Art. 2.
L' articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , modificato dall' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148 , e' modificato come segue:
"All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.
All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, puo' essere corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1".
L' articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , modificato dall' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148 , e' modificato come segue:
"All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000, puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.
All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, puo' essere corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1".