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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/08/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1092 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, assegnata in decisione nell'udienza del 31.03.2025, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Andrea Sepe, che lo rappresenta e difende, mandato alle liti allegato all'atto di citazione
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'Avv. Gennaro Iollo, che la rappresenta e difende, procura alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del
31.03.2025 da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
affinché fossero accertate alcune irregolarità del contratto di mutuo del 11.12.2008. In particolare, parte attrice lamentava l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità del regime composto per mancanza di pattuizione e la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, risultante superiore a quello pattuito.
Chiedeva dunque di rideterminare le rate del rimborso del finanziamento, dichiarando il diritto alla ripetizione dalla banca di € 90.508,80 con regime di capitalizzazione semplice.
Si costituiva la impugnando, per quanto Controparte_1
di ragione, le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Erano dunque concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
31.03.2025 erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La controversia verte sulle eccepite irregolarità del contratto di mutuo del 11.12.2008 stipulato tra e la Parte_1
Controparte_1
Il finanziamento ha ad oggetto un mutuo fondiario per la somma di € 270.000,00, da pagare -secondo un piano di ammortamento alla francese- attraverso la corresponsione di n.
360 rate mensili di € 1.507,72 ciascuna.
Parte attrice lamentava l'illegittimità del regime applicato e la nullità della clausola relativa agli interessi. In particolare, pagina 2 di 8 eccepiva la mancata previa accettazione per iscritto del regime di capitalizzazione composto: mentre il regime di capitalizzazione semplice prevede il calcolo degli interessi solo sul capitale iniziale, nel regime composto gli interessi integrano il capitale e producono altri interessi. Per tali ragioni, l'attore rilevava l'automatica applicazione del regime di capitalizzazione composto, che non era sottoposto con clausola espressa all'accettazione del cliente, e la produzione di effetti anatocistici ex art. 1283 c.c.
Sulla prima delle doglianze avanzate, che involgono la questione del sistema di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento”. Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in pagina 3 di 8 mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa. Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più. Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di pagina 4 di 8 ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale,
e degli interessi.
Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.
La questione è stata definitivamente chiarita dalla S.C., la quale ha escluso che la mancata indicazione della modalità di ammortamento "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi nel contratto di mutuo bancario a tasso fisso incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
In ordine alla indeterminatezza, la S.C. ha ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese in regime c.d. composto (cfr. SS.UU.,15340/2024), evidenziando che non è ravvisabile alcuna illegittimità ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del pagina 5 di 8 prestito, della periodicita del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass.SS.UU. n. 15340/2024).
Nel contratto oggetto di causa sono indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato.
Va infine rilevato, quanto alla pretesa divergenza tra Taeg e Isc, che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC
è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo pagina 6 di 8 stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per i contatti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. L'art. 125-bis TUB non è applicabile ai mutui ipotecari, in quanto contratti di credito immobiliare, esplicitamente esclusi dalla normativa sul credito al consumo.
In conclusione, nella fattispecie in esame, considerando che la mancata indicazione del regime composto non comporta indeterminatezza, ove il contratto contenga l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, va evidenziato che il contratto oggetto di causa indica la somma mutuata, pari ad €
270.000,00, la durata, il tasso d'interesse ed il numero delle rate di rimborso (all.1, fascicolo parte attrice). Per cui, pur non essendo indicato il regime di capitalizzazione, ma la sola modalità di ammortamento alla francese, risulta chiara e specifica la definizione dei principali requisiti del contratto di mutuo, ai sensi degli artt. 1813ss c.c. Quindi, da tali elementi è possibile ricavare agevolmente l'importo totale, escludendo pagina 7 di 8 l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Inoltre, l'art. 117
TUB non esplicita la necessaria indicazione del regime di ammortamento, semplice o composto nella specie. Per cui, va esclusa la possibile nullità del contratto, quale conseguenza di un vizio di determinatezza.
Le oscillazioni giurisprudenziali succedutasi sulla questione di diritto oggetto della controversia rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la Parte_1 [...]
provvede: CP_1
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, il 28.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1092 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, assegnata in decisione nell'udienza del 31.03.2025, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Andrea Sepe, che lo rappresenta e difende, mandato alle liti allegato all'atto di citazione
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'Avv. Gennaro Iollo, che la rappresenta e difende, procura alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del
31.03.2025 da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
affinché fossero accertate alcune irregolarità del contratto di mutuo del 11.12.2008. In particolare, parte attrice lamentava l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità del regime composto per mancanza di pattuizione e la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, risultante superiore a quello pattuito.
Chiedeva dunque di rideterminare le rate del rimborso del finanziamento, dichiarando il diritto alla ripetizione dalla banca di € 90.508,80 con regime di capitalizzazione semplice.
Si costituiva la impugnando, per quanto Controparte_1
di ragione, le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Erano dunque concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
31.03.2025 erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La controversia verte sulle eccepite irregolarità del contratto di mutuo del 11.12.2008 stipulato tra e la Parte_1
Controparte_1
Il finanziamento ha ad oggetto un mutuo fondiario per la somma di € 270.000,00, da pagare -secondo un piano di ammortamento alla francese- attraverso la corresponsione di n.
360 rate mensili di € 1.507,72 ciascuna.
Parte attrice lamentava l'illegittimità del regime applicato e la nullità della clausola relativa agli interessi. In particolare, pagina 2 di 8 eccepiva la mancata previa accettazione per iscritto del regime di capitalizzazione composto: mentre il regime di capitalizzazione semplice prevede il calcolo degli interessi solo sul capitale iniziale, nel regime composto gli interessi integrano il capitale e producono altri interessi. Per tali ragioni, l'attore rilevava l'automatica applicazione del regime di capitalizzazione composto, che non era sottoposto con clausola espressa all'accettazione del cliente, e la produzione di effetti anatocistici ex art. 1283 c.c.
Sulla prima delle doglianze avanzate, che involgono la questione del sistema di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che il piano di ammortamento “a scalare” prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale) e per tutta la durata del piano, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale;
l'importo della rata costante dell'ammortamento in parola è calcolato, sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale “si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento”. Il principio dell'interesse composto non provoca tuttavia alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. In ciascuna rata la quota interessi è costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in pagina 3 di 8 mutuo. In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra la rata costante e la quota interessi e il debito residuo è la differenza fra il debito residuo della rata precedente e la quota capitale della stessa. Quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più. Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di pagina 4 di 8 ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale,
e degli interessi.
Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.
La questione è stata definitivamente chiarita dalla S.C., la quale ha escluso che la mancata indicazione della modalità di ammortamento "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi nel contratto di mutuo bancario a tasso fisso incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
In ordine alla indeterminatezza, la S.C. ha ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese in regime c.d. composto (cfr. SS.UU.,15340/2024), evidenziando che non è ravvisabile alcuna illegittimità ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del pagina 5 di 8 prestito, della periodicita del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass.SS.UU. n. 15340/2024).
Nel contratto oggetto di causa sono indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato.
Va infine rilevato, quanto alla pretesa divergenza tra Taeg e Isc, che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC
è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo pagina 6 di 8 stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per i contatti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. L'art. 125-bis TUB non è applicabile ai mutui ipotecari, in quanto contratti di credito immobiliare, esplicitamente esclusi dalla normativa sul credito al consumo.
In conclusione, nella fattispecie in esame, considerando che la mancata indicazione del regime composto non comporta indeterminatezza, ove il contratto contenga l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, va evidenziato che il contratto oggetto di causa indica la somma mutuata, pari ad €
270.000,00, la durata, il tasso d'interesse ed il numero delle rate di rimborso (all.1, fascicolo parte attrice). Per cui, pur non essendo indicato il regime di capitalizzazione, ma la sola modalità di ammortamento alla francese, risulta chiara e specifica la definizione dei principali requisiti del contratto di mutuo, ai sensi degli artt. 1813ss c.c. Quindi, da tali elementi è possibile ricavare agevolmente l'importo totale, escludendo pagina 7 di 8 l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Inoltre, l'art. 117
TUB non esplicita la necessaria indicazione del regime di ammortamento, semplice o composto nella specie. Per cui, va esclusa la possibile nullità del contratto, quale conseguenza di un vizio di determinatezza.
Le oscillazioni giurisprudenziali succedutasi sulla questione di diritto oggetto della controversia rendono opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la Parte_1 [...]
provvede: CP_1
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, il 28.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 8 di 8