Art. 6.
L' art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato".
L' art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176 , e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato".