Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere est. dott.ssa Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4798/2020 R.G., pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), con sede Bagheria (PA), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti prof. Guido Corso e Ignazio Scardina giusta delega in atti appellante
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2020,
n. 5797/2020.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “PIACCIA ALL'ON. CORTE D'APPELLO DI ROMA in totale riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare il diritto del a percepire la somma di € 287.393,02 a titolo di contributo per la Parte_1 trasformazione di agrumi per la campagna 2003/2004, previo, ove occorra, annullamento o disapplicazione del
- condannare l' alla restituzione di detta somma, indebitamente trattenuta mediante recupero a valere sui CP_1 contributi dovuti per le annate agrarie successive;
- maggiorare detta somma della rivalutazione nonché degli interessi sulla somma rivalutata, calcolati a decorrere dal momento della sospensione del contributo (4 luglio 2007) sino alla data del soddisfo;
- condannare l' al pagamento delle spese di due gradi di giudizio”; CP_1
Per l'appellata: “Conclude affinché la Corte d'Appello rigetti l'appello perché inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (di Parte_2 seguito, il ) ha impugnato la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 6 Parte_1 aprile 2020, n. 5797/2020, con la quale era stata rigettata la propria domanda di accertamento del diritto a percepire la somma di € 287.393,02, maggiorata degli interessi, a titolo di contributo per la trasformazione degli agrumi per la campagna 2003/04, previa disapplicazione dell'“atto di accertamento di indebita percezione di contributi comunitari” e del contestuale incameramento della somma da parte dell' CP_1
L'appellante ha lamentato l'erroneità della conclusione assunta dal Tribunale che, in conseguenza della dichiarazione non veritiera del socio (il quale avrebbe dichiarato la conduzione di Per_1 terreni di proprietà di terzi e mai ricevuti in locazione) asseritamente accertata dalla Guardia di
Finanza, aveva ritenuto il (integralmente) decaduto dai benefici ai sensi degli artt. 71 e Parte_1
75 del d.P.R. 445/2000, con conseguente legittimità del recupero delle somme.
A tal fine ha rilevato:
i) che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se effettivamente la dichiarazione del fosse Per_1 falsa o quanto meno verificare che l'Agenzia, dopo l'adozione della misura cautelare della sospensione dell'erogazione dei successivi contributi, avesse autonomamente accertato la falsità della suddetta dichiarazione in sede di accertamento definitivo: il primo Giudice, al contrario, si era limitato a richiamare le sommarie informazioni rese nella fase delle indagini alla Guardia di
Finanza, non confermate in sede dibattimentale (considerato che il non era stato Per_1 imputato nel processo conseguito alle indagini nel cui ambito erano state acquisite le dichiarazioni, né i soggetti escussi erano in quella sede stati sentiti come testimoni), e come tali prive di valore probatorio giusto il disposto di cui all'art. 498 c.p.p.; ii) che il primo Giudice aveva del tutto omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inefficacia del provvedimento definitivo di revoca delle agevolazioni a seguito dell'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, come indicato dall'art. 2 della legge 241/1990 in combinato disposto con il regolamento di attuazione adottato da con delibera 8 maggio 2008 nel CP_1 termine massimo di un anno decorrente dalla notifica dell'atto da cui sorge l'obbligo di provvedere: a fronte della comunicazione dei verbali della Guardia di Finanza (18 e 19 giugno
2007) o comunque dalla data in cui era stato adottato il provvedimento di sospensione (26 giugno
2007), il procedimento relativo all' “indebito percepimento dei contributi comunitari” avrebbe dovuto concludersi al più tardi il 26 giugno 2008, mentre aveva emesso il provvedimento CP_1 definitivo di revoca dei contributi solamente il 15 giugno 2009 e dunque a seguito della scadenza del termine in oggetto, che trattandosi di procedimento di natura sanzionatoria doveva ritenersi di carattere perentorio, con conseguente estinzione del potere dell'amministrazione;
iii)che in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni del socio e della validità del provvedimento di revoca dei contributi, il primo Giudice avrebbe dovuto prendere posizione sulla tesi prospettata dall'attore, secondo la quale il recupero sarebbe dovuto essere limitato ad una quota del contributo, commisurata all'incidenza dei terreni oggetto della falsa dichiarazione del sulla disponibilità complessiva dichiarata dal socio (terreni pari a 855 are rispetto al Per_1 totale di are 7.557 dichiarate dal socio): al contrario il Tribunale avrebbe inopinatamente ritenuto corretta la dichiarata decadenza dall'intero contributo erogato in favore del socio, senza fornire alcuna motivazione sul punto, con ciò contravvenendo alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 2111/2003 della recante modalità di applicazione del CP_2 regolamento (CE) n. 2207/96 del Consiglio, istitutivo di un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (regolamento applicabile ratione temporis).
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado,
l'accoglimento totale o parziale delle proprie originarie domande.
