del 1994
(361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994), sono direttamente applicabili, mentre la delibera del 1978 contenente la clausola di rinnovo tacito, non è stata considerata applicabile al caso di specie.
Il terzo profilo di contestazione riguarda il punto 11 della sentenza, dal quale si dedurrebbe che la richiesta del pagamento dei canoni concessori dopo una lunga inerzia da parte dell'Ente configurerebbe un abuso del diritto, posto che, ammettendo che la concessione sia spirata nel 1981, l'Ente si sarebbe attivata oltre trentacinque anni dopo per rientrare nel possesso dei beni, pur dimostrando una pregressa volontà, anche implicita, di voler proseguire il rapporto.
Infine, rispetto al punto 13 della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, e sulla risoluzione di diritto del rapporto concessorio, in conseguenza dell'omesso pagamento dei canoni, la sentenza impugnata avrebbe applicato un principio di inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., con riguardo all'accertamento dell'inadempimento della Parte_1
Con riguardo al profilo del secondo motivo di impugnazione relativo alla tacita rinnovazione della concessione, la sentenza impugnata così argomenta: “ Con l'atto di concessione, la durata della concessione era fissata in due anni (art. 1) e non prevedeva il tacito rinnovo. La deliberazione n. 184 CS/0131 del 03.03.1978, con cui era stata disposta la concessione alla Cooperativa convenuta, recava nel dispositivo "la durata di 1 anno, tacitamente rinnovabile". Vi è dunque difformità tra l'atto deliberativo dell'Ente e l'atto di concessione. Il rapporto tra le parti è “però regolato esclusivamente dalla concessione, e quindi dall'atto rep. n. 20/79 del 03.09.1979. Ne consegue che parte attrice non può invocare, al fine di affermare il tacito rinnovo di anno in anno del rapporto concessorio, la diversa previsione dell'atto deliberativo all'Ente, che ha efficacia esclusivamente interna a tale soggetto giuridico…In ragione della natura di diritto pubblico del rapporto tra le parti non assume rilevanza che, nella corrispondenza tra le parti, e segnatamente dalle stesse note inviate dall' alla CP_1
la prima ritenga, ancora nel settembre del 2002, in essere il Parte_1 rapporto concessorio tra le parti e, pertanto, comunichi all'odierna convenuta la misura del canone da corrispondere (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice). In altri termini, non assume rilevanza il comportamento concludente delle parti, essendo necessario un atto di rinnovo, che non è stato anche solo allegato dalle parti, e segnatamente da parte convenuta, la quale – come si è detto – ha invocato il rinnovo tacito previsto dalla delibera n. 184 CS/031 del 03.03.1978.”
Questa Corte condivide le motivazioni in diritto ed in fatto esposte nella sentenza impugnata, che non sono smentite dalle opposte deduzioni della parte appellante. Non è
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 ravvisabile un rapporto di sovraordinazione tra la delibera dell'Ente, espressiva della determinazione della parte pubblica in relazione alla concreta realizzazione delle sue finalità istituzionali, e l'atto di concessione che regola il rapporto concessorio con la
Alla delibera dell'Ente potrà eventualmente farsi ricorso per dipanare Parte_1 eventuali dubbi interpretativi circa le disposizioni dell'atto di concessione, ma certamente non potrà essere integrativa e/o sostitutiva del regolamento della concessione. Del resto , la clausola di rinnovazione tacita è funzionale alla stabilizzazione di un rapporto, laddove la concessione, peraltro in accordo con le indicazioni della precedente delibera del 1978, si caratterizza per la sua temporaneità, in coerenza con la natura sperimentale e di collaudo dello stabilimento, in vista di una futura dismissione dei beni da parte dell'Ente, funzionale allo sviluppo del settore vinicolo interessato.
Pertanto, sotto questo profilo, il motivo di appello non è fondato e deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui esattamente dispone '…In considerazione di quanto si è detto sopra circa la durata della concessione e della mancata previsione di tacito rinnovo, nonché in mancanza di prova di un avvenuto rinnovo con atto dell'Ente, si deve ritenere che la concessione alla sia venuta meno già dopo i primi due anni di durata …' , ossia nel Parte_1 settembre del 1981.
3. Analoga valutazione di non fondatezza riguarda il profilo di impugnazione compreso nel secondo motivo di appello, relativo al punto 11 della sentenza, dal quale si deduce che la richiesta di rilascio dell'immobile e di pagamento dei canoni concessori dopo una lunga inerzia da parte dell'Ente configurerebbe un abuso del diritto, posto che, ammettendo che la concessione sia spirata nel 1981, l'Ente si sarebbe attivato oltre trentacinque anni dopo per rientrare nel possesso, pur dimostrando una pregressa volontà, anche implicita, di voler proseguire il rapporto. Nell'argomentare tale profilo di impugnazione si richiama ad un Parte_1 isolato precedente della Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 14.6.2021 n. 16743), che, in tema di locazione di immobili urbani ha affermato che 'integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato, in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonché dal dovere negativo di "neminem laedere" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.'. Tale principio, peraltro molto ridimensionato nell'applicazione concreta da numerose pronunce successive ( tra le più recenti, Cass., sez. III, 26.4.2024 n. 11219) non è applicabile al caso in esame e non solo per la sussistenza di un rapporto diverso dalla locazione, ancorché ad esso assimilabile per la natura delle prestazioni corrispettive in oggetto. Non è applicabile soprattutto, in questo caso, poiché l'asserita inerzia della pubblica amministrazione non riguarda tanto l'esecuzione delle prestazioni dedotte, posto che nel 2002 l' ha con una propria nota invitato ad CP_1 Parte_1 adeguare il canone, quanto il mancato esercizio della disdetta della concessione allo scadere del termine biennale. Ma tale condotta non può integrare una implicita remissione dei poteri esistenti in capo all'Ente per due ordini di ragioni: in primo luogo,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 perché come risulta dall'atto di concessione, il rapporto in essere è funzionale alla realizzazione di un esito (dismissione dello stabilimento per vendita o per affitto) che, qualora si fosse ottenuto, con reciproca soddisfazione economica, avrebbe potuto essere successivamente regolato e ratificato;
in secondo luogo, perché la natura pubblica dell'Ente così come non consente di qualificare la condotta implicita dello stesso come rinnovo tacito del contratto concessorio, allo stesso modo non consente di ricavare dalla condotta omissiva in relazione al diritto di disdetta l'espressione di una rinuncia alla facoltà, che deve essere esercitata con i requisiti formali richiesti. Pertanto, il ritardo nella diffida a rilasciare l'immobile e a far valere l'inadempimento del pagamento da parte del concessionario non può ingenerare un affidamento nel privato, comunque soggetto al potere discrezionale di dismissione del bene al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Tanto più nel caso in esame, in cui anche l'appellante dà atto di trattative intercorse tra le parti al fine di superare le difficoltà economiche della e che, tra l'altro, hanno portato l'Ente anche ad acquisire una Controparte_3 parte rilevante (47%) del capitale sociale.
4. Al contrario merita accoglimento il profilo del secondo motivo di appello che censura la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'affermare che le successive deliberazioni dell'Ente del 1994 (361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994), sono direttamente applicabili, mentre la delibera del 1978 contenente la clausola di rinnovo tacito, non è stata considerata applicabile al caso di specie.
Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, con le quali questa Corte condivide la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il rinnovo tacito della concessione, fissandone l'estinzione allo scadere del termine biennale, non può avere fondamento la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata nei punti 7 e 8. Le due delibere citate del 1994 che rideterminano il canone di concessione in € 22.270,90 annui e pongono a carico del concessionario oltre alle opere di manutenzione ordinaria anche le opere di straordinaria manutenzione, in quanto applicabili “alle clausole dei vigenti contratti di concessione amministrativa, di cui alle deliberazioni n. 293/C del 26 luglio 1974 e n. 393/C del 29 ottobre 1974 (…)”, non hanno efficacia nei confronti della
[...]
Infatti, benché nell'atto di concessione il corrispettivo viene determinato Parte_1 nella misura provvisoria di Lire 5.000.000 annui, come indicato nella delibera n. 181/CS/0131 del 13.03.1979, con la precisazione che “Il canone sarà fissato in misura definitiva allorquando sarà determinato il prezzo di riscatto dell'impianto”… e che
“La concessione sarà regolata dai patti e dalle condizioni previste nello schema di atto allegato alla deliberazione n. 293/C del 26 luglio 1974”, al momento di approvazione delle delibere del 1994, tali clausole non sono più vigenti nel rapporto tra
[...]
e essendo decorso il termine biennale di scadenza della concessione che Parte_1 CP_1 lo ha regolato sino a tutto il mese di agosto 1981.
Pertanto, nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti di Controparte_4 sulla base di queste delibere, né con riferimento ai canoni né con riferimento alla CP_1 suddivisione della responsabilità per le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie.
Pertanto, ancorché posta in via subordinata dalla sentenza che accerta la risoluzione del rapporto concessorio sulla base della decorrenza del termine biennale di concessione, non può affermarsi la risoluzione del rapporto concessorio in applicazione dell'art. 3 (mancato pagamento dei canoni) e dell'art. 11 (mutamento di destinazione di uso dell'immobile). Dall'accoglimento di tale profilo di impugnazione, per la accertata contraddittorietà della sentenza impugnata, con riguardo alla natura delle prestazioni esigibili da CP_1 nei confronti di limitate a quelle dedotte nell'atto di concessione del Parte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 1979 e non più vigenti dopo il 1981 per la scadenza del termine biennale, discende l'assorbimento del quarto profilo del secondo motivo di impugnazione relativo alla pretesa applicazione di un principio di inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., con riguardo all'accertamento dell'inadempimento della
[...]
dal momento che tale inadempimento al quale verrebbe collegata la Parte_1 risoluzione di diritto del rapporto concessorio, non sarebbe rilevante nel giudizio, attesa la inefficacia della clausola fissata nell'art.3 in relazione a prestazioni stabilite successivamente alla scadenza del rapporto (punto 13 della sentenza impugnata).
