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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tenente N. 1660/2024 R.G.V.G. e avente ad oggetto: “separazione consensuale ex art. 473- bis.51 c.p.c.”
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VERNETTI ALDA MARIA, in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.ta; -ricorrente-
E
(nato in [...] il [...] c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
IEROPOLI MASSIMO, in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.to; -resistente-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come atti e verbali di causa cui, per brevità, si rinvia.
**********
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024 e chiedevano che fosse Parte_1 CP_1 pronunciata la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino il
13/06/2015, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2015, Parte II S.
A n. 31, e che, dall'unione non fossero nati figli.
All'udienza del 04/02/2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il G.I. delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
*** *** *** *** Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 29/11/2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi (nata in [...] il Parte_1
13/06/1982 c.f. ) e (nato in [...] il [...] c.f. C.F._1 CP_1
), che contrassero matrimonio in Avellino il 13/06/2015, iscritto nel C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2015, Parte II S. A n. 31;
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati e trascritti;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire