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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°15069 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata il [...] a [...], Louisiana Parte_1
(USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...], Persona_1
Louisiana (USA);
nata il [...] a [...], Louisiana Parte_2
(USA);
Nonché
nato il [...] a [...], Louisiana (USA), Controparte_1
che interviene nel presente atto soltanto nella qualità di esercente la potestà
genitoriale sulla sopradetta figlia minore Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. GRASSO ARTURO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44,
ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nata il 3 Persona_2
febbraio 1897 a Cefalù, Palermo, la quale emigrava negli Stati Uniti e sposava il 7 dicembre 1919 a Monroe, Louisiana. si Per_3 Persona_2
naturalizzava cittadina statunitense il 26 luglio 1944.
Per Dal matrimonio di e nasceva il 26 gennaio Per_2 Persona_4
1926 a Monroe, Louisiana, il quale sposava il 27 gennaio 1956 Per_5
nella contea di Washington, Mississippi. I due sposi divorziavano nell'anno
1962.
Dalla predetta unione nasceva il 17 maggio 1959 Persona_6
a Monroe, Louisiana. contraeva un primo matrimonio con Per_6 [...]
il 16 dicembre 1978 a Monroe, Louisiana, da cui divorziava Per_7
nell'anno 1988. Successivamente si sposava per la seconda volta con AR
NI ES il 9 settembre 1989 a Monroe, Louisiana.
Dal matrimonio di e nascevano due figlie. Per_6 Per_7
La prima, nasceva il 19 novembre 1979 a Monroe, Persona_8 Louisiana e sposava il 3 maggio 2002 a Shreveport, Controparte_4
Louisiana. I due divorziavano nell'anno 2003. contraeva Pt_1
successivamente matrimonio con il 31 maggio 2009 a Controparte_1
Bossier, Louisiana e dalla loro unione nasceva il 25 Persona_1
gennaio 2010 a Shreveport, Louisiana.
La seconda figlia di e è nata il 19 Per_6 Per_7 Persona_9
novembre 1985 a Monroe, Louisiana e sposata con il 14 Persona_10
agosto 2010 a Bossier, Louisiana. Quest'ultimi divorziavano nell'anno 2021.
Dal loro matrimonio nasceva il 21 aprile 2016 a Baton Persona_11
Rouge, Lousiana.
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_2
italiana alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, in quanto nata in
Italia e figlia di genitori italiani e che si era naturalizzata cittadina statunitense successivamente alla nascita del proprio figlio, al quale Persona_4
aveva, pertanto, trasmesso la cittadinanza italiana e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 23.12.2024,
lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127
ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Il Tribunale osserva che l'ava italiana degli odierni ricorrenti si è
naturalizzata cittadina statunitense il 26 luglio 1944 esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio nato il 26 Persona_4
gennaio 1926, e, pertanto, ancora minorenne alla data di naturalizzazione della madre poiché fino al 1975 la maggiore età era fissata al compimento del ventunesimo anno di età. Si è, quindi, arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, che non ricorrono nel caso di specie.
Con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i figli
minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161).
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna (o materna n.d.r.), non abbia
esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta
raggiunta la maggiore età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_2
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912. Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 2/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°15069 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata il [...] a [...], Louisiana Parte_1
(USA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a [...], Persona_1
Louisiana (USA);
nata il [...] a [...], Louisiana Parte_2
(USA);
Nonché
nato il [...] a [...], Louisiana (USA), Controparte_1
che interviene nel presente atto soltanto nella qualità di esercente la potestà
genitoriale sulla sopradetta figlia minore Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. GRASSO ARTURO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44,
ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nata il 3 Persona_2
febbraio 1897 a Cefalù, Palermo, la quale emigrava negli Stati Uniti e sposava il 7 dicembre 1919 a Monroe, Louisiana. si Per_3 Persona_2
naturalizzava cittadina statunitense il 26 luglio 1944.
Per Dal matrimonio di e nasceva il 26 gennaio Per_2 Persona_4
1926 a Monroe, Louisiana, il quale sposava il 27 gennaio 1956 Per_5
nella contea di Washington, Mississippi. I due sposi divorziavano nell'anno
1962.
Dalla predetta unione nasceva il 17 maggio 1959 Persona_6
a Monroe, Louisiana. contraeva un primo matrimonio con Per_6 [...]
il 16 dicembre 1978 a Monroe, Louisiana, da cui divorziava Per_7
nell'anno 1988. Successivamente si sposava per la seconda volta con AR
NI ES il 9 settembre 1989 a Monroe, Louisiana.
Dal matrimonio di e nascevano due figlie. Per_6 Per_7
La prima, nasceva il 19 novembre 1979 a Monroe, Persona_8 Louisiana e sposava il 3 maggio 2002 a Shreveport, Controparte_4
Louisiana. I due divorziavano nell'anno 2003. contraeva Pt_1
successivamente matrimonio con il 31 maggio 2009 a Controparte_1
Bossier, Louisiana e dalla loro unione nasceva il 25 Persona_1
gennaio 2010 a Shreveport, Louisiana.
La seconda figlia di e è nata il 19 Per_6 Per_7 Persona_9
novembre 1985 a Monroe, Louisiana e sposata con il 14 Persona_10
agosto 2010 a Bossier, Louisiana. Quest'ultimi divorziavano nell'anno 2021.
Dal loro matrimonio nasceva il 21 aprile 2016 a Baton Persona_11
Rouge, Lousiana.
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, , era cittadina Persona_2
italiana alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, in quanto nata in
Italia e figlia di genitori italiani e che si era naturalizzata cittadina statunitense successivamente alla nascita del proprio figlio, al quale Persona_4
aveva, pertanto, trasmesso la cittadinanza italiana e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2
costituito, rimanendo contumace. Indi, con ordinanza depositata il 23.12.2024,
lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127
ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Il Tribunale osserva che l'ava italiana degli odierni ricorrenti si è
naturalizzata cittadina statunitense il 26 luglio 1944 esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio nato il 26 Persona_4
gennaio 1926, e, pertanto, ancora minorenne alla data di naturalizzazione della madre poiché fino al 1975 la maggiore età era fissata al compimento del ventunesimo anno di età. Si è, quindi, arrestata la catena genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, che non ricorrono nel caso di specie.
Con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i figli
minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161).
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna (o materna n.d.r.), non abbia
esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta
raggiunta la maggiore età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_2
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912. Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 2/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.