5. Ragioni di ordine logico impongono di considerare il quarto motivo di impugnazione con il quale si deduce la mancata prova del danno da parte dell' in CP_1 ordine al risarcimento del danno. Errore di diritto. L'appellante contesta il punto 19 della sentenza, rilevando che l'Ente avrebbe dovuto provare la concreta intenzione di mettere a frutto l'immobile, finalità impedita dall'occupazione senza titolo di Pt_1 posto che il danno da occupazione non potrebbe sussistere in re ipsa e non può coincidere con il semplice evento occupazione, dovendosi, invece, dare prova del danno-conseguenza. Laddove, in particolare, il documento nr. 17 richiamato dal Giudice del Tribunale è inconferente al caso di specie, non mostrandosi in esso alcun interessamento diretto ed attuale al compendio immobiliare di proprietà da parte CP_1 di altri soggetti.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati. La pretesa dell' di ottenere la condanna della al Parte_5 Parte_1 pagamento di una somma a ristoro dell'occupazione protratta oltre la scadenza della concessione, deve essere inquadrata e definita secondo il parametro dell'art. 1591 c.c..
Ed invero, forma oggetto di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di mancata riconsegna dell'area demaniale alla scadenza della concessione non rinnovata o revocata, trova applicazione l'art. 1591 c.c., in quanto espressione di una regola applicabile a tutti i contratti nei quali sia convenuta l'utilizzazione di un bene in cambio di un corrispettivo, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene pur essendo venuto meno il titolo che lo legittima (Cass., sez. II, 31.7.2019 n.20708; Cass., sez. I, 5.5.2011 n. 9977; Cass., sez. I,29.22.2000
n. 15301). Peraltro, tale ricostruzione è perfettamente coerente con la domanda agita da nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Civitavecchia, ove ha chiesto, oltre CP_1 alla condanna al rilascio del ben oggetto di concessione, 'la condanna al pagamento delle indennità di occupazione maturate a far data dal 31.8.1981,..', senza avanzare alcuna domanda in relazione all'eventuale maggior danno che da tale occupazione fosse derivato. Tale interpretazione supera tanto la sentenza impugnata tanto il motivo di appello che la censura, nella parte in cui argomenta sulla natura della prova necessaria ad accertare la sussistenza del danno risarcibile in conseguenza dell'occupazione illegittima. Infatti, poiché l'occupazione di non deriva da una Parte_1 acquisizione sin dall'origine illegittima, bensì da una detenzione qualificata dal titolo concessorio non rinnovato alla scadenza, deve trovare applicazione l'art. 1591 c.c., in virtù del quale il ristoro si determina sulla base del regolamento delle prestazioni dedotte nella concessione, di cui il canone rappresenta il termine più attendibile di commisurazione quantitativa del danno. Come rilevato, infatti, la disposizione dell'art. 1591 c.c., è espressione di un principio che la giurisprudenza di legittimità reputa riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo e dunque anche in materia di concessione, allorché l'occupazione dell'area e del bene prosegua anche dopo la scadenza della concessione a cui non sia seguito il rinnovo (Cass, sez, I, 5.5.2011 n. 9977). Si tratta di una determinazione legale r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 del danno conseguenza del protrarsi dell'occupazione, diverso dal maggior danno, che, nel caso in esame, non è stato oggetto di domanda e rispetto al quale, in ogni caso, non costituisce prova idonea il documento n.17 allegato da parte appellata a provare la concreta possibilità di di concedere i beni in concessione ad altri soggetti, nella CP_1 indisponibilità di ad accogliere la proposta transattiva sottesa alla Parte_1 dismissione.
Pertanto, a prescindere dalla diversa premessa in diritto, è pienamente condivisibile la decisione, nella parte in cui afferma che “..Nel caso in esame, dunque, in misura corrispondente del canone concessorio che sarebbe stato dovuto dalla
[...] qualora il rapporto si fosse protratto ovvero qualora il terreno e lo Parte_1 stabilimento fossero stati concessi in concessione a un altro soggetto”.
E' viceversa censurabile la sentenza del Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui nel quantificare il danno per ritardata restituzione del bene, reputa adempiuto l'onere probatorio da cui è gravato l'Ente “tenuto conto delle deliberazioni dell'Ersial del 1994 sopra riportate, che hanno determinato la misura del canone in € 22.270,90 annui”, aderendo alla domanda spiegata dall'Ente medesimo. L'inidoneità probatoria di tali atti risulta sotto almeno tre profili. Il primo e assorbente attiene al fatto che nel momento in cui furono adottate le delibere il rapporto concessorio non era più in corso da circa tredici anni, essendo spirato per mancata rinnovazione nel 1981, come deduce secondo una CP_1 ricostruzione accolta dal Tribunale di Civitavecchia e condivisa da questa Corte. Come già rilevato nelle premesse delle delibere 361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994, che delimitano l'oggetto delle delibere medesime si fa rinvio alle “… clausole dei vigenti contratti di concessione amministrativa, di cui alle deliberazioni n.
293/C del 26 luglio 1974 e n. 393/C del 29 ottobre 1974 (…)”. Dunque non possono essere incise da tali delibere le clausole dell'atto di concessione del 3.9.1979, atto non più vigente, ancorché adottato in attuazione della delibera n. 184 CS/0131 del 03.03.1978, che a sua volta conteneva un richiamo alla deliberazione n. 293/C del 26 luglio 1974 ai fini della determinazione del canone. Il secondo profilo riguarda la natura dell'atto a cui si imputa la determinazione del canone, ossia un atto unilaterale in relazione al quale l'Ente ha provato soltanto la comunicazione alla con la nota del 9.9.2002 (doc. 7 del fascicolo di Parte_1 primo grado), senza la prova della partecipazione della concessionaria alla determinazione del canone, in modifica di quanto convenuto nell'atto di concessione ovvero in sede di novazione del rapporto precedente. Si tratta , quindi, di un atto che prova la richiesta dell'Ente concedente in relazione al canone, non già la vigenza del canone nel rapporto tra le parti in causa.
Il terzo profilo evidenzia la totale inadeguatezza della prova con riguardo alla precisa quantificazione del canone. Ed invero, l'importo comunicato a Parte_1 con la nota del 9.9.2002 si assume frutto di un conteggio legittimato dalla delibera del
1994, ma del quale non viene offerto alcun elemento di valutazione. La delibera n. 361/CS1994 del 28.6.1994 richiama la delibera n. 293/C del 26 luglio 1974 che, nell'autorizzare la concessione in favore di cantina disponeva Parte_1 che il canone venisse fissato in misura provvisoria, 'fermo restando che successivamente.. l'entità del canone a norma delle citate deliberazioni, sarà ragguagliato in misura pari al 90% della rata annuale di prezzo quale risulterebbe nell'ipotesi di cessione.' Tali parametri, peraltro confermati dalla delibera n. 200/C dell'8.11.1985, non prodotta in atti, la delibera del 1994 reputa che 'si presentano penalizzanti sotto il profilo dell'ammontare del canone, ancorato al 90% delle rate di ammortamento dell'eventuale prezzo di cessione dell'impianto, prezzo che per tali
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 impianti si presenta molto oneroso”. Pertanto, se ne dispone 'la riduzione percentuale nella misura del 40% ' ovvero ai sensi della delibera n. 639/CS del 28.12.1994, di integrazione della precedente delibera, 'in misura non inferiore all'importo complessivo degli oneri fiscali che saranno a carico dell'Ente a norma delle vigenti disposizioni di legge'. Si tratta, pertanto, di un intervento di riduzione del canone di concessione a fini di alleggerimento dei costi che gravano sui concessionari. La comunicazione del 9.9.2002, senza giustificare i conteggi disposti sulla base di tali delibere, richiede a
[...] un importo che, oltre a non essere concordato come sopra rilevato, appare Parte_1 indeterminato nei suoi presupposti, e comporta non una riduzione, bensì una moltiplicazione a più del quadruplo del canone provvisorio stabilito nella concessione. In definitiva, l'importo a cui è ragguagliato l'ammontare del risarcimento per ritardata restituzione, appare fondato su una delibera che non ha efficacia nel rapporto tra le parti, in quanto successiva alla scadenza della concessione, nonché stabilita unilateralmente dall'Ente sulla base di conteggi non evidenziati dagli atti del giudizio. Come tale inidonea a costituire parametro di alcuna prova, ancorché presuntiva. Ciò posto, altrettanto indeterminato appare il conteggio proposto dall'appellante sulla base del valore catastale, sulla base di una disposizione, art. 21 in relazione agli artt. 16 e 17 del reg. del 20.5.2009 n. 7, non applicabile al caso in esame, in quanto riferito alla regolarizzazione funzionale alla concessione o alla locazione del bene. Ed invero, nella controversia in oggetto il canone è misura della determinazione di un danno verificatosi e non già di una futura stabilizzazione del rapporto.
Fermo il criterio utilizzato dalla sentenza impugnata, che indica, del tutto ragionevolmente, il canone quale termine più attendibile di commisurazione quantitativa del danno, nel pieno rispetto dell'art. 1591 c.c., deve ritenersi che a fronte della inadeguatezza e indeterminatezza, per le ragioni esposte, del canone stabilito con le delibere 361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994 , e comunicato a con la nota 9.9.2002, il parametro di commisurazione valido è Parte_1 rappresentato dal canone stabilito dalla concessione del 3.9.1979 e applicato sino al
1981, ovvero lire 5 milioni annui pari ad attuali € 2.580,00, ancorché tale canone fosse stato pattuito come 'provvisorio', in mancanza della valida prosecuzione del rapporto concessorio, da cui sarebbe potuto discendere un legittimo adeguamento efficace tra le parti.
