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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2455 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Andreottola (C.F.: ), come da procura C.F._2 allegata in calce all'atto di citazione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Sossio Baronia, alla Via Camposanto n. 22;
-attore-
e
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
LE (AV) il 13.9.1963;
-convenuta contumace-
OGGETTO: proprietà;
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.02.25, svoltasi in modalità scritta, parte attrice rassegnava le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta del
13.02.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20.05.21, , deducendo di essere Parte_1
proprietario del fabbricato ed annesso terreno retrostante, censito al Catasto di
LE, alla via Santa Maria, al foglio 18 p.lla 2688 sub 3, confinante, tra gli altri, con fabbricato e retrostante terreno in proprietà dell'odierna convenuta,
, censito al catasto al foglio 18 p.lla 61 diversi subalterni, Controparte_1
lamentava la crescita di alberi spontanei, rovi, arbusti ed erbacce che superavano
1 il confine, invadendo la proprietà dell'istante, nonché la presenza di un albero di quercia con rami, anche di grosse dimensioni, che si protendevano nella sua proprietà.
Concludeva, pertanto, affinché il giudice provvedesse “in accoglimento della domanda e previa, se del caso, negazione di ogni diritto avverso sulla proprietà istante, condannare la convenuta a recidere i rami del detto albero di quercia, presente nella sua proprietà descritta in premessa, e di ogni altro albero, rovo, arbusto ed erbaccia, pure ivi presente, che superano (in orizzontale) il confine con la detta proprietà istante, invadendola, con il favore delle spese, anche generali, e compenso difensivo oltre iva e cap.”
Parte convenuta, sebbene regolarmente citata con notificazione all'estero ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 200/1967 a mezzo raccomandata per il tramite del Consolato
d'Italia di Stoccarda, non si costitutiva nel presente giudizio.
Con note di trattazione scritta dell'11.05.22, parte attrice faceva presente che la
, nelle more del giudizio, aveva provveduto a far recidere la quercia, i CP_1
cui rami superavano i limiti di confine, ed ogni altro albero, rovo, arbusto ed erbaccia, pure ivi presente, così facendo venir meno la materia del contendere.
Insisteva, dunque, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la condanna della convenuta alle spese e compensi e tanto in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Istruita la causa attraverso le prove orali, in data 16.09.24, la sottoscritta subentrava nella titolarità del fascicolo.
All'udienza del 14.02.2025, svoltasi in modalità scritta, il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale stante la contumacia di parte convenuta.
Motivi della decisione
Deve esserepreliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta la quale, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
Tanto premesso, deve essere pronunciato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa.
Invero, stante la contumacia della convenuta, non è possibile giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come invece richiesto dalla parte attrice, atteso che, laddove l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto
2 da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà
l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (cfr. Cass. n. 5188/2015).
È, infatti, principio tradizionalmente affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì in una valutazione dell'interesse ad agire nella misura in cui abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 21757/2021; Cass.
13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. 16150/2010).
Ciò posto, parte attrice ha provato che, al momento della proposizione della domanda giudiziaria, sul terreno della insistessero alberi spontanei, CP_1
rovi, arbusti ed erbacce che superavano il confine, invadendo la proprietà dell'istante, e un albero di quercia con rami, anche di grosse dimensioni, che si protendevano nella proprietà (cfr. n. 4 foto-all.ti atto di citazione). Pt_1
Circostanze queste confermate anche all'esito della prova orale.
Con note di trattazione scritta dell'11.05.22, parte attrice faceva presente che la convenuta, nel mese di dicembre 2021, aveva provveduto a far recidere la quercia,
i cui rami superavano i limiti di confine, ed ogni altro albero, rovo, arbusto ed
3 erbaccia, pure ivi presente, come da foto allegate (cfr. all.ti note di trattazione scritta udienza 19.05.2022).
È chiaro che l'adempimento, avvenuto solo in seguito alla notifica dell'atto di citazione, determina, seppur implicitamente, un riconoscimento della fondatezza della domanda, cui consegue, per l'effetto, il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore.
Riguardo al governo delle spese lite, questo Giudice ritiene che debba essere accolta la richiesta attorea di vittoria in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo, si tiene conto della circostanza che parte attrice ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, pienamente riconosciuto dalla convenuta, e rivelatosi quindi fondato.
Si ritiene quindi di dover condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta e del valore di causa dichiarato, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ritenuta assorbita Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 287,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione delle spese in favore del difensore di parte attrice, avv. Francesco Andreottola, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, il 17.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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