Articolo 15 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 luglio 1945
Art. 15. (Sanzioni civile) .


Le disposizioni richiamate dai codici penali militari in ordine alle sanzioni civili non si applicano ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici stessi.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945