6. Con il terzo motivo relativo alla eccezione di prescrizione, la ha Parte_3 contestato i punti 14-18 della sentenza, deducendo che il Giudice avrebbe erroneamente applicato il termine di prescrizione ordinario, sul presupposto che il risarcimento dovuto derivi da violazione di norme contrattuali e non extracontrattuali, laddove, viceversa, l'occupazione sine titulo realizzerebbe un illecito ex artt. 2043 e 2948, comma 1 n. 4, c.c., dovendosi quindi applicare il termine ridotto quinquennale con riferimento alle prestazioni periodiche, che, con riferimento alle prestazioni periodiche, inizia a decorrere dal momento in cui l'illecito diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile. Il motivo non è fondato.
Come sopra più volte rilevato, anche con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass., S.U., 17.7.2001 n. 9652¸Cass., sez. I,29.22.2000 n. 15301) nel caso in esame è pienamente operativa l'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c., la quale si giustifica, costituendo tale norma espressione di una regola applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, anche nell'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo.
Ne consegue che tale inquadramento non giustifica affatto la applicazione del termine r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 quinquennale di prescrizione. “E in effetti, esclusa l'applicabilità nella specie dell'art. 2947 cod. civ., comma 1 stante la natura contrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1591 cod. civ. per la mora nell'adempimento dell'obbligo di riconsegna, non può neppure applicarsi l'art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 3, che si riferisce ai corrispettivi del godimento della cosa, non già al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento suddetto. Si che non può non pervenirsi alla conclusione che il termine prescrizionale da applicare all'azione risarcitoria in esame sia quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.(Cass., sez. VI-III, 6.12.2021 n. 38588 ; Cass., sez. I, 5.5.2011 n. 9977).
Ciò posto, la sentenza impugnata va confermata anche in relazione alla decorrenza del termine decennale di prescrizione. Al riguardo, il Tribunale di Civitavecchia rileva che '..con raccomandata a.r., ricevuta dalla Cooperativa convenuta in data 16.07.2016, l' ha chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione alla CP_1 [...]
… così facendo, ha interrotto il termine di prescrizione relativo al Parte_1 risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo da parte della convenuta del compendio immobiliare già dato in concessione alla stessa. A quanto documentato da parte attrice, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione è stata effettuata dalla proprietaria esclusivamente con la suddetta nota, e non anche in precedenza. In particolare, con la raccomanda a.r. prot. n. 5541/2014 del 10.07.2014 l' si è CP_1 limitata a chiedere il rilascio… In altri termini, con tale nota non viene senz'altro richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione, ma viene rappresentato alla che questo si sarebbe richiesto giudizialmente qualora il compendio Parte_1 immobiliare non fosse stato “bonariamente” rilasciato alla data del 27.08.2014…. Tutto quanto sopra premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nel costituirsi tempestivamente in giudizio è fondata limitatamente al periodo fino al mese di giugno 2006 (compreso) e, conseguentemente, la deve Parte_1 essere condannata a risarcire all' il danno per l'occupazione senza titolo del CP_1 compendio immobiliare sito in Tarquinia, località Tartaglia, e costituito da uno stabilimento enologico e da un terreno con le relative pertinenze,… a decorrere dal mese di luglio del 2006.' .
La riforma della sentenza , per quanto sopra argomentato, riguarda soltanto la misura del canone cui va commisurata l'obbligazione indennitaria dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c., ferma la decorrenza del debito in applicazione del termine prescrizionale.
7. Con il quinto motivo di impugnazione, recante Contestazione delle risultanze della CTU. In particolare, sulla natura commerciale del punto vendita, la
[...] si duole dei punti dal 20 al 26 della sentenza, contestando la qualificazione Parte_1 delle opere realizzate dalla concessionaria e accertate dal CTU. In primo luogo, il punto vendita creato dalla per il quale la sentenza impugnata avrebbe accolto le Pt_1 conclusioni della CTU che lo ha considerato estraneo alla destinazione funzionale dello stabilimento e non già connesso alla natura agricola dell'impresa vinicola. Inoltre, le opere accertate dal CTU (Bonifica e sostituzione della copertura, tettoia metallica posta sul lato nord-est; 2 vasche di raccolta;
Pensilina posta all'ingresso del punto vendita;
Adeguamento della cabina elettrica;
cancello di ingresso) e per le quali l'appellante chiede il riconoscimento dell'importo di € 1.034.965,11, benché qualificate dal consulente come migliorie, per la evidente finalità di implementazione della funzione dell'impresa vinicola, sarebbero immotivatamente considerate dal giudice di primo grado come opere di manutenzione straordinaria e, come tali, non rimborsabili sulla base delle già citate delibere del 1994, e del mutato regolamento della concessione ivi determinato.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 Il motivo non può essere accolto e la sentenza sul punto va confermata, ancorché sulla base di una motivazione in parte difforme, in linea con le argomentazioni spese in precedenza in relazione agli altri motivi di appello. Così come è analogicamente applicabile l'art. 1591 c.c., per le ragioni esposte, agli effetti della concessione non rinnovata alla scadenza, deve ritenersi che le opere eseguite dal concessionario anche durante il protrarsi dell'occupazione siano governate dai principi dell'art. 1592 c.c.. Tale inquadramento normativo comporta l'applicazione alla controversia all'esame di una regola che smentisce parte delle argomentazioni della decisione impugnata, pur confermandone il disposto.
Soprattutto, come già osservato in relazione alla valutazione della pretesa rinnovazione della concessione, le delibere del 1994 non possono spiegare efficacia sul rapporto tra e Ne consegue che la qualificazione delle opere Parte_1 CP_1 con manutenzione straordinaria piuttosto che come migliorie non esclude in sé il diritto di rimborsabilità delle opere medesime. Si tratta , infatti, di una modifica del rapporto concessorio – che pone a carico del concessionario oltre alle opere di manutenzione ordinaria anche le opere di manutenzione straordinaria – che non ha efficacia nei confronti di allo stesso modo in cui non si è ritenuta efficace la Parte_1 nuova determinazione del canone, meramente comunicata alla con la nota del Pt_1
9.9.2002.
Dunque, deve applicarsi la disciplina privatistica dell'art. 1592 c.c., rispetto alla quale appare prioritaria la sussistenza del requisito del consenso del locatore. Consenso che, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo
(Cass., sez. III, 6.6.2019 n. 15317). Una presa di interesse ad effetti autorizzatori, da parte del concedente /locatore che deve essere esplicita, pur nella libertà di forme da cui è retto l'atto.
Orbene, nel caso di una parte pubblica la chiara ed inequivoca volontà non può non concretizzarsi in un atto formale, mancando il quale, così come non può presumersi la rinnovazione della concessione oltre il termine di scadenza, non può nemmeno ritenersi il consenso alla realizzazione delle opere innovative. Limite che prevale anche sulla regola dell'art. 1576 e 1577 c.c. in relazione alle opere di manutenzione straordinaria, rendendone pertanto irrilevante la distinzione.
Da tale ricostruzione, coerente con le precedenti considerazioni relative ai motivi di appello esaminati, discende altresì il rigetto dell'ottavo motivo relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova articolati da correttamente respinti Parte_1 dal giudice di primo grado, posto che, contrariamente a quanto assume la parte appellante, la prova testimoniale richiesta ha ad oggetto fatti o atti che richiedono essenzialmente di essere provati documentalmente. Tale è , appunto, il consenso/autorizzazione dell'Ente, la cui natura pubblica esige che la dichiarazione di volontà sia espressa con un atto formale.
8. Infine deve essere respinto il settimo motivo di appello, relativo alla responsabilità della , con il quale l'appellante contesta la sentenza di CP_2 primo grado nella parte in cui accerta il difetto di legittimazione passiva della CP_2 omettendo di valutare i poteri di sorveglianza e di direzione della stessa inerenti l'attività svolta dall'Ente, dalla quale risulterebbe pacifica, nel caso di specie, una responsabilità solidale tra gli enti richiamati.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15 Anche tale motivo non è fondato, posto che l' è regolato da atti normativi CP_1 che ne affermano la autonomia e che, del tutto correttamente, la sentenza impugnata richiama sin dal suo esordio menzionando la L.R. 10.01.1995, n. 2, così come modificata dalla L.R. 13.06.2003, n. 15, istitutiva dell'Ente. In conclusione, la sentenza impugnata, per quanto sopra argomentato, deve essere riformata esclusivamente con riguardo alla misura del canone cui va commisurata l'obbligazione indennitaria dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c.. 9. Le ragioni della decisione e la parziale riforma della sentenza impugnata determinano la compensazione per la metà delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, per la restante metà poste a carico dell'appellante, la quale deve essere condannata a rifondere l'appellata della metà delle spese di lite, liquidate secondo i parametri corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al sesto scaglione), oltre al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore della terza chiamata.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Civitavecchia, n. 209/2022, pubblicata in data 08.02.2022, non notificata:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante a pagare alla appellata a titolo di ristoro dei danni per ritardata restituzione, ritenuta la CP_1 prescrizione, l'importo di € 2.580,00 annui, a decorrere da luglio 2006 sino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali maturati alle singole scadenze;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della metà delle spese processuali, liquidate per il giudizio di primo grado in € 11.248,50, oltre spese forfetarie al 15% , IVA e Cpa, e per il presente grado di appello in € 7.124,50, oltre spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa, la restante metà compensata tra le parti;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della terza chiamata CP_2
, al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in € 4.300,00, oltre
[...] al rimborso delle spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa;
- conferma quanto al resto la sentenza appellata.
