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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 405/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 405/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 18.02.2025 da , e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Ciriello Antonella, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Bellona (CE) in data 27.09.2008 e che dalla loro unione sono nati quattro figli: , nato il [...], nata il [...], Per_1 Per_2
e e , entrambi nati il 08.06.2016; Persona_3 Per_4 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre la quale provvederà a tutti i loro bisogni quotidiani;
3. Il padre , nel garantire la continuità di rapporto genitoriale, potrà vedere i figli a fine settimana alterni , con prelevamento dei minori il sabato mattina e rientro presso la residenza materna la domenica pomeriggio;
almeno due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti secondo gli impegni scolastici dei minori dalle ore 16:00 alle ore 20:00; almeno sette giorni durante le festività natalizie , ad anni alterni, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e l'anno successivo dal venerdì santo alla domenica di Pasqua. Oltre quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori.
4. Porsi a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei minori, da versarsi entro il giorno 30 di ciascun mese a mezzo bonifico con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
5. Le spese straordinarie, ivi comprese spese mediche e scolastiche, vengono poste in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di un mantenimento;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
UA (CE) il 27.05.1987;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellona (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 20, parte II
Serie A, Ufficio 1, anno 2008;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 405/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 18.02.2025 da , e Parte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Ciriello Antonella, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Bellona (CE) in data 27.09.2008 e che dalla loro unione sono nati quattro figli: , nato il [...], nata il [...], Per_1 Per_2
e e , entrambi nati il 08.06.2016; Persona_3 Per_4 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre la quale provvederà a tutti i loro bisogni quotidiani;
3. Il padre , nel garantire la continuità di rapporto genitoriale, potrà vedere i figli a fine settimana alterni , con prelevamento dei minori il sabato mattina e rientro presso la residenza materna la domenica pomeriggio;
almeno due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti secondo gli impegni scolastici dei minori dalle ore 16:00 alle ore 20:00; almeno sette giorni durante le festività natalizie , ad anni alterni, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e l'anno successivo dal venerdì santo alla domenica di Pasqua. Oltre quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori.
4. Porsi a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei minori, da versarsi entro il giorno 30 di ciascun mese a mezzo bonifico con rivalutazione annuale secondo gli indici istat;
5. Le spese straordinarie, ivi comprese spese mediche e scolastiche, vengono poste in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di un mantenimento;
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
UA (CE) il 27.05.1987;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellona (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 20, parte II
Serie A, Ufficio 1, anno 2008;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio