TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2935/23 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 2° comma c.p.c.
promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Corso Torino 63 in Mortara (PV) C.F. ., elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in C.so Umberto 146/a in Soverato, presso lo studio dell'Avv.
Francescantonio BATTAGLIA, C.F. , del Foro di C.F._2
Catanzaro che lo rappresenta e difende come da procura apposta in calce all'atto di citqazione, per comunicazioni pec.
Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
quale subentrante a titolo Controparte_1 universale, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n.
225 dell'1.12.2016, in G.U. n. 282 del 2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del in persona del Controparte_2
Procuratore dott. (C.F.: ), nominato Controparte_3 CodiceFiscale_3
giusta procura speciale per notar del 22.6.2023, rep. n. 180134, Persona_1
racc. n. 12348, C.F. e P.I.: , con sede legale in Roma, alla via P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50, presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio ( ), che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su file separato firmato digitalmente, e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax: 0825.34125, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c., avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 030 2023 9000205751000 con la richiesta di pagamento di € 44.772,86 in relazione alla cartella esattoriale n.03020070005165074000 notificata il 23.03.2007.
A sostegno della spiegata opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito precettato, rilevando:
- che la cartella veniva notificata nell'anno 2007 e successivamente negli anni
2015, 2016 e 2019 (notificati atti interruttivi aventi ad oggetto il pagamento della suddetta cartella per come si denota dalle ricevute dall' Controparte_4
inviate a seguito di richiesta di accesso agli atti nell'anno 2022
[...]
allegate), evidenziando altresì che diverse istanze venivano prodotte sia all' e sia all' di Catanzaro quale Controparte_4 Controparte_4
Ente creditore rimaste comunque senza seguito;
- che la sanzione “ab origine” indicata in cartella era da intendersi quale
Sanzione Amministrativa, emessa a seguito di verbale elevato dal Nucleo dei
Carabinieri Direzione Provinciale del Lavoro nell'anno 2002 (copia ordinanza di ingiunzione allegata), con termini prescrizionali quinquennali, ed essendo totalmente inesistente qualsivoglia atto interruttivo dalla data dell'anno 2007 a quella dell'anno 2015 (riferita alla seconda notifica ricevuta), doveva essere disposto l'annullamento sia dell'atto di intimazione di pagamento sia della cartella esattoriale con totale sgravio degli stessi in favore del sig.
[...]
; Parte_1
Pag. 2 di 5 - che nel febbraio 2023 veniva richiesto all' la Controparte_4 copia dell'atto di un presunto fermo amministrativo notificato al Pt_1 nell'anno 2010, ricevendo come risposta, con nota prot. 3567321 del 12.04.23
(copia allegata), comunicazione attestante che erano stati incaricati alla ricerca, della documentazione richiesta, i loro archivi informatici e che una volta in possesso avrebbero prodotto quanto richiesto, cosa mai avvenuta;
- che il suddetto fermo amministrativo, quale atto interruttivo della prescrizione, comunque non era stato mai notificato.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: che l'On.le Tribunale voglia procedere all'annullamento e all'estinzione della cartella n. 0300070005165074000 e conseguentemente dell'atto di intimazione di pagamento n. 030 2023 9000205751000 valutando la prescrizione del diritto a riscuoterla per come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e dalle diverse
Commissioni Tributarie intervenute in analoghi casi, poiché decorsi oltre 5 anni dalla pretesa creditoria senza alcun atto interruttivo in particolare tra l'anno 2007
e l'anno 2015, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa eccezione di prescrizione maturata prima della notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata. Al riguardo, deduceva che, come espressamente dedotto dall'istante, l'Agente della Riscossione aveva già in precedenza notificato tre atti interruttivi nel 2015, 2016 e 2019: (precisamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500000207000 e le intimazioni di pagamento n.
03020169004195982000 e n. 03020199001391169000), ed avverso tali intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non era stato proposto alcun gravame, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione maturata prima delle rispettive notifiche.
Pag. 3 di 5 Nel merito, in ogni caso, evidenziava che non si era verificata alcuna prescrizione per effetto dei numerosi atti interruttivi, nonché per effetto della sospensione dei termini per la normativa COVID19.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, da distrarsi al procuratore anticipatario.
All'udienza del 5.2.2024 erano richiesti i termini ex art. 189 c.p.c., concessi con ordinanza del 19.4.2024, con fissazione di udienza per la decisione in data
4.11.2024. Depositate le comparse e le note in sostituzione di udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di inammissibilità.
La giurisprudenza richiamata dall'opposto si riferisce infatti al processo tributario che natura di impugnazione emerito, sicché la mancata censura di atti presupposti in presenza di atti successivi regolarmente notificati, rende l'opposizione inammissibile.
Nel caso in esame l'oggetto è il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria.
Non si tratta pertanto di un giudizio di tipo impugnatorio ma di merito, per il quale vale il principio più volte espresso dalla Suprema Corte in materia, ad esempio, di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, secondo il quale: “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto
Pag. 4 di 5 di procedere alla riscossione del credito)” (cfr. Cass. 18152/2024); “con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.” (Cass. 13304/2024).
Ciò premesso, nel merito, la parte opposta non ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella in data 23.3.2007, e il primo atto depositato il 23.3.2015 (i successivi sono del 29.3.2019, 16.11.2016).
L'apposizione va pertanto accolta, essendo maturata la prescrizione del credito e non avendo, pertanto, l' diritto a procedere ad esecuzione. CP_4
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da , nei confronti di , in Parte_1 CP_5
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore di
, che liquida in € 2.540,00, oltre accessori come per legge. Parte_1
Catanzaro, 3.1.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2935/23 R.G. avente per oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 2° comma c.p.c.
promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Corso Torino 63 in Mortara (PV) C.F. ., elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in C.so Umberto 146/a in Soverato, presso lo studio dell'Avv.
Francescantonio BATTAGLIA, C.F. , del Foro di C.F._2
Catanzaro che lo rappresenta e difende come da procura apposta in calce all'atto di citqazione, per comunicazioni pec.
Email_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
quale subentrante a titolo Controparte_1 universale, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n.
225 dell'1.12.2016, in G.U. n. 282 del 2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del in persona del Controparte_2
Procuratore dott. (C.F.: ), nominato Controparte_3 CodiceFiscale_3
giusta procura speciale per notar del 22.6.2023, rep. n. 180134, Persona_1
racc. n. 12348, C.F. e P.I.: , con sede legale in Roma, alla via P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50, presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio ( ), che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su file separato firmato digitalmente, e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax: 0825.34125, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c., avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 030 2023 9000205751000 con la richiesta di pagamento di € 44.772,86 in relazione alla cartella esattoriale n.03020070005165074000 notificata il 23.03.2007.
A sostegno della spiegata opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito precettato, rilevando:
- che la cartella veniva notificata nell'anno 2007 e successivamente negli anni
2015, 2016 e 2019 (notificati atti interruttivi aventi ad oggetto il pagamento della suddetta cartella per come si denota dalle ricevute dall' Controparte_4
inviate a seguito di richiesta di accesso agli atti nell'anno 2022
[...]
allegate), evidenziando altresì che diverse istanze venivano prodotte sia all' e sia all' di Catanzaro quale Controparte_4 Controparte_4
Ente creditore rimaste comunque senza seguito;
- che la sanzione “ab origine” indicata in cartella era da intendersi quale
Sanzione Amministrativa, emessa a seguito di verbale elevato dal Nucleo dei
Carabinieri Direzione Provinciale del Lavoro nell'anno 2002 (copia ordinanza di ingiunzione allegata), con termini prescrizionali quinquennali, ed essendo totalmente inesistente qualsivoglia atto interruttivo dalla data dell'anno 2007 a quella dell'anno 2015 (riferita alla seconda notifica ricevuta), doveva essere disposto l'annullamento sia dell'atto di intimazione di pagamento sia della cartella esattoriale con totale sgravio degli stessi in favore del sig.
[...]
; Parte_1
Pag. 2 di 5 - che nel febbraio 2023 veniva richiesto all' la Controparte_4 copia dell'atto di un presunto fermo amministrativo notificato al Pt_1 nell'anno 2010, ricevendo come risposta, con nota prot. 3567321 del 12.04.23
(copia allegata), comunicazione attestante che erano stati incaricati alla ricerca, della documentazione richiesta, i loro archivi informatici e che una volta in possesso avrebbero prodotto quanto richiesto, cosa mai avvenuta;
- che il suddetto fermo amministrativo, quale atto interruttivo della prescrizione, comunque non era stato mai notificato.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: che l'On.le Tribunale voglia procedere all'annullamento e all'estinzione della cartella n. 0300070005165074000 e conseguentemente dell'atto di intimazione di pagamento n. 030 2023 9000205751000 valutando la prescrizione del diritto a riscuoterla per come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e dalle diverse
Commissioni Tributarie intervenute in analoghi casi, poiché decorsi oltre 5 anni dalla pretesa creditoria senza alcun atto interruttivo in particolare tra l'anno 2007
e l'anno 2015, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa eccezione di prescrizione maturata prima della notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata. Al riguardo, deduceva che, come espressamente dedotto dall'istante, l'Agente della Riscossione aveva già in precedenza notificato tre atti interruttivi nel 2015, 2016 e 2019: (precisamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500000207000 e le intimazioni di pagamento n.
03020169004195982000 e n. 03020199001391169000), ed avverso tali intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non era stato proposto alcun gravame, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione maturata prima delle rispettive notifiche.
Pag. 3 di 5 Nel merito, in ogni caso, evidenziava che non si era verificata alcuna prescrizione per effetto dei numerosi atti interruttivi, nonché per effetto della sospensione dei termini per la normativa COVID19.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, da distrarsi al procuratore anticipatario.
All'udienza del 5.2.2024 erano richiesti i termini ex art. 189 c.p.c., concessi con ordinanza del 19.4.2024, con fissazione di udienza per la decisione in data
4.11.2024. Depositate le comparse e le note in sostituzione di udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di inammissibilità.
La giurisprudenza richiamata dall'opposto si riferisce infatti al processo tributario che natura di impugnazione emerito, sicché la mancata censura di atti presupposti in presenza di atti successivi regolarmente notificati, rende l'opposizione inammissibile.
Nel caso in esame l'oggetto è il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria.
Non si tratta pertanto di un giudizio di tipo impugnatorio ma di merito, per il quale vale il principio più volte espresso dalla Suprema Corte in materia, ad esempio, di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, secondo il quale: “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto
Pag. 4 di 5 di procedere alla riscossione del credito)” (cfr. Cass. 18152/2024); “con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.” (Cass. 13304/2024).
Ciò premesso, nel merito, la parte opposta non ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella in data 23.3.2007, e il primo atto depositato il 23.3.2015 (i successivi sono del 29.3.2019, 16.11.2016).
L'apposizione va pertanto accolta, essendo maturata la prescrizione del credito e non avendo, pertanto, l' diritto a procedere ad esecuzione. CP_4
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da , nei confronti di , in Parte_1 CP_5
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore di
, che liquida in € 2.540,00, oltre accessori come per legge. Parte_1
Catanzaro, 3.1.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5