Così deciso in Roma in data 31.10.2024
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 16
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gemma Carlomusto Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4841/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 7.3.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA (C.F. Parte_1
– P. I. , in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cerveteri (RM), Via Settevene Palo nr. 45/A, presso lo Studio dell'Avv. Celestino Gnazi, che la rappresenta e difende giusto mandato esteso in calce all'atto di citazione appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del Direttore
[...] P.IVA_3
Generale f.f., l.r. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 120 presso lo studio dell'avv. Federica Garofalo, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente, con l'Avv. Annarita Aracri per procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO E
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale sito in Roma, via Marcantonio Colonna n.27, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Privitera, giusta procura speciale su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Oggetto: Appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 209/2022 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 08.02.2022 e non notificata – occupazione senza titolo –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda di primo grado per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza nr. 209/2022, pronunciata a definizione del procedimento R. G. 4209/2016 dal Tribunale di Civitavecchia, nella persona del Giudice dott. Mario MONTANARO, in data 08.02.2022, pubblicata in pari data, non notificata per vizio di omessa pronuncia per le ragioni meglio esplicitate in premessa, ed in particolare: a) sulla mancata pronuncia in ordine all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
b) sulla mancata pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado da (punto 4a delle conclusioni della Parte_1 comparsa di costituzione) laddove la stessa richiedeva di accertare e dichiarare che l' ha il dovere, nell'ambito delle indicazioni/prescrizioni della regione CP_1
, di attivare il procedimento di dismissione dello stabilimento di che CP_1 trattasi, in vendita o in affitto, in favore della convenuta e come dalla stessa richiesto;
c) sulla mancata pronuncia in ordine alla declaratoria di inammissibilità e nullità delle domande svolte in primo grado da anche per esorbitanza dei CP_1 poteri e comunque con condanna in solido unitamente alla , stanti CP_2
i doveri di sorveglianza ed i poteri di indirizzo dell'Ente Locale;
3) Riformare la sentenza di primo grado n. 209/2022 (R. G. 4209/2016) emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 08.02.2022, depositata in cancelleria in pari data, non notificata, nei termini di cui al presente atto di appello, rigettando al contempo la domanda proposta da in quanto nulla, inammissibile, CP_1 infondata, non fondata e comunque prescritta;
4) dichiarare non dovuta alcuna somma in favore di da parte di CP_1
a titolo di canoni concessori per le motivazioni sopra indicate Parte_1
e comunque per l'abuso del diritto da parte dell'Agenzia; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermata la dovutezza degli oneri concessori, in applicazione dell'art. 2948 c.c., dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione dei canoni dal dicembre 2011 a ritroso;
5) accertare e dichiarare che l' ha il dovere, nell'ambito delle CP_1 indicazioni/prescrizioni della , di attivare il procedimento di CP_2 dismissione dello stabilimento di che trattasi, in vendita o in affitto, in favore di e come dalla stessa più volte richiesto;
Parte_1
6) Condannare parte appellata, in solido con la , a CP_2 corrispondere a tutte quelle somme, maggiorate per interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria, dovute alla Cooperativa per addizioni, miglioramenti, spese per conservazione, custodia, ripristini e riparazioni per qualsivoglia titolo,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 sia in ordine al fondo, sia in ordine alle costruzioni ivi esistenti. In via gradata, ordinare il pagamento di dette somme anche a titolo di arricchimento illecito ex art. 2041 c.c. 7) Revocata la condanna alle spese pronunciata in primo grado, condannare le appellate e , in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore di delle spese, diritti ed onorari di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”. CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA : CP_2
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello proposto da e, per Parte_1 Parte_1 Pt_1
l'effetto, voglia confermare in toto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA A.R.S.I.A.L:
“rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi CP_1 tutti esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sent. 209/2022 di primo grado emessa dal Tribunale di Civitavecchia oltre agli interessi maturati. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 07.09.2022,
[...] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Civitavecchia, n. 209/2022, pubblicata in data 08.02.2022, non notificata, che ha accolto le richieste della Controparte_1
, condannando la
[...] Parte_2
a rilasciare il complesso immobiliare sito nel Comune di
[...]
Tarquinia, in località Tartaglia, foglio 67, particelle 37 e 38/p con lo stabilimento distinto al Catasto al foglio, foglio 67, particelle 366, 367 sub. 1 e 2, 368, 369, 370, 371, 372, 373 e a pagare € 347.054,86, oltre interessi al tasso legale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento per un anno o frazione di un anno a decorrere dal mese di settembre dell'anno successivo a quello in cui il risarcimento si riferisce e fino all'effettivo pagamento, nonché ulteriori € 1.855,91 per ciascun mese di occupazione da marzo 2022 all'effettivo rilascio, sempre in favore della Con il rigetto della domanda risarcitoria proposta CP_1 dall' e della domanda riconvenzionale promossa dalla , CP_1 Parte_3 condannata altresì a rifondere le parti delle spese processuali. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione col quale la ha convenuto davanti al Tribunale di Civitavecchia CP_1 la esponendo che: Parte_1
- L - per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel CP_1 Controparte_1
è stata istituita con L.R. 10.01.1995, n. 2, così come modificata dalla L.R. CP_1 13.06.2003, n. 15, per “lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale”. L' è “un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, CP_1 dotato, nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale” (art. 1, co. 3), disponendo di “un patrimonio immobiliare e mobiliare (…), ivi compresi i beni della riforma fondiaria,… utilizzati secondo le direttive impartite all' dalla Giunta CP_1 regionale (…)” (art. 12);
- con deliberazione n. 184 CS/0131 del 03.03.1978 la AL (l'odierna ha CP_1 autorizzato la formalizzazione della concessione amministrativa a favore della
, avente ad oggetto gli immobili precedentemente identificati, Parte_3 comprensiva dei macchinari e delle altre pertinenze, per “la durata di 1 anno, tacitamente rinnovabile”;
- In esecuzione di tale delibera, con atto rep. n. 20/79 del 03.09.1979 a firma del Presidente dell'Ente sono stati dati in concessione alla il Parte_4 terreno suddetto, della superficie di ha 2.90.70, e il compendio immobiliare in corso di realizzazione su tale terreno, costituente lo stabilimento enologico sopra indicato, nel quale sono stati anche ricompresi macchinari, impianti, attrezzature, infissi e mobili, tutti forniti dall'Ente (oggi alla predetta Cooperativa concessionaria, fissando la CP_1 durata della concessione in due anni, senza disporre una clausola di rinnovo tacito alla scadenza del termine, e con un canone provvisorio di lire 5milioni annui (“ £ 5.000.000 (Lire cinquemilioni), da pagarsi posticipatamente entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza di ciascun anno. Le scadenze operano di pieno diritto senza bisogno di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto ed avviso” (art. 2);
- con le delibere 361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994, nelle cui premesse si legge che “le clausole dei vigenti contratti di concessione amministrativa, di cui alle deliberazioni n. 293/C del 26 luglio 1974 e n. 393/C del 29 ottobre 1974 (…) si presentano penalizzanti sotto il profilo dell'ammontare del canone, ancorato al 90% delle rate di ammortamento dell'eventuale prezzo di cessione dell'impianto, prezzo che per tali impianti si presenta molto oneroso”, il canone di concessione è stato fissato in £ 43.122.471 annui (corrispondenti a € 22.270,90 odierni) e le opere di manutenzione straordinaria sono state poste a carico della concessionaria, oltre a quelle di manutenzione ordinaria già a carico di questa;
- con la nota del 9.9.2002 in relazione al canone così determinato in € CP_1 22.270,90, ha invitato la 'a conguagliare gli importi per il biennio 3.9.200- Pt_1 3.0.2002', considerato un debito di € 39.377,23, detratti gli acconti versati di € 5.164,57, corrispondenti al canone stabilito con la concessione;
- in data 10.07.2014, con la nota 5541/2014, l'Ente ha provveduto a diffidare la al rilascio dell'immobile, contestando la scadenza del termine non Parte_1 rinnovabile dell'atto di concessione, e dunque la detenzione sine titulo, e comunque la risoluzione del rapporto sia per l'omessa corresponsione dei canoni di concessione (art. 3) sia per il mutamento di destinazione d'uso, attesa l'apertura di un punto di commercializzazione dei prodotti vinicoli (art. 10) della concessione;
- si è opposta integralmente alla diffida, deducendo il rinnovo Parte_1 tacito della concessione e contestando sia il mancato pagamento (considerate le migliorie realizzate a proprie spese) sia il mutamento di destinazione e contestualmente la volontà, già manifestata in precedenza, di voler acquistare l'immobile o di continuare a detenerlo in concessione;
- con raccomandata r.r. in data 16.07.2016, considerato l'esito negativo di numerosi tentativi di risoluzione bonari della controversia, l'Ente ha nuovamente diffidato la a rilasciare immediatamente l'immobile, con il pagamento della Parte_3 somma di € 235.700,36 a titolo di indennità di occupazione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 Tanto premesso , ha introdotto il giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Civitavecchia, convenendo la per ottenere il rilascio degli immobili Parte_3
e la condanna al pagamento dell'indennità dell' occupazione protrattasi oltre la scadenza della concessione.
La costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3 la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e il difetto di legittimazione attiva dell'Ente, in quanto spettante alla CP_2
quale titolare del diritto di disporre e disciplinare le modalità di alienazione
[...] del bene oggetto di causa, chiedendo di essere autorizzata e a chiamare in causa la CP_2
Nel merito ha eccepito che:
-la concessione si è tacitamente rinnovata ogni anno successivo alla scadenza;
non è debitrice nei confronti di poiché non è mai Parte_1 CP_1 stato convenuto un corrispettivo diverso da quello iniziale, sicché la somma richiesta è priva di qualsiasi supporto probatorio, mentre invece la Cooperativa sarebbe creditrice dell'Ente per l'importo di € 205.000,00, come dallo stesso riconosciuto;
- in ogni caso il credito di sarebbe prescritto. CP_1
In via riconvenzionale, la Cooperativa ha chiesto di condannare ad CP_1 avviare la procedura di dismissione del bene in suo favore, in quanto doverosa in ragione delle finalità istituzionali dell'Ente, e dell'attività svolta dalla Cooperativa. In secondo luogo, ha chiesto di condannare la parte attrice, in solido con la al pagamento delle somme dovute per la gestione dell'immobile, CP_2 maggiorate per interessi e rivalutazioni, nonché, in via gradata, a titolo di arricchimento illecito. In ogni caso, ha chiesto di ritenere il possesso degli immobili sino al pagamento delle indennità. La si è costituita contestando la propria legittimazione CP_2 passiva, ma nel merito aderendo alle richiesta di CP_1
Respinte le richieste istruttorie di prove orali, acquisiti i documenti allegati dalle parti ed espletata una CTU, il Tribunale di Civitavecchia ha così deciso:
“condanna la a rilasciare, libero Parte_2 da persone o cose, all' Controparte_1
il terreno censito al
[...]
Catasto Terreni del Comune di Tarquinia, foglio 67, particelle 37 e 38/p e lo stabilimento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tarquinia, foglio 67, particelle 366, 367 sub. 1 e 2, 368, 369, 370, 371, 372, 373, nonché macchinari, impianti, attrezzature, infissi e mobili di proprietà dell'attrice e presenti sugli e negli immobili da restituire;
condanna la a pagare all' Parte_2 [...]
Controparte_1
la somma di € 347.054,86
[...]
(trecentoquarantasettemilacinquantaquattro/86), oltre interessi al tasso legale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento per un anno o frazione di un anno a
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 decorrere dal mese di settembre dell'anno successivo a quello in cui il risarcimento si riferisce e fino all'effettivo pagamento, nonché ulteriori € 1.855,91 per ciascun mese di occupazione da marzo 2022 all'effettivo rilascio;
rigetta nel resto la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_2
condanna la a
[...] Parte_2 rimborsare all CP_1 [...]
le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 796,98 per spese esenti ed € 12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Parte_2
le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre CP_2 rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico della Parte_2 le spese di c.t.u., già liquidate con decreto in data 12.04.2019”.
[...]
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha accertato la intervenuta scadenza della concessione sin dal 1981, in quanto la clausola di rinnovazione tacita, inserita nella delibera avrebbe un'efficacia meramente interna, mentre invece il rapporto è regolato dalla concessione. Il Tribunale ha comunque precisato che, anche ammettendo il rinnovo tacito della concessione, il contratto si sarebbe risolto in forza dell'art. 3 dello stesso, a causa dell'omesso pagamento dei relativi canoni. Quanto all'indennità di occupazione, ritenuta la prescrizione decennale, il Tribunale ha considerato l'effetto interruttivo della prescrizione a decorrere dalla raccomandata di diffida del 16.7.2016. Le conclusioni della CTU non sono state accolte in ordine alla qualificazione delle opere eseguite dalla Cooperativa, che il Tribunale di Civitavecchia ha definito opere di straordinaria manutenzione e non migliorie, pertanto escludendo alcun diritto di rimborso a favore della concessionaria. Né è stato utilizzato il valore di libero mercato del canone di locazione del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione. Rispetto alla costruzione adibita a punto vendita di prodotti enologici, dopo aver accertato che non configura un abuso edilizio, il Giudice ha comunque stabilito che non fosse compatibile con l'originaria destinazione d'uso dell'immobile, condannando la convenuta alla rimozione della stessa a sue spese. La ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone Parte_1 la riforma, sulla base di otto motivi. Tanto tanto la , costituitesi con distinte comparse, CP_1 CP_2 hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 07.03.2024 con la concessione dei termini di legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di nullità opposte dall'appellante nei motivi primo e sesto. Con il primo motivo la deduce Omessa pronuncia Parte_3
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 per Erroneità della sentenza per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex d. lgs. 28/2010 e successive modifiche: improcedibilità della domanda giudiziale;
mentre con il sesto motivo lamenta l'omissione di pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale sub a) (Accertare e dichiarare che l' ha il dovere, CP_1 nell'ambito delle indicazioni/prescrizioni della , di attivare il CP_2 procedimento di dismissione dello stabilimento di che trattasi, in vendita o in affitto, in favore della convenuta e come dalla stessa richiesto).
Ambedue i profili di nullità per omessa pronuncia del giudice di primo grado non sono fondati.
Circa il primo motivo, risulta dagli atti che la convenuta nel giudizio di primo grado ha sollevato l'eccezione di improcedibilità del giudizio, per omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, e che la decisione circa l'eccezione sollevata sia stata rinviata dal giudice alla decisione di merito. Il fatto che la sentenza impugnata non faccia menzione della questione non comporta l'omissione di pronuncia, poiché equivale ad un implicito rigetto della relativa eccezione.
Rigetto che questa Corte condivide, atteso che l'invocato art. 5 della l. n. 28/2010 elenca materie (locazioni, diritti reali espressamente richiamate dall'appellante), che soltanto attraverso una interpretazione estensiva possono essere applicate al caso in esame, nel quale si verte in un contenzioso avente ad oggetto una concessione amministrativa. Orbene, l'elenco delle materie per le quali è previsto il necessario ricorso alla mediazione non può essere ritenuto come meramente esemplificativo con la possibilità di una applicazione estensiva, posto che la previsione di una condizione di procedibilità dell'azione presuppone una regola di tassatività delle controversie che vi sono indicate.
Nel sesto motivo, la denunciata omissione concerne il primo capo della domanda riconvenzionale avanzato dall'appellante in primo grado. In questo caso, la pronuncia è espressamente data nel quarto capo della sentenza impugnata con un esplicito rigetto della domanda riconvenzionale. La denunciata omissione, pertanto, si appunta sulla carenza di motivazione. In realtà, la sentenza nel richiamare i compiti dell' in relazione al patrimonio immobiliare di cui è titolare CP_1 (capo 2.) riporta espressamente “La ha emanato il Regolamento CP_2 CP_1 20.05.2009, n. 7, che disciplina l'alienazione e la gestione dei beni di proprietà di
Con riguardo alla prima, tale regolamento prevede che: “Possono essere CP_1 oggetto di alienazione i beni immobili” (art. 10); e che: “E' riconosciuto, altresì un diritto di prelazione a favore di coloro che abbiano la detenzione dei beni immobili da alienare (…) sempre che essi siano in regola con i pagamenti dei canoni e non vi siano controversie in atto di qualsiasi natura” (art. 11).. . Il richiamo a tale norma vale ad escludere il diritto della di cui il giudice di primo grado ritiene la Parte_3 inadempienza rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni, a pretendere il trasferimento, a titolo di proprietà o di altro diritto di godimento, dello stabilimento già oggetto di concessione, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale, senza incorrere in alcuna previsione di nullità. Considerando anche nel merito, il sesto motivo di appello, questa Corte condivide la soluzione di rigetto del Tribunale di Civitavecchia. Ciò anche in considerazione della incoercibilità della pretesa dismissione del bene da parte dell'Ente proprietario, per quanto questa possa configurare un esito coerente con la finalità della concessione del 3.9.1979 esplicitata anche nella delibera del 3.3.1978, resa 'a titolo sperimentale e di collaudo anche per valutare gli effetti dell'attività del nuovo impianto nei confronti sia della produzione della zona di influenza del centro di vinificazione sia della gestione della cantina sociale' . In definitiva una attività frutto di una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa di vigilanza e di sviluppo, che , in assenza di atti r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 prodromici e vincolati alla definizione – posto che dagli atti risulta il mancato riscontro alle richieste della e alla trattative che ne sono seguite-, non possono Parte_1 essere giustiziabili davanti al giudice ordinario. 2. Con il secondo motivo di appello, la denuncia Erronea Parte_1 valutazione della documentazione. Sul tacito rinnovo della concessione in favore di
Parte_1
Il primo profilo interessato dal secondo motivo di appello riguarda il punto 6 della sentenza, nella parte in cui esclude il rinnovo tacito del rapporto concessorio, escludendo l'efficacia inter partes della delibera 184CS/1031 del 3.3.1978 che conteneva una clausola di tacita rinnovazione e che, in ragione della sovraordinazione dell'atto pubblico rispetto a quello privato, dovrebbe spiegare effetti anche in mancanza di una analoga previsione contenuta nell'atto di concessione. Il secondo profilo censura la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'affermare che le successive deliberazioni dell'Ente del 1994
(361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994), sono direttamente applicabili, mentre la delibera del 1978 contenente la clausola di rinnovo tacito, non è stata considerata applicabile al caso di specie.
Il terzo profilo di contestazione riguarda il punto 11 della sentenza, dal quale si dedurrebbe che la richiesta del pagamento dei canoni concessori dopo una lunga inerzia da parte dell'Ente configurerebbe un abuso del diritto, posto che, ammettendo che la concessione sia spirata nel 1981, l'Ente si sarebbe attivata oltre trentacinque anni dopo per rientrare nel possesso dei beni, pur dimostrando una pregressa volontà, anche implicita, di voler proseguire il rapporto.
