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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2561/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B023304912 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B023304912 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2563/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304938/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- sul ricorso n. 2565/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304949/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2568/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da Ricorrente_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304947/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante Sig.ra Ricorrente_4, e le Sigg.re Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4 hanno presentato separati ricorsi, tutti notificati in data 21 maggio 2025, avverso gli avvisi, tutti notificati in data 24 marzo 2025, con i quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Milano, con riferimento all'anno 2018, ha accertato a carico dello Studio Legale e Tributario:
- ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73, ai fini IRPEF, un maggior reddito di € 45.889,00 da imputare in capo agli associati ex art. 5 del TUIR;
- ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 come richiamato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 446/97, ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di € 45.889,00;
- ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 633/72, ai fini IVA, un importo IVA pari a € 1.759,00 in quanto indebitamente detratta, oltre a sanzioni.
Il ricorrente rileva, anzitutto, che l'Ufficio avrebbe ritenuto, in prima battuta, non deducibili costi per l'importo di € 77.686,00, importo che, a fronte della documentazione presentata dal contribuente stesso, sarebbe stato poi ridotto a € 45.889,00 riferito a tre distinti rilievi aventi ad oggetto, rispettivamente: spese per manutenzione software, ammortamento beni immateriali e spese professionali. Per ciascun rilievo produce documentazione.
Chiede, pertanto, di annullare ovvero di dichiarare nullo o, comunque, inefficace l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e onorari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive dei ricorrenti.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità e mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, in violazione di quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. 546/1992 nonché la violazione dell'art. 32 del D.P.R. 600/73 in quanto i ricorrenti avrebbero tentato di introdurre nel presente giudizio nuovi documenti non forniti all'Ufficio nella fase antecedente all'emissione degli avvisi qui impugnati.
Ritiene, infine, che i ricorrenti avrebbero impugnato gli avvisi di accertamento sulla base della stessa documentazione già esaminata dall'Ufficio prima di emettere gli atti qui impugnati e che già in quella fase tale documentazione era apparsa inidonea a contrastare i rilievi sollevati dall'Ufficio.
Chiede, pertanto, in via preliminare ed assorbente, di dichiarare inammissibile l'avverso ricorso siccome privo dei contenuti minimi essenziali previsti dall'art. 18, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 546/1992; ancora in via preliminare, di dichiarare inutilizzabile la nuova documentazione prodotta ex art. 32 D.P.R. 600/73; nel merito, di rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti nelle controdeduzioni difensive;
per l'effetto, di condannare il ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio.
Con memoria depositata nel fascicolo telematico il ricorrente ribadisce le proprie difese.
Analogo ricorso è stato presentato dai tre soci dello Studio Legale e Tributario ai quali è stato notificato separato avviso di accertamento, i quali chiedono, con riferimento all'atto impugnato, di dichiarare nullo e, comunque, inefficace l'avviso di accertamento loro notificato.
Anche nei procedimenti così istaurati l'Ufficio si è costituito in giudizio, sollevando analoghe eccezioni e formulando le medesime conclusioni di rigetto dei singoli ricorsi.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 sono presenti per i ricorrenti il dott. Difensore_1 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
La Corte dispone la riunione al presente giudizio (R.G.R. n. 2561/2025) dei procedimenti promossi dai soci e iscritti agli R.G.R. nn. 2568/2025, 2565/2025 e 2563/2025 per connessione oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene inammissibili i ricorsi riuniti presentati dai contribuenti.
Occorre, anzitutto, rilevare che, nel ricorso, la difesa dei ricorrenti non spende una parola per contrastare le pretese dell'Ufficio - analiticamente riportate negli avvisi di accertamento - limitandosi solamente, per ciascun rilevo, a depositare (senza alcun commento né spiegazione in merito alla inerenza e, quindi, deducibilità dei costi contestati dall'Erario) la documentazione che, ad avviso dei contribuenti, sarebbe utile per contrastare gli importi che l'Ufficio ha ritenuto che non potessero essere portati in deduzione.
Nonostante gli avvisi in parola siano il frutto di un reale contraddittorio tra le parti che ha portato l'Ufficio a ridurre la propria pretesa e a indicare negli avvisi stessi i motivi in ragione dei quali non riteneva la documentazione messa a posizione idonea a confermare la deducibilità di parte dei costi, nell'ambito dei ricorsi i contribuenti non esaminano i singoli rilievi dell'Ufficio e non evidenziano eventuali carenze logiche o fattuali sottese alla pretesa dell'Amministrazione Finanziaria. In tale prospettiva è importante ricordare che l'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, nello specificare il contenuto del ricorso, indica, a pena di inammissibilità, alla lettera e) “i motivi” sulla base dei quali il ricorso viene presentato e che devono permettere all'Ufficio convenuto, prima, e al Giudice, poi, di comprendere le ragioni che hanno indotto il contribuente a contrastare le pretese dell'Ufficio fatte valere con l'atto impugnato.
Come detto, leggendo il ricorso presentato dai contribuenti, tali motivi non sono in alcun modo indicati in ragione del fatto che la difesa del contribuente si è limitata, per ciascun rilievo, a produrre unicamente della documentazione, senza specificare per quale motivo tale documentazione possa essere utile al fine di provare la inerenza e, conseguentemente, la deducibilità dei costi contestati dall'Ufficio e, quindi, a contrastare le pretese dell'Erario.
Si ritiene, quindi, che i ricorsi introduttivi del presente giudizio siano carenti del requisito previsto dall'art. 18, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 546/1992, per difetto di specificità dei motivi di doglianza e, che, quindi, debbano essere dichiarati inammissibili.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'Ufficio rimangono assorbite.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condannano le parti ricorrenti alla rifusione delle spese legali liquidate in € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Spese alle parti soccombenti che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 27 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
IS De OS AL RO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2561/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B023304912 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B023304912 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2563/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304938/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- sul ricorso n. 2565/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304949/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2568/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da Ricorrente_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013304947/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante Sig.ra Ricorrente_4, e le Sigg.re Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4 hanno presentato separati ricorsi, tutti notificati in data 21 maggio 2025, avverso gli avvisi, tutti notificati in data 24 marzo 2025, con i quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Milano, con riferimento all'anno 2018, ha accertato a carico dello Studio Legale e Tributario:
- ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73, ai fini IRPEF, un maggior reddito di € 45.889,00 da imputare in capo agli associati ex art. 5 del TUIR;
- ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 come richiamato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 446/97, ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di € 45.889,00;
- ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 633/72, ai fini IVA, un importo IVA pari a € 1.759,00 in quanto indebitamente detratta, oltre a sanzioni.
Il ricorrente rileva, anzitutto, che l'Ufficio avrebbe ritenuto, in prima battuta, non deducibili costi per l'importo di € 77.686,00, importo che, a fronte della documentazione presentata dal contribuente stesso, sarebbe stato poi ridotto a € 45.889,00 riferito a tre distinti rilievi aventi ad oggetto, rispettivamente: spese per manutenzione software, ammortamento beni immateriali e spese professionali. Per ciascun rilievo produce documentazione.
Chiede, pertanto, di annullare ovvero di dichiarare nullo o, comunque, inefficace l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e onorari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive dei ricorrenti.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità e mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, in violazione di quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. 546/1992 nonché la violazione dell'art. 32 del D.P.R. 600/73 in quanto i ricorrenti avrebbero tentato di introdurre nel presente giudizio nuovi documenti non forniti all'Ufficio nella fase antecedente all'emissione degli avvisi qui impugnati.
Ritiene, infine, che i ricorrenti avrebbero impugnato gli avvisi di accertamento sulla base della stessa documentazione già esaminata dall'Ufficio prima di emettere gli atti qui impugnati e che già in quella fase tale documentazione era apparsa inidonea a contrastare i rilievi sollevati dall'Ufficio.
Chiede, pertanto, in via preliminare ed assorbente, di dichiarare inammissibile l'avverso ricorso siccome privo dei contenuti minimi essenziali previsti dall'art. 18, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 546/1992; ancora in via preliminare, di dichiarare inutilizzabile la nuova documentazione prodotta ex art. 32 D.P.R. 600/73; nel merito, di rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti nelle controdeduzioni difensive;
per l'effetto, di condannare il ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio.
Con memoria depositata nel fascicolo telematico il ricorrente ribadisce le proprie difese.
Analogo ricorso è stato presentato dai tre soci dello Studio Legale e Tributario ai quali è stato notificato separato avviso di accertamento, i quali chiedono, con riferimento all'atto impugnato, di dichiarare nullo e, comunque, inefficace l'avviso di accertamento loro notificato.
Anche nei procedimenti così istaurati l'Ufficio si è costituito in giudizio, sollevando analoghe eccezioni e formulando le medesime conclusioni di rigetto dei singoli ricorsi.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 sono presenti per i ricorrenti il dott. Difensore_1 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
La Corte dispone la riunione al presente giudizio (R.G.R. n. 2561/2025) dei procedimenti promossi dai soci e iscritti agli R.G.R. nn. 2568/2025, 2565/2025 e 2563/2025 per connessione oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene inammissibili i ricorsi riuniti presentati dai contribuenti.
Occorre, anzitutto, rilevare che, nel ricorso, la difesa dei ricorrenti non spende una parola per contrastare le pretese dell'Ufficio - analiticamente riportate negli avvisi di accertamento - limitandosi solamente, per ciascun rilevo, a depositare (senza alcun commento né spiegazione in merito alla inerenza e, quindi, deducibilità dei costi contestati dall'Erario) la documentazione che, ad avviso dei contribuenti, sarebbe utile per contrastare gli importi che l'Ufficio ha ritenuto che non potessero essere portati in deduzione.
Nonostante gli avvisi in parola siano il frutto di un reale contraddittorio tra le parti che ha portato l'Ufficio a ridurre la propria pretesa e a indicare negli avvisi stessi i motivi in ragione dei quali non riteneva la documentazione messa a posizione idonea a confermare la deducibilità di parte dei costi, nell'ambito dei ricorsi i contribuenti non esaminano i singoli rilievi dell'Ufficio e non evidenziano eventuali carenze logiche o fattuali sottese alla pretesa dell'Amministrazione Finanziaria. In tale prospettiva è importante ricordare che l'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, nello specificare il contenuto del ricorso, indica, a pena di inammissibilità, alla lettera e) “i motivi” sulla base dei quali il ricorso viene presentato e che devono permettere all'Ufficio convenuto, prima, e al Giudice, poi, di comprendere le ragioni che hanno indotto il contribuente a contrastare le pretese dell'Ufficio fatte valere con l'atto impugnato.
Come detto, leggendo il ricorso presentato dai contribuenti, tali motivi non sono in alcun modo indicati in ragione del fatto che la difesa del contribuente si è limitata, per ciascun rilievo, a produrre unicamente della documentazione, senza specificare per quale motivo tale documentazione possa essere utile al fine di provare la inerenza e, conseguentemente, la deducibilità dei costi contestati dall'Ufficio e, quindi, a contrastare le pretese dell'Erario.
Si ritiene, quindi, che i ricorsi introduttivi del presente giudizio siano carenti del requisito previsto dall'art. 18, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 546/1992, per difetto di specificità dei motivi di doglianza e, che, quindi, debbano essere dichiarati inammissibili.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'Ufficio rimangono assorbite.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condannano le parti ricorrenti alla rifusione delle spese legali liquidate in € 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Spese alle parti soccombenti che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 27 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
IS De OS AL RO