Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2003, n. 16902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16902 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LA 6 9 02 residente 30392/02 Cron. 34657 Dott. Maria Gabriella CCIOLI Rel. Consiliere Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. - Consigliere Ud.14/10/03Dott. Francesco FELICETTI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PO TA, quale genitore affidatario del figlio minore SI IA PO;
intimato - la sentenza n. 27/02 della Corte d'Appello di avverso 2003 ANCONA, depositata il 12/07/02; 2391 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato ALFIERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 - 29 gennaio 2001 il Tribunale per i Minorenni di Ancona dichiarava che UC NI era il padre naturale del minore SI LU, nato il [...], e condannava il predetto al pagamento in favore della madre TA LU della somma di L. 169.260.036, con gli interessi legali dal 30 aprile 2001, quale contributo per il mantenimento dalla nascita fino a tale data, nonché della somma mensile di L. 700.000, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dal 30 maggio 2001 fino al raggiungimento della indipendenza economica del ragazzo. -Proposto appello dal NI, con sentenza del 6 febbraio 12 luglio 2002 la Corte di Appello di Ancona, sezione per i minorenni, in parziale riforma della pronuncia impugnata riduceva l' ammontare della somma da versare per il pregresso mantenimento del minore a L. 93.776.479, con gli interessi legali su tale importo devalutato al 1988 e rivalutato annualmente, e confermava nel resto. Osservava in motivazione la Corte territoriale che mentre la madre del minore si trovava in condizioni tutt' altro che agiate, in quanto percepiva uno stipendio mensile di circa L. 600.000 700.000 ed abitava in una casa popolare, il NI era titolare di un' impresa dalla quale traeva un notevole reddito, disponeva di una casa di proprietà, godeva di credito presso le banche, tanto da aver ottenuto un prestito di L. 100.000.000, era in condizioni di mantenere una figlia all' università presso la facoltà di ingegneria, nonostante gli scarsi risultati dalla medesima conseguiti, ed aveva contribuito fino al 1993 al mantenimento di un altro figlio nato fuori del matrimonio. In tale contesto la somma mensile di L. 700.000 fissata dal primo giudice quale contributo di mantenimento era da considerare appena indispensabile per far fronte alle esigenze di un figlio quattordicenne. E tuttavia, prendendo appunto a base detto importo mensile, la somma dovuta a titolo di rimborso alla madre delle spese sostenute dalla nascita fino al 30 aprile 2001 doveva essere rideterminata nella minor misura di L. 93.776.479, come da conteggio effettuato dall' appellante nell' atto di impugnazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NI deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico articolato motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omissione, erroneità ed insufficienza di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha omesso di tener conto che l' indennizzo per le spese sostenute dall' altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio va disposto pro quota e deve essere commisurato alle rispettive sostanze e capacità di lavoro e di guadagno, per tutto il periodo di riferimento;
che durante i primi anni di vita del minore il ricorrente aveva contribuito al mantenimento del bambino;
che anche l' assegno per il mantenimento dal maggio 2001 è stato determinato senza considerare la proporzione tra le sostanze e le capacità di lavoro e di guadagno dei genitori. Si denuncia in particolare il mancato accertamento delle effettive condizioni economiche della LU e delle attività dalla medesima svolte dal 1988 al 1993, nonché dell' entità dell' eredità ricevuta dalla madre e dei redditi percepiti dopo la nascita del bambino. 2 Si osserva ancora che secondo il conteggio riportato nell' atto di appello e recepito nella sentenza impugnata la somma che il NI è tenuto a corrispondere a titolo di indennizzo corrisponde ad importi annuali del tutto sproporzionati rispetto ai redditi negli stessi anni goduti, tenuto anche conto del concorrente onere di mantenimento della moglie e degli altri tre figli. Si denuncia altresì che è stata erroneamente posta a base di detto conteggio la somma, riferita al maggio 2001, di L. 727.022, anziché quella di L. 700.000. Si rileva infine che la Corte di Appello non ha esaminato le prove fornite dall' appellante in ordine alle sue condizioni economiche, non ha controllato l' attendibilità dei documenti prodotti dalla LU, ha illegittimamente disatteso l' istanza di espletamento di indagini sulle sostanze di entrambe le parti a mezzo della polizia tributaria, ha fondato il suo convincimento su circostanze inerenti alla posizione personale e familiare dell' esponente non corrispondenti alla realtà. La complessa censura è infondata, in tutte le sue articolazioni. Quanto al primo profilo di doglianza, va rilevato che la Corte di Appello non ha affatto ignorato il principio di diritto posto dall' art. 148 c.c. in relazione ai figli nati nel matrimonio, certamente applicabile anche con riguardo ai figli naturali riconosciuti in forza del disposto di cui all' art. 261 c.c., secondo il quale gli obblighi nei confronti dei figli gravano su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, atteso che ha espressamente provveduto a comparare le condizioni economiche, abitative, personali e familiari delle parti, 3 rilevando che la LU, dipendente di una cooperativa, percepiva una retribuzione mensile di circa L. 600.000 - 700.000 e viveva in una casa popolare, mentre il NI era titolare di un' impresa dalla quale traeva un notevole reddito, era proprietario immobiliare, aveva credito presso le banche, sosteneva le spese relative alla frequenza universitaria di una figlia ed aveva contribuito sino al 1993 al mantenimento di un altro figlio, e sulla base di tale comparazione ha ritenuto di dover confermare la misura dell' assegno mensile disposta dal primo giudice a carico del padre, definendo espressamente detta quale contributo per il mantenimento del minore e somma considerandola appena sufficiente ( ovviamente in concorso con quella a carico della madre, stante la richiamata natura di contributo ) a soddisfare le molteplici necessità di un figlio quattordicenne. Ed è appena il caso di ricordare al riguardo che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli posto dagli artt. 147 e 148 c.c. obbliga i genitori a far fronte ad una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all' aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale ( v. sul punto, di recente, Cass. 2003 n. 2196). Sulla base della medesima comparazione, e prendendo a base la somma mensile così determinata, la Corte di merito ha provveduto a riliquidare, in riforma della sentenza impugnata, l'importo dovuto a titolo di rimborso in favore dell' altro genitore per avere integralmente provveduto dalla nascita al mantenimento del figlio. E' peraltro evidente che tutti i residui profili di censura diretti a prospettare, attraverso una denuncia di inadeguatezza della documentazione prodotta dalla LU e di omessa considerazione di elementi in fatto, nonché attraverso una minuziosa contestazione delle singole emergenze probatorie e delle valutazioni svolte nella sentenza impugnata, un diverso apprezzamento degli elementi raccolti ed esaminati dal giudice di merito in ordine alle condizioni economiche delle parti ed alla congruità delle somme liquidate per il mantenimento del minore non sono proponibili in questa sede. Parimenti inammissibile è la denuncia di errore di calcolo compiuto nella sentenza impugnata nella liquidazione dell' importo dovuto a titolo di rimborso per il mantenimento pregresso, atteso che l' errore lamentato non è riconducibile alle tipologie di vizi denunciabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 c.p.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 14 ottobre 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE gabrielle leestвсей в Sion Ch работва CORTE SUPREMACI AZIONE Prima Sezione Civile Depositato Cancelleria 11 NOV. 2003 IL CANCELLIE Luisa Passingti IL CAN ELLIERE me 5