Infine, rispetto al punto 13 della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, e sulla risoluzione di diritto del rapporto concessorio, in conseguenza dell'omesso pagamento dei canoni, la sentenza impugnata avrebbe applicato un principio di inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., con riguardo all'accertamento dell'inadempimento della Parte_1
Con riguardo al profilo del secondo motivo di impugnazione relativo alla tacita rinnovazione della concessione, la sentenza impugnata così argomenta: “ Con l'atto di concessione, la durata della concessione era fissata in due anni (art. 1) e non prevedeva il tacito rinnovo. La deliberazione n. 184 CS/0131 del 03.03.1978, con cui era stata disposta la concessione alla Cooperativa convenuta, recava nel dispositivo "la durata di 1 anno, tacitamente rinnovabile". Vi è dunque difformità tra l'atto deliberativo dell'Ente e l'atto di concessione. Il rapporto tra le parti è “però regolato esclusivamente dalla concessione, e quindi dall'atto rep. n. 20/79 del 03.09.1979. Ne consegue che parte attrice non può invocare, al fine di affermare il tacito rinnovo di anno in anno del rapporto concessorio, la diversa previsione dell'atto deliberativo all'Ente, che ha efficacia esclusivamente interna a tale soggetto giuridico…In ragione della natura di diritto pubblico del rapporto tra le parti non assume rilevanza che, nella corrispondenza tra le parti, e segnatamente dalle stesse note inviate dall' alla CP_1
la prima ritenga, ancora nel settembre del 2002, in essere il Parte_1 rapporto concessorio tra le parti e, pertanto, comunichi all'odierna convenuta la misura del canone da corrispondere (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice). In altri termini, non assume rilevanza il comportamento concludente delle parti, essendo necessario un atto di rinnovo, che non è stato anche solo allegato dalle parti, e segnatamente da parte convenuta, la quale – come si è detto – ha invocato il rinnovo tacito previsto dalla delibera n. 184 CS/031 del 03.03.1978.”
Questa Corte condivide le motivazioni in diritto ed in fatto esposte nella sentenza impugnata, che non sono smentite dalle opposte deduzioni della parte appellante. Non è
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 ravvisabile un rapporto di sovraordinazione tra la delibera dell'Ente, espressiva della determinazione della parte pubblica in relazione alla concreta realizzazione delle sue finalità istituzionali, e l'atto di concessione che regola il rapporto concessorio con la
Alla delibera dell'Ente potrà eventualmente farsi ricorso per dipanare Parte_1 eventuali dubbi interpretativi circa le disposizioni dell'atto di concessione, ma certamente non potrà essere integrativa e/o sostitutiva del regolamento della concessione. Del resto , la clausola di rinnovazione tacita è funzionale alla stabilizzazione di un rapporto, laddove la concessione, peraltro in accordo con le indicazioni della precedente delibera del 1978, si caratterizza per la sua temporaneità, in coerenza con la natura sperimentale e di collaudo dello stabilimento, in vista di una futura dismissione dei beni da parte dell'Ente, funzionale allo sviluppo del settore vinicolo interessato.
Pertanto, sotto questo profilo, il motivo di appello non è fondato e deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui esattamente dispone '…In considerazione di quanto si è detto sopra circa la durata della concessione e della mancata previsione di tacito rinnovo, nonché in mancanza di prova di un avvenuto rinnovo con atto dell'Ente, si deve ritenere che la concessione alla sia venuta meno già dopo i primi due anni di durata …' , ossia nel Parte_1 settembre del 1981.
3. Analoga valutazione di non fondatezza riguarda il profilo di impugnazione compreso nel secondo motivo di appello, relativo al punto 11 della sentenza, dal quale si deduce che la richiesta di rilascio dell'immobile e di pagamento dei canoni concessori dopo una lunga inerzia da parte dell'Ente configurerebbe un abuso del diritto, posto che, ammettendo che la concessione sia spirata nel 1981, l'Ente si sarebbe attivato oltre trentacinque anni dopo per rientrare nel possesso, pur dimostrando una pregressa volontà, anche implicita, di voler proseguire il rapporto. Nell'argomentare tale profilo di impugnazione si richiama ad un Parte_1 isolato precedente della Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 14.6.2021 n. 16743), che, in tema di locazione di immobili urbani ha affermato che 'integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato, in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonché dal dovere negativo di "neminem laedere" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.'. Tale principio, peraltro molto ridimensionato nell'applicazione concreta da numerose pronunce successive ( tra le più recenti, Cass., sez. III, 26.4.2024 n. 11219) non è applicabile al caso in esame e non solo per la sussistenza di un rapporto diverso dalla locazione, ancorché ad esso assimilabile per la natura delle prestazioni corrispettive in oggetto. Non è applicabile soprattutto, in questo caso, poiché l'asserita inerzia della pubblica amministrazione non riguarda tanto l'esecuzione delle prestazioni dedotte, posto che nel 2002 l' ha con una propria nota invitato ad CP_1 Parte_1 adeguare il canone, quanto il mancato esercizio della disdetta della concessione allo scadere del termine biennale. Ma tale condotta non può integrare una implicita remissione dei poteri esistenti in capo all'Ente per due ordini di ragioni: in primo luogo,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 perché come risulta dall'atto di concessione, il rapporto in essere è funzionale alla realizzazione di un esito (dismissione dello stabilimento per vendita o per affitto) che, qualora si fosse ottenuto, con reciproca soddisfazione economica, avrebbe potuto essere successivamente regolato e ratificato;
in secondo luogo, perché la natura pubblica dell'Ente così come non consente di qualificare la condotta implicita dello stesso come rinnovo tacito del contratto concessorio, allo stesso modo non consente di ricavare dalla condotta omissiva in relazione al diritto di disdetta l'espressione di una rinuncia alla facoltà, che deve essere esercitata con i requisiti formali richiesti. Pertanto, il ritardo nella diffida a rilasciare l'immobile e a far valere l'inadempimento del pagamento da parte del concessionario non può ingenerare un affidamento nel privato, comunque soggetto al potere discrezionale di dismissione del bene al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. Tanto più nel caso in esame, in cui anche l'appellante dà atto di trattative intercorse tra le parti al fine di superare le difficoltà economiche della e che, tra l'altro, hanno portato l'Ente anche ad acquisire una Controparte_3 parte rilevante (47%) del capitale sociale.
4. Al contrario merita accoglimento il profilo del secondo motivo di appello che censura la contraddizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'affermare che le successive deliberazioni dell'Ente del 1994 (361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994), sono direttamente applicabili, mentre la delibera del 1978 contenente la clausola di rinnovo tacito, non è stata considerata applicabile al caso di specie.
Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, con le quali questa Corte condivide la sentenza impugnata nella parte in cui esclude il rinnovo tacito della concessione, fissandone l'estinzione allo scadere del termine biennale, non può avere fondamento la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata nei punti 7 e 8. Le due delibere citate del 1994 che rideterminano il canone di concessione in € 22.270,90 annui e pongono a carico del concessionario oltre alle opere di manutenzione ordinaria anche le opere di straordinaria manutenzione, in quanto applicabili “alle clausole dei vigenti contratti di concessione amministrativa, di cui alle deliberazioni n. 293/C del 26 luglio 1974 e n. 393/C del 29 ottobre 1974 (…)”, non hanno efficacia nei confronti della
[...]
Infatti, benché nell'atto di concessione il corrispettivo viene determinato Parte_1 nella misura provvisoria di Lire 5.000.000 annui, come indicato nella delibera n. 181/CS/0131 del 13.03.1979, con la precisazione che “Il canone sarà fissato in misura definitiva allorquando sarà determinato il prezzo di riscatto dell'impianto”… e che
“La concessione sarà regolata dai patti e dalle condizioni previste nello schema di atto allegato alla deliberazione n. 293/C del 26 luglio 1974”, al momento di approvazione delle delibere del 1994, tali clausole non sono più vigenti nel rapporto tra
[...]
e essendo decorso il termine biennale di scadenza della concessione che Parte_1 CP_1 lo ha regolato sino a tutto il mese di agosto 1981.
Pertanto, nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti di Controparte_4 sulla base di queste delibere, né con riferimento ai canoni né con riferimento alla CP_1 suddivisione della responsabilità per le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie.
Pertanto, ancorché posta in via subordinata dalla sentenza che accerta la risoluzione del rapporto concessorio sulla base della decorrenza del termine biennale di concessione, non può affermarsi la risoluzione del rapporto concessorio in applicazione dell'art. 3 (mancato pagamento dei canoni) e dell'art. 11 (mutamento di destinazione di uso dell'immobile). Dall'accoglimento di tale profilo di impugnazione, per la accertata contraddittorietà della sentenza impugnata, con riguardo alla natura delle prestazioni esigibili da CP_1 nei confronti di limitate a quelle dedotte nell'atto di concessione del Parte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 1979 e non più vigenti dopo il 1981 per la scadenza del termine biennale, discende l'assorbimento del quarto profilo del secondo motivo di impugnazione relativo alla pretesa applicazione di un principio di inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., con riguardo all'accertamento dell'inadempimento della
[...]
dal momento che tale inadempimento al quale verrebbe collegata la Parte_1 risoluzione di diritto del rapporto concessorio, non sarebbe rilevante nel giudizio, attesa la inefficacia della clausola fissata nell'art.3 in relazione a prestazioni stabilite successivamente alla scadenza del rapporto (punto 13 della sentenza impugnata).
