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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. Maria Gaia Majorano quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 07/04/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 25127 / 2024 del ruolo generale
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARANDENTE COSCIA , con cui elettivamente domicilia Parte_2
C O N T R O
, in persona del rapp. legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Moscariello, CP_1
in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, con cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Galileo Ferraris n. 4,
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso a questo giudice agiva avverso l per Parte_1
pagina 1 di 4 ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione previdenziale oggetto di previa domanda amministrativa e accertato in sede di procedimento per ATP.
CP_ L' si costituiva rilevando l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
Motivazione
In ragione del pagamento intervenuto in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
pagina 2 di 4 n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese
CP_ a carico dell' .
P.Q.M.
Il dott. Maria Gaia Majorano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere CP_ b. condanna l al pagamento delle spese complessive di lite liquidate in euro
900,00, oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione
Così deciso in Napoli, 7.4.25
Il Giudice
pagina 3 di 4 Maria Gaia Majorano
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