Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2026, proposto dal sig. Mohammed Aamir, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
ZO RL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di archiviazione dell’istanza riferita alla pratica PIS/L/Q/2025/100030 con cui la Prefettura UTG di Isernia ha archiviato l’istanza del cittadino straniero, volta all’ottenimento del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter e 6 del d.lgs. n. 286/1998
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IO HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, relativo alla pratica PIS/L/Q/2025/100030, con cui la Prefettura U.T.G. di Isernia ha archiviato la sua istanza volta all’ottenimento del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter e 6 del d.lgs. n. 286/1998.
2. Il ricorrente, in punto di fatto, ha premesso:
- che in data 22.8.2025 ha fatto ingresso in Italia mediante il c.d. “ decreto flussi” ed in forza del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli dalla Prefettura di Isernia (P-IS/L/Q/2025/100030);
- che il suo datore di lavoro, entro otto giorni dell’ingresso, in data 26.8.2025, ha caricato sul portale contratto di soggiorno, sottoscritto analogicamente, “ ed il sistema ha recepito il documento senza registrare alcun errore ” (cfr. ricorso, pag. 1): l’interessato ha quindi presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, allegando prova del contratto di soggiorno sottoscritto e ribadendo che il suo datore di lavoro, aveva provveduto alla trasmissione del modello 209 – contratto di soggiorno;
- che cionondimeno non è stato rilasciato permesso di soggiorno, sicché il datore, non riuscendo a reperire informazioni dalla piattaforma telematica, ha inoltrato, in data 9.1.2026, una pec alla Prefettura di Isernia, confermando la propria volontà di assumere il ricorrente, senza però ricevere alcun riscontro;
- che a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 13.2.2026 la Prefettura di Isernia ha comunicato che “ l’istanza risulta archiviata ai sensi dell’art. 22 comma 5 ter e 6 del D.lgs 286/1998 in data 29/09/2025, per mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente dalle parti ”: al riguardo il ricorrente precisa che “ per quanto risulta dichiarato dall’Ufficio nella nota del 13.2.2026, l’Ufficio lamenta che “la sottoscrizione e la trasmissione non sono avvenute nei termini e nelle modalità prescritte” (cfr. ricorso, pag. 2).
2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure, così rubricate:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E DELL’ART. 10 BIS L.N.241/1990;
II. DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 LETT. B L.N.241/1990;
III. CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE. OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO;
IV. MANCATA ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO NEI TERMINI PRESCRITTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 TER DELL’ART. 22 L.286/1998;
V. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 5 TU IMMIGRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IL-LOGICITA’.
In estrema sintesi, con il primo mezzo l’interessato ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/1990 lamentando, in sostanza, che “ l’amministrazione ha provveduto all’archiviazione senza consentire alcuna partecipazione del ricorrente e della controinteressata al procedimento ”.
Con il secondo mezzo il ricorrente ha dedotto il vizio motivazionale e quello di eccesso di potere, “ per non avere l’Ufficio attivato il cd. soccorso istruttorio, consentendo alla datrice ed allo straniero di regolarizzare eventuali irregolarità nella trasmissione, che potessero pregiudicare l’esito favorevole della procedura ”.
Con il terzo motivo il ricorrente ha ancora dedotto la violazione dell’obbligo del cd. soccorso istruttorio, atteso che l’Amministrazione, avendo constatato un errore nelle modalità di trasmissione del contratto di soggiorno, “ aveva uno specifico obbligo di rilevare l’errore, invitando i privati a correggerlo, in ragione della produzione di un (eventuale) file errato ” (cfr. ricorso, pag. 4).
Con il quarto mezzo, l’interessato ha dedotto che sebbene l’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 preveda “ tra le altre cause di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro (integranti ipotesi evidentemente più gravi), anche il caso in cui il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione ”, la stessa previsione però specifica “ salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ”: da qui l’obbligo da parte della Prefettura di preavvisare le parti interessati dell’archiviazione.