L' si è costituita nel presente giudizio contestando il fondamento del gravame, di cui ha CP_1 dunque chiesto il rigetto.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Debbono ad avviso di questa Corte essere disattesi il primo ed il secondo motivo di gravame.
Iniziando dalla prima censura, non pare controvertibile l'accertamento della falsità della dichiarazione resa ai fini dell'ottenimento dei contributi da parte del , socio del Per_1 Consorzio appellante, nei termini indicati dall' in sede di sospensiva, dapprima, e di definitivo CP_1 provvedimento di revoca delle agevolazioni, poi.
Le dichiarazioni rese dai sommari informatori nella fase delle indagini, infatti, non sono state specificamente contestate, quanto alla intrinseca veridicità delle affermazioni dagli stessi rese circa l'inesistenza del titolo di godimento vantato dal ai fini dell'ottenimento delle Per_1 agevolazioni, quanto piuttosto sotto un profilo formale, ovvero in ragione della loro mancata conferma in sede dibattimentale (nel cui ambito gli informatori non sarebbero stati escussi come testimoni, considerata tra l'altro l'estraneità del al giudizio conseguito alle indagini della Per_1
Guardia di Finanza), circostanza tale da renderle prive di validità probatoria, in ossequio al disposto di cui all'art. 498 c.p.p.
La censura non è recepibile.
Come noto, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (in questi termini, Cass., ord., 1.2.2023, n. 2947; nello stesso senso, tra le molte, Cass.,
4.7.2019, n. 18025; Cass., 20.1.2017, n. 1593).
In applicazione dei suddetti principi, dunque, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, quand'anche non confermate in dibattimento, possono assurgere a prova dei fatti dibattuti nel giudizio civile, se attendibili e non contrastante da altre risultanze istruttorie.
Ebbene, nella fattispecie non si può che rilevare la completezza ed univocità delle dichiarazioni rese dai sommari informatori, l'assenza di alcun elemento atto in ipotesi a consentire di dubitare della loro attendibilità (trattandosi di soggetti terzi, del tutto estranei rispetto alle parti interessate)
e l'assenza di alcun contrario elemento di prova, non essendo state neppure allegate, da parte dell'odierna appellante, circostanze in ipotesi atte a smentire il contenuto di quanto riferito dai soggetti escussi.
Dovendo dunque essere confermata la veridicità di quanto riferito dai signori , e Tes_1 _2
(salvo quanto si preciserà, infra, con riguardo ai terreni di proprietà di quest'ultimo) circa Tes_3 la mancata concessione in godimento al dei terreni di loro proprietà o di proprietà della Per_1 loro famiglia, la fondatezza dell'addebito formulato nei confronti del , per effetto della Parte_1 dichiarazione infedele resa dal suo associato, deve essere confermata (si rimanda al doc. 11 fascicolo di primo grado . CP_1
Tanto premesso quanto alla configurabilità, in punto di fatto, del presupposto sotteso al provvedimento di revoca dei contributi emesso in via definitiva dall deve essere disattesa CP_1 anche la censura di invalidità del suddetto provvedimento, ricondotta dall'appellante al decorso del termine di conclusione del procedimento, asseritamente previsto a pena di decadenza dal potere sanzionatorio della P.A. in forza del combinato disposto di cui all'art. 2 della legge 241/90
e della delibera assunta dall' con provvedimento in data 8 maggio 2008, con la quale si CP_1 indicava nel termine di conclusione del procedimento in un anno decorrente dalla notifica dell'atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
Alcuna norma prevede infatti la perentorietà del termine in oggetto, di modo che, in assenza di un'espressa comminatoria di decadenza, non si può inferire l'estinzione del potere sanzionatorio facente capo all'Agenzia.
Né la conclusione può essere prospettata in via analogica, considerato che, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, un termine può ritenersi perentorio solo qualora espressamente indicato dalla legge ovvero nei casi in cui la comminatoria di decadenza sia univocamente desumibile in via interpretativa.
Ed invero, “la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta” (in questi termini, Cass., ss.uu., 12.2.2024, n. 3760).
Una simile conclusione non è predicabile nel caso di specie, in assenza di alcun elemento atto a consentire di inferire, in via interpretativa, la perdita del diritto di sanzionare l'accertato illecito, nel caso di mancato rispetto del termine che la stessa si è data per concludere gli CP_1 accertamenti, conclusione che del resto lo stesso appellante ha affidato alla mera “analogia iuris”.
Del resto, per quanto necessario, giova osservare come una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie, destinate a prevalere su quelle interne difformi.
“In tema di sanzioni amministrative per gli illeciti comunitari, nella specie per indebita percezione di contributi ai produttori di olio di oliva, e con riferimento ai termini di prescrizione, il Regolamento UE del Consiglio nr.
2988/95 del 18 dicembre 1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di "combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità", e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale. Tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo” (in questi termini,
Cass., 22.1.2007, n. 1274; nello stesso senso, più di recente, Cass., 26.9.2019, n. 24040; in argomento, cfr. anche Cass., 24.8.2018, n. 21080).