5. Ragioni di ordine logico impongono di considerare il quarto motivo di impugnazione con il quale si deduce la mancata prova del danno da parte dell' in CP_1 ordine al risarcimento del danno. Errore di diritto. L'appellante contesta il punto 19 della sentenza, rilevando che l'Ente avrebbe dovuto provare la concreta intenzione di mettere a frutto l'immobile, finalità impedita dall'occupazione senza titolo di Pt_1 posto che il danno da occupazione non potrebbe sussistere in re ipsa e non può coincidere con il semplice evento occupazione, dovendosi, invece, dare prova del danno-conseguenza. Laddove, in particolare, il documento nr. 17 richiamato dal Giudice del Tribunale è inconferente al caso di specie, non mostrandosi in esso alcun interessamento diretto ed attuale al compendio immobiliare di proprietà da parte CP_1 di altri soggetti.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati. La pretesa dell' di ottenere la condanna della al Parte_5 Parte_1 pagamento di una somma a ristoro dell'occupazione protratta oltre la scadenza della concessione, deve essere inquadrata e definita secondo il parametro dell'art. 1591 c.c..
Ed invero, forma oggetto di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di mancata riconsegna dell'area demaniale alla scadenza della concessione non rinnovata o revocata, trova applicazione l'art. 1591 c.c., in quanto espressione di una regola applicabile a tutti i contratti nei quali sia convenuta l'utilizzazione di un bene in cambio di un corrispettivo, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene pur essendo venuto meno il titolo che lo legittima (Cass., sez. II, 31.7.2019 n.20708; Cass., sez. I, 5.5.2011 n. 9977; Cass., sez. I,29.22.2000
n. 15301). Peraltro, tale ricostruzione è perfettamente coerente con la domanda agita da nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Civitavecchia, ove ha chiesto, oltre CP_1 alla condanna al rilascio del ben oggetto di concessione, 'la condanna al pagamento delle indennità di occupazione maturate a far data dal 31.8.1981,..', senza avanzare alcuna domanda in relazione all'eventuale maggior danno che da tale occupazione fosse derivato. Tale interpretazione supera tanto la sentenza impugnata tanto il motivo di appello che la censura, nella parte in cui argomenta sulla natura della prova necessaria ad accertare la sussistenza del danno risarcibile in conseguenza dell'occupazione illegittima. Infatti, poiché l'occupazione di non deriva da una Parte_1 acquisizione sin dall'origine illegittima, bensì da una detenzione qualificata dal titolo concessorio non rinnovato alla scadenza, deve trovare applicazione l'art. 1591 c.c., in virtù del quale il ristoro si determina sulla base del regolamento delle prestazioni dedotte nella concessione, di cui il canone rappresenta il termine più attendibile di commisurazione quantitativa del danno. Come rilevato, infatti, la disposizione dell'art. 1591 c.c., è espressione di un principio che la giurisprudenza di legittimità reputa riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo e dunque anche in materia di concessione, allorché l'occupazione dell'area e del bene prosegua anche dopo la scadenza della concessione a cui non sia seguito il rinnovo (Cass, sez, I, 5.5.2011 n. 9977). Si tratta di una determinazione legale r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 11 del danno conseguenza del protrarsi dell'occupazione, diverso dal maggior danno, che, nel caso in esame, non è stato oggetto di domanda e rispetto al quale, in ogni caso, non costituisce prova idonea il documento n.17 allegato da parte appellata a provare la concreta possibilità di di concedere i beni in concessione ad altri soggetti, nella CP_1 indisponibilità di ad accogliere la proposta transattiva sottesa alla Parte_1 dismissione.
Pertanto, a prescindere dalla diversa premessa in diritto, è pienamente condivisibile la decisione, nella parte in cui afferma che “..Nel caso in esame, dunque, in misura corrispondente del canone concessorio che sarebbe stato dovuto dalla
[...] qualora il rapporto si fosse protratto ovvero qualora il terreno e lo Parte_1 stabilimento fossero stati concessi in concessione a un altro soggetto”.
E' viceversa censurabile la sentenza del Tribunale di Civitavecchia nella parte in cui nel quantificare il danno per ritardata restituzione del bene, reputa adempiuto l'onere probatorio da cui è gravato l'Ente “tenuto conto delle deliberazioni dell'Ersial del 1994 sopra riportate, che hanno determinato la misura del canone in € 22.270,90 annui”, aderendo alla domanda spiegata dall'Ente medesimo. L'inidoneità probatoria di tali atti risulta sotto almeno tre profili. Il primo e assorbente attiene al fatto che nel momento in cui furono adottate le delibere il rapporto concessorio non era più in corso da circa tredici anni, essendo spirato per mancata rinnovazione nel 1981, come deduce secondo una CP_1 ricostruzione accolta dal Tribunale di Civitavecchia e condivisa da questa Corte. Come già rilevato nelle premesse delle delibere 361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994, che delimitano l'oggetto delle delibere medesime si fa rinvio alle “… clausole dei vigenti contratti di concessione amministrativa, di cui alle deliberazioni n.
293/C del 26 luglio 1974 e n. 393/C del 29 ottobre 1974 (…)”. Dunque non possono essere incise da tali delibere le clausole dell'atto di concessione del 3.9.1979, atto non più vigente, ancorché adottato in attuazione della delibera n. 184 CS/0131 del 03.03.1978, che a sua volta conteneva un richiamo alla deliberazione n. 293/C del 26 luglio 1974 ai fini della determinazione del canone. Il secondo profilo riguarda la natura dell'atto a cui si imputa la determinazione del canone, ossia un atto unilaterale in relazione al quale l'Ente ha provato soltanto la comunicazione alla con la nota del 9.9.2002 (doc. 7 del fascicolo di Parte_1 primo grado), senza la prova della partecipazione della concessionaria alla determinazione del canone, in modifica di quanto convenuto nell'atto di concessione ovvero in sede di novazione del rapporto precedente. Si tratta , quindi, di un atto che prova la richiesta dell'Ente concedente in relazione al canone, non già la vigenza del canone nel rapporto tra le parti in causa.
Il terzo profilo evidenzia la totale inadeguatezza della prova con riguardo alla precisa quantificazione del canone. Ed invero, l'importo comunicato a Parte_1 con la nota del 9.9.2002 si assume frutto di un conteggio legittimato dalla delibera del
1994, ma del quale non viene offerto alcun elemento di valutazione. La delibera n. 361/CS1994 del 28.6.1994 richiama la delibera n. 293/C del 26 luglio 1974 che, nell'autorizzare la concessione in favore di cantina disponeva Parte_1 che il canone venisse fissato in misura provvisoria, 'fermo restando che successivamente.. l'entità del canone a norma delle citate deliberazioni, sarà ragguagliato in misura pari al 90% della rata annuale di prezzo quale risulterebbe nell'ipotesi di cessione.' Tali parametri, peraltro confermati dalla delibera n. 200/C dell'8.11.1985, non prodotta in atti, la delibera del 1994 reputa che 'si presentano penalizzanti sotto il profilo dell'ammontare del canone, ancorato al 90% delle rate di ammortamento dell'eventuale prezzo di cessione dell'impianto, prezzo che per tali
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 12 impianti si presenta molto oneroso”. Pertanto, se ne dispone 'la riduzione percentuale nella misura del 40% ' ovvero ai sensi della delibera n. 639/CS del 28.12.1994, di integrazione della precedente delibera, 'in misura non inferiore all'importo complessivo degli oneri fiscali che saranno a carico dell'Ente a norma delle vigenti disposizioni di legge'. Si tratta, pertanto, di un intervento di riduzione del canone di concessione a fini di alleggerimento dei costi che gravano sui concessionari. La comunicazione del 9.9.2002, senza giustificare i conteggi disposti sulla base di tali delibere, richiede a
[...] un importo che, oltre a non essere concordato come sopra rilevato, appare Parte_1 indeterminato nei suoi presupposti, e comporta non una riduzione, bensì una moltiplicazione a più del quadruplo del canone provvisorio stabilito nella concessione. In definitiva, l'importo a cui è ragguagliato l'ammontare del risarcimento per ritardata restituzione, appare fondato su una delibera che non ha efficacia nel rapporto tra le parti, in quanto successiva alla scadenza della concessione, nonché stabilita unilateralmente dall'Ente sulla base di conteggi non evidenziati dagli atti del giudizio. Come tale inidonea a costituire parametro di alcuna prova, ancorché presuntiva. Ciò posto, altrettanto indeterminato appare il conteggio proposto dall'appellante sulla base del valore catastale, sulla base di una disposizione, art. 21 in relazione agli artt. 16 e 17 del reg. del 20.5.2009 n. 7, non applicabile al caso in esame, in quanto riferito alla regolarizzazione funzionale alla concessione o alla locazione del bene. Ed invero, nella controversia in oggetto il canone è misura della determinazione di un danno verificatosi e non già di una futura stabilizzazione del rapporto.
Fermo il criterio utilizzato dalla sentenza impugnata, che indica, del tutto ragionevolmente, il canone quale termine più attendibile di commisurazione quantitativa del danno, nel pieno rispetto dell'art. 1591 c.c., deve ritenersi che a fronte della inadeguatezza e indeterminatezza, per le ragioni esposte, del canone stabilito con le delibere 361/CS1994 del 28.6.1994 e 639/CS/1994 del 28.12.1994 , e comunicato a con la nota 9.9.2002, il parametro di commisurazione valido è Parte_1 rappresentato dal canone stabilito dalla concessione del 3.9.1979 e applicato sino al
1981, ovvero lire 5 milioni annui pari ad attuali € 2.580,00, ancorché tale canone fosse stato pattuito come 'provvisorio', in mancanza della valida prosecuzione del rapporto concessorio, da cui sarebbe potuto discendere un legittimo adeguamento efficace tra le parti.