Con il quinto mezzo il ricorrente ha infine dedotto che “ stante la intervenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere atto di eventuali irregolarità o problematiche dipese dall’utilizzo della piattaforma telematica e non dalla volontà delle parti” ( cfr. ricorso, pag. 5): da qui la violazione l’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, il quale impone all’amministrazione di tenere conto, nel vaglio delle istanze di ” sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio ” ( cfr. ricorso, pag. 6).
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo l’infondatezza del gravame.
4. All’udienza cautelare del 15.4.2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. I motivi di ricorso - che possono essere esaminati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico - sono fondati nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
7. L’art. 22, comma 5 ter, del d.lgs n. 286 del 1998 dispone che “ Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. (….) ”; il successivo comma 6 prevede che “ Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ”.
7.1. Ebbene dati per assodati -e non contestati tra le parti -i fatti di causa, si osserva che il comma 5 ter dell’art. 22 prevede, tra le altre cause di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro (integranti ipotesi evidentemente più gravi), anche il caso in cui il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione nel termine di 15 giorni (previsto dallo stesso comma 6); la stessa previsione però specifica “ salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ”.
7.2. Appare, dunque, del tutto evidente, come condivisibilmente osservato nella recente sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 409/2026, “ che le parti (datore di lavoro e lavoratore) devono essere messe a conoscenza del mancato ricevimento da parte dell’Amministrazione del contratto sottoscritto digitalmente, atteso che è espressamente prevista l’ipotesi che il ritardo nella trasmissione del contratto medesimo sia dipeso da causa di forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore, circostanze che, ove debitamente dimostrate, impediscono che al richiedente sia rifiutato il nulla osta ovvero ne sia disposta la sua revoca se già rilasciato ”.
7.3. Sotto questo profilo non può assumere alcun rilievo la circostanza - evidenziata dalla difesa erariale (cfr. memoria depositata in data 10.4.2026, pag. 8) - per la quale “ l’esito sfavorevole non è derivato da una valutazione tecnico-discrezionale ovvero da un apprezzamento comparativo compiuto dall’Amministrazione, bensì dall’automatica applicazione, da parte del sistema informatico ministeriale, di una regola procedurale predeterminata, collegata all’assenza di un requisito essenziale richiesto dalla piattaforma medesima ”, senza quindi prevedere, in caso di un’archiviazione ex art. 22, commi 5 ter e 6 del D.Lgs. n. 286/1998, la notifica del preavviso (di archiviazione), atteso che la disposizione medesima, come detto, prevede espressamente la possibilità di dimostrare che il ritardo nella trasmissione del contratto non è imputabile al datore di lavoro ovvero dipende da causa di forza maggiore; tale possibilità implica (e richiede), evidentemente, che il richiedente sia informato del ritardo o della mancata trasmissione del contratto sottoscritto digitalmente, in modo che possa dimostrare che la causa di tale ritardo non è a lui imputabile.
7.4. Nella vicenda oggetto del presente giudizio -in disparte ogni altra considerazione in ordine alla perentorietà del termine previsto dal comma 6 dell’art. 22 - sia il datore di lavoro richiedente che il lavoratore non hanno avuto conoscenza della mancata trasmissione nei termini, e nelle modalità richieste, del contratto che, pure, era stato sottoscritto dai medesimi, come previsto dalla disciplina di settore e non hanno, quindi, potuto allegare elementi probatori al fine di dimostrare che tale ritardo non era ad essi imputabile, possibilità, come detto, espressamente contemplata dallo stessa disposizione normativa posta a base dell’atto impugnato.
8. Per tale ragione, dunque, il provvedimento è illegittimo e va annullato -potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate in ricorso, dovendo l’Amministrazione riavviare il procedimento e concludere il medesimo rilasciando gli atti dovuti ove ne sussistano i relativi presupposti.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO HI | ZI ER |
IL SEGRETARIO