Art. 15. (Sanzioni civile) .
Le disposizioni richiamate dai codici penali militari in ordine alle sanzioni civili non si applicano ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici stessi.
Le disposizioni richiamate dai codici penali militari in ordine alle sanzioni civili non si applicano ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici stessi.