6. Con il terzo motivo relativo alla eccezione di prescrizione, la ha Parte_3 contestato i punti 14-18 della sentenza, deducendo che il Giudice avrebbe erroneamente applicato il termine di prescrizione ordinario, sul presupposto che il risarcimento dovuto derivi da violazione di norme contrattuali e non extracontrattuali, laddove, viceversa, l'occupazione sine titulo realizzerebbe un illecito ex artt. 2043 e 2948, comma 1 n. 4, c.c., dovendosi quindi applicare il termine ridotto quinquennale con riferimento alle prestazioni periodiche, che, con riferimento alle prestazioni periodiche, inizia a decorrere dal momento in cui l'illecito diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile. Il motivo non è fondato.
Come sopra più volte rilevato, anche con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass., S.U., 17.7.2001 n. 9652¸Cass., sez. I,29.22.2000 n. 15301) nel caso in esame è pienamente operativa l'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c., la quale si giustifica, costituendo tale norma espressione di una regola applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, anche nell'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo.
Ne consegue che tale inquadramento non giustifica affatto la applicazione del termine r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 13 quinquennale di prescrizione. “E in effetti, esclusa l'applicabilità nella specie dell'art. 2947 cod. civ., comma 1 stante la natura contrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1591 cod. civ. per la mora nell'adempimento dell'obbligo di riconsegna, non può neppure applicarsi l'art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 3, che si riferisce ai corrispettivi del godimento della cosa, non già al risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento suddetto. Si che non può non pervenirsi alla conclusione che il termine prescrizionale da applicare all'azione risarcitoria in esame sia quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.(Cass., sez. VI-III, 6.12.2021 n. 38588 ; Cass., sez. I, 5.5.2011 n. 9977).
Ciò posto, la sentenza impugnata va confermata anche in relazione alla decorrenza del termine decennale di prescrizione. Al riguardo, il Tribunale di Civitavecchia rileva che '..con raccomandata a.r., ricevuta dalla Cooperativa convenuta in data 16.07.2016, l' ha chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione alla CP_1 [...]
… così facendo, ha interrotto il termine di prescrizione relativo al Parte_1 risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo da parte della convenuta del compendio immobiliare già dato in concessione alla stessa. A quanto documentato da parte attrice, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione è stata effettuata dalla proprietaria esclusivamente con la suddetta nota, e non anche in precedenza. In particolare, con la raccomanda a.r. prot. n. 5541/2014 del 10.07.2014 l' si è CP_1 limitata a chiedere il rilascio… In altri termini, con tale nota non viene senz'altro richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione, ma viene rappresentato alla che questo si sarebbe richiesto giudizialmente qualora il compendio Parte_1 immobiliare non fosse stato “bonariamente” rilasciato alla data del 27.08.2014…. Tutto quanto sopra premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nel costituirsi tempestivamente in giudizio è fondata limitatamente al periodo fino al mese di giugno 2006 (compreso) e, conseguentemente, la deve Parte_1 essere condannata a risarcire all' il danno per l'occupazione senza titolo del CP_1 compendio immobiliare sito in Tarquinia, località Tartaglia, e costituito da uno stabilimento enologico e da un terreno con le relative pertinenze,… a decorrere dal mese di luglio del 2006.' .
La riforma della sentenza , per quanto sopra argomentato, riguarda soltanto la misura del canone cui va commisurata l'obbligazione indennitaria dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c., ferma la decorrenza del debito in applicazione del termine prescrizionale.
7. Con il quinto motivo di impugnazione, recante Contestazione delle risultanze della CTU. In particolare, sulla natura commerciale del punto vendita, la
[...] si duole dei punti dal 20 al 26 della sentenza, contestando la qualificazione Parte_1 delle opere realizzate dalla concessionaria e accertate dal CTU. In primo luogo, il punto vendita creato dalla per il quale la sentenza impugnata avrebbe accolto le Pt_1 conclusioni della CTU che lo ha considerato estraneo alla destinazione funzionale dello stabilimento e non già connesso alla natura agricola dell'impresa vinicola. Inoltre, le opere accertate dal CTU (Bonifica e sostituzione della copertura, tettoia metallica posta sul lato nord-est; 2 vasche di raccolta;
Pensilina posta all'ingresso del punto vendita;
Adeguamento della cabina elettrica;
cancello di ingresso) e per le quali l'appellante chiede il riconoscimento dell'importo di € 1.034.965,11, benché qualificate dal consulente come migliorie, per la evidente finalità di implementazione della funzione dell'impresa vinicola, sarebbero immotivatamente considerate dal giudice di primo grado come opere di manutenzione straordinaria e, come tali, non rimborsabili sulla base delle già citate delibere del 1994, e del mutato regolamento della concessione ivi determinato.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 14 Il motivo non può essere accolto e la sentenza sul punto va confermata, ancorché sulla base di una motivazione in parte difforme, in linea con le argomentazioni spese in precedenza in relazione agli altri motivi di appello. Così come è analogicamente applicabile l'art. 1591 c.c., per le ragioni esposte, agli effetti della concessione non rinnovata alla scadenza, deve ritenersi che le opere eseguite dal concessionario anche durante il protrarsi dell'occupazione siano governate dai principi dell'art. 1592 c.c.. Tale inquadramento normativo comporta l'applicazione alla controversia all'esame di una regola che smentisce parte delle argomentazioni della decisione impugnata, pur confermandone il disposto.
Soprattutto, come già osservato in relazione alla valutazione della pretesa rinnovazione della concessione, le delibere del 1994 non possono spiegare efficacia sul rapporto tra e Ne consegue che la qualificazione delle opere Parte_1 CP_1 con manutenzione straordinaria piuttosto che come migliorie non esclude in sé il diritto di rimborsabilità delle opere medesime. Si tratta , infatti, di una modifica del rapporto concessorio – che pone a carico del concessionario oltre alle opere di manutenzione ordinaria anche le opere di manutenzione straordinaria – che non ha efficacia nei confronti di allo stesso modo in cui non si è ritenuta efficace la Parte_1 nuova determinazione del canone, meramente comunicata alla con la nota del Pt_1
9.9.2002.
Dunque, deve applicarsi la disciplina privatistica dell'art. 1592 c.c., rispetto alla quale appare prioritaria la sussistenza del requisito del consenso del locatore. Consenso che, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo
(Cass., sez. III, 6.6.2019 n. 15317). Una presa di interesse ad effetti autorizzatori, da parte del concedente /locatore che deve essere esplicita, pur nella libertà di forme da cui è retto l'atto.
Orbene, nel caso di una parte pubblica la chiara ed inequivoca volontà non può non concretizzarsi in un atto formale, mancando il quale, così come non può presumersi la rinnovazione della concessione oltre il termine di scadenza, non può nemmeno ritenersi il consenso alla realizzazione delle opere innovative. Limite che prevale anche sulla regola dell'art. 1576 e 1577 c.c. in relazione alle opere di manutenzione straordinaria, rendendone pertanto irrilevante la distinzione.
Da tale ricostruzione, coerente con le precedenti considerazioni relative ai motivi di appello esaminati, discende altresì il rigetto dell'ottavo motivo relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova articolati da correttamente respinti Parte_1 dal giudice di primo grado, posto che, contrariamente a quanto assume la parte appellante, la prova testimoniale richiesta ha ad oggetto fatti o atti che richiedono essenzialmente di essere provati documentalmente. Tale è , appunto, il consenso/autorizzazione dell'Ente, la cui natura pubblica esige che la dichiarazione di volontà sia espressa con un atto formale.
8. Infine deve essere respinto il settimo motivo di appello, relativo alla responsabilità della , con il quale l'appellante contesta la sentenza di CP_2 primo grado nella parte in cui accerta il difetto di legittimazione passiva della CP_2 omettendo di valutare i poteri di sorveglianza e di direzione della stessa inerenti l'attività svolta dall'Ente, dalla quale risulterebbe pacifica, nel caso di specie, una responsabilità solidale tra gli enti richiamati.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 15 Anche tale motivo non è fondato, posto che l' è regolato da atti normativi CP_1 che ne affermano la autonomia e che, del tutto correttamente, la sentenza impugnata richiama sin dal suo esordio menzionando la L.R. 10.01.1995, n. 2, così come modificata dalla L.R. 13.06.2003, n. 15, istitutiva dell'Ente. In conclusione, la sentenza impugnata, per quanto sopra argomentato, deve essere riformata esclusivamente con riguardo alla misura del canone cui va commisurata l'obbligazione indennitaria dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c.. 9. Le ragioni della decisione e la parziale riforma della sentenza impugnata determinano la compensazione per la metà delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, per la restante metà poste a carico dell'appellante, la quale deve essere condannata a rifondere l'appellata della metà delle spese di lite, liquidate secondo i parametri corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al sesto scaglione), oltre al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore della terza chiamata.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Civitavecchia, n. 209/2022, pubblicata in data 08.02.2022, non notificata:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante a pagare alla appellata a titolo di ristoro dei danni per ritardata restituzione, ritenuta la CP_1 prescrizione, l'importo di € 2.580,00 annui, a decorrere da luglio 2006 sino alla data del rilascio, oltre agli interessi legali maturati alle singole scadenze;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della metà delle spese processuali, liquidate per il giudizio di primo grado in € 11.248,50, oltre spese forfetarie al 15% , IVA e Cpa, e per il presente grado di appello in € 7.124,50, oltre spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa, la restante metà compensata tra le parti;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della terza chiamata CP_2
, al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in € 4.300,00, oltre
[...] al rimborso delle spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa;
- conferma quanto al resto la sentenza appellata.
Così deciso in Roma in data 31.10.2024
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 16