Ordinanza cautelare 29 giugno 2017
Sentenza 1 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/09/2022, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/09/2022
N. 01377/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OL NA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Filiberto Morelli, con domicilio eletto presso lo studio di UE NI in Lecce, via Calabria, n. 3;
contro
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lelio Palazzo, con domicilio eletto presso lo studio di Angelo AG in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalle Amministrazioni intimate sull'istanza della ricorrente, trasmessa a mezzo PEC al S.U.A.P. del Comune di Manduria in data 5 maggio 2016, volta ad ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale - sostitutiva della autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili - per lo svolgimento della propria attività di agricampeggio, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere della P.A. sulla suddetta istanza concludendo il procedimento avviato con l'adozione di un provvedimento espresso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 22-29 maggio 2017:
per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
- della nota dirigenziale prot. n. 11451 del 5 aprile 2017, con cui la Provincia di Taranto ha archiviato per improcedibilità l'istanza di A.U.A. presentata dalla ricorrente;
- della nota prot. n. 12605 del 26 aprile 2017, con cui il Dirigente S.U.A.P. del Comune di Manduria ha archiviato per improcedibilità l'istanza di A.U.A. della ricorrente;
- della nota n. 719/int del 28.3.2017 con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Manduria ha rilevato dei presunti abusi edilizi sull’area oggetto della predetta istanza di A.U.A., nonché degli atti istruttori presupposti;
- della nota n. 6603 dell'1 marzo 2017 del Dirigente Ecologia della Provincia di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 febbraio 2017 e depositato in giudizio il 17 febbraio 2017 la ricorrente, titolare di un’azienda agrituristica di agricampeggio con 40 piazzole di sosta per camper, roulotte e caravan, ha domandato la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Manduria e dalla Provincia di Taranto sull’istanza trasmessa a mezzo PEC al S.U.A.P. del medesimo Comune in data 5 maggio 2016 e volta ad ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale - sostitutiva della autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili - per lo svolgimento della propria attività di agricampeggio (attività agrituristica di ospitalità all’aperto dei turisti dotati di autonomo mezzo di pernottamento quali camper, roulotte, caravan) nel periodo estivo e, conseguentemente, l’accertamento dell’obbligo della P.A. a concludere il procedimento avviato con l’adozione di un provvedimento espresso..
A sostegno del ricorso, deduce le censure così rubricate:
1) violazione dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 4 e 7, del D.P.R. n. 59/2013, violazione dell’art. 97 della Costituzione.
2. In data 1° giugno 2017 si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, siccome inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con motivi aggiunti notificati il 22-29 maggio 2017 e depositati in giudizio il 1° giugno 2017 la ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la nota dirigenziale prot. n. 11451 del 5 aprile 2017 con cui la Provincia di Taranto ha archiviato per improcedibilità l'istanza di A.U.A. presentata dalla ricorrente, la nota prot. n. 12605 del 26 aprile 2017 con cui il Dirigente del S.U.A.P. del Comune di Manduria ha anch'egli archiviato per improcedibilità l'istanza di A.U.A. della ricorrente, la nota n. 719/int del 28 marzo 2017 con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Manduria ha rilevato l’esistenza in loco di alcuni presunti abusi edilizi, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 2143/ATP del 7 agosto 2013 e gli atti istruttori ad essa presupposti, la nota n. 6603 dell'1 marzo 2017 del Dirigente del Settore Ecologia Provincia di Taranto nonché ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale.
3.1 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 3 del D.P.R. 13.3.2013 n. 59, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia;
2) violazione del D.P.R. 13.3.2013 n. 59 e del principio del giusto procedimento, carenza assoluta di potere, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento di potere.
3) violazione dell’art. 23 del D.L. 5/2012, conv. con modif. nella Legge n. 35/2012, violazione dell’art. 3 del D.P.R. 13.3.2013 n. 59, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 31 del D.P.R. 380/2001, violazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.
4. In data 22 giugno 2017 la ricorrente ha depositato memorie difensive.
5. Non si è costituito in giudizio il Comune di Manduria.
6. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 27 giugno 2017, questa Sezione con ordinanza cautelare n. 328 del 29 giugno 2017 ha respinto l’istanza cautelare spiegata con i predetti motivi aggiunti ritenendo “allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, non accoglibile la spiegata istanza cautelare atteso che, in carenza del fumus in relazione alle censure formulate con i motivi aggiunti e essendo comunque necessario il titolo edilizio per svolgere un’attività di area attrezzata camper, non sussiste allo stato il pregiudizio grave ed irreparabile non potendo comunque la ricorrente operare per la corrente stagione estiva, in carenza dell’indispensabile permesso di costruire”.
7. In data 10 giugno 2022 parte ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a rappresentando che “nelle more della definizione del presente giudizio ed a seguito dell’adozione da parte della Provincia di Taranto della determina dirigenziale n. 73 del 25.07.2017, con provvedimento prot. n. 0023372 del 28.07.2017 (allegato in copia) il Dirigente del SUAP del Comune di Manduria ha rilasciato alla ricorrente l’Autorizzazione Unica Ambientale n. 2/2017 per lo svolgimento dell’attività agricampeggistica sul terreno di sua proprietà sito in contrada Specchiarica in agro di Manduria” e che “ha ottenuto in via amministrativa l’atto ampliativo a cui aspirava”. Ha, quindi, chiesto venga dichiarata la “parziale cessata materia del contendere sui motivi aggiunti”. Ha, invece, insistito per l’accoglimento dei “motivi aggiunti nella parte in cui è stata censurata la suddetta nota dirigenziale con cui è stata rilevata la presunta esistenza in loco di alcuni asseriti abusi edilizi oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 2443/ATP del 7 agosto 2013”.
8. Con la memoria finale depositata il 22 luglio 2022 la difesa di parte ricorrente ha, infine, chiesto che “la causa sia trattenuta in decisione e venga dichiarata cessata la materia del contendere”, senza ulteriori richieste.
9. All’udienza pubblica del 27 luglio del 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
2. Anzitutto, occorre rilevare che sia il Comune di Manduria, con nota dirigenziale S.U.A.P. n. 12605 del 26 aprile 2017, che la Provincia di Tarato, con nota dirigenziale n. 11451 del 5 aprile 2017, hanno archiviato per improcedibilità l'istanza di A.U.A. presentata dalla ricorrente in data 5 maggio 2016 in conseguenza di quanto comunicato dall’U.T.C. in ordine agli abusi edilizi commessi dalla stessa sull’area di interesse, sicché il silenzio-rifiuto originariamente serbato dalle predette Amministrazioni non sussiste più.
2.1 Deve aggiungersi che nella memoria difensiva finale del 22 luglio 2022 la ricorrente ha - infine - chiesto che venga dichiarata la cessazione “tout court” della materia del contendere anche rispetto alla domanda di annullamento dei suddetti provvedimenti sopravvenuti proposta a mezzo di motivi aggiunti del 22-29 maggio 2017.
Pur non sussistendo le condizioni per una declaratoria di cessazione della materia del contendere (la quale invero richiede ex art. 34 comma 5 c.p.a. l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, nel mentre nel caso di specie il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 2/2017 ha avuto luogo senza procedere al ritiro in autotutela dei precedenti provvedimenti che hanno dichiarato l’improcedibilità della primigenia istanza), detta richiesta vale a far ritenere che sia, in ogni caso, venuto meno in corso di giudizio l’interesse ad una pronuncia di merito ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a. anche rispetto ai motivi aggiunti proposti il 22-29 maggio 2017.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
NA Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO