Decreto cautelare 13 gennaio 2026
Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 178 del 2026, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento, previa sospensione:
a) del provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 16/12/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 9 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026;
b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della medesima;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS- del 13.01.2026, era accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a., avanzata dalla ricorrente, nei seguenti termini:
“Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, alla minore, pari all’intera frequenza settimanale (30 ore), anziché delle 9 ore, assegnate con i provvedimenti gravati;
Rilevato che la stessa insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno alla minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap (art. 3, comma 1, della l. 104/92) e della prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in sede di certificazione rilasciata dalla neuropsichiatra infantile dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, in data 20.04.2023;
Rilevato, inoltre, che nel verbale del G.L.O. dell’11/06/2025, a pagina 2, è scritto che “l’alunna, se accompagnata, giunge a un successo formativo adeguato”; e pertanto, il team docenti propone “il massimo numero di ore per il raggiungimento dell’autostima e degli apprendimenti”;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 febbraio 2026”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile;
Rilevato peraltro che in data 2.02.2026 parte ricorrente depositava note difensive, in cui faceva presente che “alla fine del mese di gennaio l’Istituto scolastico, riesaminando il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, integrava le ore assegnate all’alunna fino al raggiungimento della copertura dell’intera frequenza scolastica” e dichiarava pertanto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del contesto, con condanna dell’Amministrazione Scolastica alle spese di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
Rilevato che all’odierna udienza camerale si dava avviso alle parti della pronuncia di sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente deciso con sentenza breve che lo dichiari improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante quanto sopra dichiarato da parte ricorrente, e che condanni, per soccombenza virtuale, le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, in solido tra loro, al pagamento, in favore della medesima parte, di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, e con attribuzione al difensore della stessa, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.