Se dunque in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa come detto in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario, l'eventuale difforme previsione interna che in ipotesi prevedesse la decadenza dell'autorità nazionale demandata ad eseguire i controlli a seguito del mero decorso di un anno dovrebbe essere disapplicata, in quanto incompatibile con la norma sovranazionale.
Si viene infine alla disamina del terzo motivo, che è ad avviso della Corte suscettibile di accoglimento.
Deve invero ritenersi, in conformità alle previsioni di cui alle direttive comunitarie che regolano la materia, che la decadenza dal contributo potesse essere comminata, nel caso in oggetto, in termini proporzionali e non per l'intero.
L'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2111/2003 della del 1.12.2003 (articolo CP_2 denominato “Riduzione dell'aiuto in caso di discrepanza tra l'aiuto richiesto e l'importo dovuto”), recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, rimasto in vigore sino al 12 marzo 2014 e quindi vigente all'epoca dei fatti, prevede infatti:
-al comma 1: “Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'art. 36, par.
2”;
- al comma 2: “Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20 %, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto
e, ove questo sia già stato versato, rimborsa la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 36, paragrafo 2”. Tali previsioni, che del resto costituiscono espressione del generale principio di proporzionalità enunciato dalla Corte di Giustizia CE come principio di diritto amministrativo europeo, sono destinate a prevalere sulle eventuali norme interne difformi.
Tanto premesso in astratto, nella fattispecie la differenza tra l'aiuto richiesto e quello effettivamente dovuto, con riguardo alla posizione del , era inferiore al 20%, con Per_1 conseguente applicazione del primo comma del richiamato art. 28 del Regolamento 2111/ 2003.
Premesso che effettivamente i terreni in Comune di Noto di cui ai fogli 333 e 343, che l'informatore ha dichiarato non essere stati concessi in affitto al , non erano Tes_3 Per_1 compresi tra quelli che lo stesso aveva inserito nella dichiarazione della “consistenza aziendale” depositata al momento della richiesta dei contributi (come desumibile dal “verbale di incontro per esame congiunto del risultati dell'accertamento” redatto da di cui al fascicolo di primo CP_1 grado del ), i terreni indebitamente indicati nella domanda di aiuto avevano Parte_1 un'estensione complessiva di 855 are (715 di proprietà e 140 di proprietà ) rispetto Pt_3 Tes_1 al totale di 7.557 are oggetto di domanda, pari all'11,3% del totale.
Rispetto al totale di contributi spettanti in relazione ai terreni condotti dal a titolo di Per_1 contributo per la trasformazione di agrumi per la compagna 2003/2004, pari ad euro 287.393,02, dunque, la riduzione che si sarebbe dovuta applicare era pari ad euro 32.475,40 (l'11,3%).
Considerato però che l'aiuto era stato già pagato al momento dell'accertamento (il dato è ammesso dallo stesso appellante), a norma del richiamato art. 28 il era tenuto a rimborsare il Parte_1 doppio della differenza e dunque la somma di euro 64.950,82, oltre agli interessi calcolati conformemente all'art. 36, par. 2 del Regolamento suddetto, secondo cui “il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale”.
In conclusione, previa disapplicazione del provvedimento di integrale recupero emesso da CP_1 nei confronti del appellante, deve essere accertata la debenza, a titolo di recupero di Parte_1 aiuti indebitamente percepiti, della minor somma di euro 64.950,82, oltre interessi legali dal versamento del contributo indebitamente riscosso (in parte qua) dal , Parte_1 avvenuto in data 30.6.2004 (come indicato nell'ingiunzione emessa per interessi da in data CP_1
22.7.2011, di cui al doc. 7 di parte appellata), sino al momento del suo recupero, intervenuto mediante compensazione con il successivo contributo maturato il 4.7.2007, per un totale di euro
69.839,90 (euro 64.950,82 + euro 4.889,10 per interessi). che ha appunto dato corso al recupero mediante compensazione del maggior importo di CP_1 euro 287.393,02, è tenuta alla restituzione della differenza, pari ad euro 217.553,12, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
A fronte del solo parziale accoglimento delle domande proposte dal , le spese del Parte_1 doppio grado di giudizio possono essere compensate per quota di un terzo;
la residua quota delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 4798/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia:
- previa disapplicazione del provvedimento di integrale recupero emesso da in danno CP_1 dell'appellante, accerta in complessivi euro 69.839,90, al lordo degli interessi maturati sul capitale sino al recupero, l'importo degli aiuti indebitamente percepiti dal Parte_1
a titolo di contributo per la trasformazione di agrumi per la
[...] compagna 2003/2004;
- detratto tale importo dalla maggior somma di euro 287.393,02 trattenuta da mediante CP_1 compensazione sui successivi contributi, condanna l'appellata alla restituzione della differenza, pari ad euro 217.553,12, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. compensa tra le parti, per quota di un terzo, le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione in favore del della residua quota delle spese CP_1 Parte_1 di lite, quota che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 6.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 7.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto