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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 638/2020 R.G. promossa da
P.I.: ), con sede legale in Ortanova (Fg) alla Via S. D'Acquisto n. Parte_1 P.IVA_1
16, in persona dell'amministratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Ricco CP_1
(C.F.: ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del curatore Controparte_2 P.IVA_2
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Maria Visconti (C.F.: Controparte_3
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, giusta C.F._2
autorizzazione del Giudice Delegato del 24.2.2020
- APPELLATO/APPELLANTE - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2159/2019 del Tribunale di IN
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 10.12.2015 il Fallimento di conveniva Controparte_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di IN, esponendo che:
- con atto per OT dell'11.10.2012, rep. n. 34301, racc. n. 8015, Persona_1 CP_2
aveva trasferito alla convenuta la proprietà delle unità immobiliari facenti parte del
[...]
fabbricato residenziale sito in IN alla Piazza Libertà n. 28, angolo con Via Generale Cascino,
per il prezzo di euro 954.545,45, oltre i.v.a. al 10%, per un totale di euro 1.050.000,00:
- dall'atto risultava che il versamento del complessivo importo di euro 450.000,00 era stato già
effettuato mediante quattro assegni, e precisamente: 1) con assegno bancario n.t. n. 2159866557-04
dell'importo di euro 200.000,00, tratto da sulla Banca Nazionale del Lavoro, Persona_2
filiale di IN, pagato in data 30.11.2009; 2) con assegno bancario n.t. n. 2159866558-03
dell'importo di euro 100.000,00, tratto da sulla Banca Nazionale del Lavoro, Persona_2
filiale di IN, pagato in data 30.11.2009; 3) con assegno circolare n.t. n. 5300683597-01
dell'importo di euro 100.000,00, emesso in data 10.11.2010 da filiale di Controparte_4
IN; 4) con assegno circolare n.t. n. 8300997746-02 dell'importo di euro 50.000,00, emesso in data 10.11.2010 da Banco di Napoli S.p.A., filiale di IN;
- la somma residua di euro 600.000,00 doveva essere corrisposta dall'acquirente direttamente a
Banca della Campania S.p.A. (e, in subordine, a e Unipol Banca S.p.A.), Controparte_5
subordinatamente alla liberazione delle unità immobiliari dalle ipoteche, iscritte dalle suddette società.
Il assumeva che l'atto di trasferimento era simulato, e quindi nullo ed inefficace, non CP_2
risultando che il fallito avesse mai incassato da le somme ivi indicate: invero, i versamenti Pt_1
indicati nell'atto erano stati effettuati da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, sicché non potevano essere imputati a titolo di pagamento del prezzo di acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'atto dell'11.10.2012, all'epoca non ancora edificate e da realizzare su terreni di cui l' non aveva la proprietà esclusiva;
in ogni caso, l'atto era inefficace ai sensi dell'art. 64 CP_2
L.F., atteso che era simulata la quietanza liberatoria rilasciata dall' nello stesso atto, non CP_2
avendo Pit Stop mai pagato la somma di euro 450.000,00; in via del tutto subordinata, l'atto era inefficace ex art. 67, comma 1, L.F., trattandosi di atto a titolo oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui la prestazione a carico del fallito, all'epoca in bonis, eccedeva di oltre un quarto quella dell'acquirente, in quanto il primo avrebbe venduto un appartamento ad uso ufficio di 12,5 vani, due box garage per complessivi mq. 47 e due posti auto di mq. 13 ciascuno,
in una piazza centralissima, per un prezzo che, al massimo, era di euro 450.000,00.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per OT del Persona_1
11.10.2.12 nr. 34301 Rep. E n. 8015 di Racc. meglio indicato e descritto in premessa, intercorso tra
e la convenuta è un atto simulato e, quindi, privo di effetti Controparte_2 Parte_1
giuridici inopponibili alla curatela attrice;
2) in ogni caso, accertato e dichiarato che nessun corrispettivo è stato pagato dalla convenuta tra
società all' per l'acquisto dei beni immobili oggetto del richiamato contratto di Controparte_2
compravendita, dichiarare il predetto contratto nullo per mancanza di causa e/o inefficace ex art.
64 Legge Fallimentare;
3) sempre in ogni caso ed in via subordinata accertato e dichiarato che la somma di €450.000,00
che nel rogito OT si assume essere stata versata dall'acquirente a titolo di corrispettivo è Per_1
inferiore di oltre un quarto al valore dei beni immobili ceduti al fallito, revocare i sensi e per gli
effetti di cui all' art. 67 L.F., 1 comma, l'atto di trasferimento immobiliare innanzi descritto di cui
al rogito OT del 11.10.2012; Persona_1
4) per l'effetto ed in conseguenza dell'accoglimento, di tutte o di alcune delle richieste innanzi avanzate, condannare la convenuta società Parte_1
a) all'immediato rilascio in favore della curatela istante, dei beni immobili oggetto del richiamato
atto OT dell'11.10.2012 come meglio indicati e descritti in premessa, Persona_1
liberi e vuoti da persone e da cose,
b) al pagamento in favore del fallimento di di tutti i frutti e rendite percette e Controparte_2
percipiendi e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dallo stesso a causa dell'illegittima
occupazione di detti beni, a far data dalla dichiarazione di fallimento o dalla notifica del presente
atto al soddisfo, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) in ogni caso, ed in via subordinata, accertato che la convenuta non ha versato al Parte_1
fallito , a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei beni immobili oggetto del Controparte_2
contestato atto di compravendita per cui è causa, alcuna somma e, tanto meno, quella indicata di €
450.000,00 dichiarare la natura assolutamente simulata della quietanza liberatoria rilasciata
dall' in favore della mediante dichiarazione contenuta nello Controparte_2 Parte_1
stesso atto di compravendita dell'11.10.2012 di cui sopra, e per l'effetto condannare la convenuta
società al pagamento in favore del fallimento di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 450.000,00 oltre interessi dalla data di stipula dell'atto di compravendita (11.10.2012)
all'effettivo soddisfo;
6) in ogni caso, sempre in via gradata, accertato che la società non ha mai versato Parte_1
alla Banca della Campania s.p.a. s.p.a (o alla o alla Unipol Banca s.p.a.) la Controparte_5
somma di € 600.000,00 quale residuo saldo del corrispettivo stabilito, condannare la convenuta
società al pagamento in favore della curatela attrice della predetta somma di € 600.000,00 oltre
interessi dalla data di stipula del contratto di compravendita (11.10.2012) all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio”.
La convenuta, costituendosi, controdeduceva che:
- il contratto di compravendita era stato stipulato mentre pendeva presso il Tribunale irpino al n. 1480/2012 R.G.A.C. il giudizio di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare in data 5.11.2009, modificato il 10.11.2010, concluso tra e Controparte_2 Pt_2
il quale aveva dichiarato che avrebbe acquistato per sé o per persona da nominare ed
[...]
aveva pagato le somme di cui agli assegni indicati;
- all'art. 7 del suddetto contratto erano stati riconosciuti i versamenti effettuati da Persona_2
al promittente venditore ed era stato pattuito di richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente, con rinuncia ad ogni diritto, azione ed eccezione, e con la compensazione delle spese di lite;
- l' non aveva ricevuto il saldo di euro 600.000,00 in quanto non aveva liberato gli CP_2
immobili dalle ipoteche, in conformità dell'impegno assunto;
- il prezzo pattuito era esiguo solo apparentemente, trattandosi di beni venduti allo stato rustico,
privi di rifiniture, servizi igienici, quadri e terminali elettrici, ecc., con conseguente onere di ultimazione in capo all'acquirente;
- non c'era alcuna consapevolezza del pregiudizio agli interessi dei creditori arrecato attraverso l'atto di disposizione.
Pertanto, chiedeva di “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita del Notaio dell'undici ottobre Per_1
2012 … con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disattesa la richiesta di ammissione della prova orale, precisate le conclusioni, con sentenza n. 2159/2019, pubblicata il 19.11.2019, il Tribunale di
IN così decideva:
a) in accoglimento della domanda revoca l'atto di trasferimento dell'atto per OT Per_1
dell'11.10.2012 nr. 34301 Rep. e n. 8015 racc., trascritto in data 26.10.2012 al n. 18246 reg. gen. e
n. 15496 reg. part. alla avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in IN alla Parte_1
Piazza Libertà nr. 28 Cat. Fl 39, p.lla 3234 sub 126; locale autorimessa al secondo piano cat. Fl. 39 p.lla 3234 sub 97; locale autorimessa cat. Fl p.lla 3234 sub. 91; due adiacenti posti auto fl. 39
p.lla 3234 sub. 92 e 3234 sub. 93;
b) ordina l'immediato rilascio degli immobili citati;
c) condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano di € 4835,00 oltre Parte_1
accessori dovuti da pagare in favore dello stato.”
Il primo giudice perveniva al suddetto esito affermando che:
- la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, della cui prova era onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., poteva essere dimostrata attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti;
- conseguentemente, ai fini del raggiungimento della prova della scientia decotionis, si potevano considerare “tutti quegli elementi che militano per un ragionevole sospetto della simulatorietà o
dell'inganno dell'operazione effettuata”;
- la convenuta aveva dedotto “di aver pagato con diversi assegni, in particolare con due che
sarebbero stati versati al momento della stipula del preliminare nel 2010, dell'incasso dei quali,
tuttavia, non vi è traccia alcuna … per il principio della vicinanza della prova, la società Pt_1
avrebbe potuto tranquillamente comprovare l'avvenuto pagamento di tali assegni per il tramite di
un atto documentale non particolarmente impegnativo, costituito dal mero deposito di un estratto
conto, attestante l'avvenuto incasso dell'assegno versato”;
- “in assenza di tale semplice adempimento … ritiene questo Tribunale che l'atto sia chiaramente
di natura simulata e che nessun pagamento sia mai avvenuto”;
- alla revoca dell'atto di trasferimento conseguiva l'ordine di immediato rilascio dell'immobile;
- la domanda risarcitoria era rimasta “priva di qualsiasi serio riscontro probatorio”;
- le spese seguivano la soccombenza e andavano liquidate come in dispositivo.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 12.2.2019 ed iscritto a ruolo il 18.2.2020, appellava la suddetta Pt_1 pronuncia, notificata da controparte in data 14.1.2020, lamentando:
1) la nullità della sentenza per difetto di motivazione ovvero per motivazione apparente,
argomentando che il Tribunale aveva omesso di valutare gli specifici fatti storici che avevano portato al rogito del 2012 e le prove offerte, essendo stati depositati gli estratti conto bancari di cui il primo giudice aveva lamentato la mancata produzione, di talché andavano espletate le prove richieste nelle memorie istruttorie;
2) l'omessa valutazione dei fatti di causa e delle prove allegate, atteso che con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. era stata depositata la copia dei movimenti bancari di conto corrente, da cui emergeva che sul conto di era stata addebitata la complessiva somma di euro Persona_2
300.000,00 a ridosso della stipula del primo preliminare di compravendita, per cui era incontestabile la buona fede di , la quale non poteva conoscere l'eventuale stato di dissesto economico Pt_1
dell' . CP_2
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
- In via preliminare ed assorbente dichiarare la nullità della sentenza nr. 2159/2019 per difetto di
motivazione e/o per motivazione apparente e per l'effetto, previo espletamento della fase istruttoria
così come articolata in primo grado, pronunciarsi nel merito al fine di riformulare la sentenza
impugnata;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento del motivo di nullità della sentenza, nel merito
riformare la sentenza nr. 2159 del 19.11.2019 e per l'effetto ritenere valido ed efficace l'atto di
compravendita stipulato in data 11.10.2012;
- condannare la curatela al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA da distrarre in favore del sottoscritto difensore e procuratore”.
Il , costituendosi con comparsa depositata il 31.8.2020, contestava la fondatezza delle CP_2
avverse censure, pur riconoscendo che la pronuncia appellata presentava qualche confusione concettuale, e lamentava:
1) il mancato accoglimento della domanda volta al pagamento dei frutti e delle rendite percette e percipiende e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima occupazione di detti beni, a far data dalla dichiarazione di fallimento o dalla domanda, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
2) l'erronea statuizione sulle spese processuali relativamente al quantum, in quanto il compenso liquidato (euro 4.835,00) era inadeguato: infatti, trattandosi di causa del valore di euro
1.050.000,00, applicando gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, il compenso da liquidare ammontava ad euro 36.144,00, oltre accessori;
3) l'erronea statuizione del beneficiario del pagamento delle spese di lite, siccome individuato nello
Stato, malgrado non fosse parte del giudizio, anziché nel . Controparte_2
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) - dichiarare improcedibile, se ne ricorrono gli estremi e, comunque, rigettare, perché
inammissibile ed infondato, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di IN n. 2159/2019 e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
2) - integrare l'impugnata sentenza con la condanna dell'appellante società al Parte_1
pagamento in favore del fallimento di delle somme, da determinarsi in via Controparte_2
equitativa, dovute per i titoli indicati al punto b) delle conclusioni n. 4) dell'atto di citazione
introduttivo del giudizio …;
3) - previa rideterminazione, in conformità dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 dell'importo
del compenso liquidato per il giudizio di 1° grado, tenendo conto del valore e dell'importanza della
causa, condannare l'appellante società al pagamento in favore del comparente fallimento delle
spese e dei compensi del doppio grado del giudizio”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 10.9.2020, la causa veniva rinviata al 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 1.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione,
concedendo i termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
Nella comparsa conclusionale deduceva che il Tribunale di IN, sezione esecuzioni Pt_1
immobiliari, aveva trasferito i beni oggetto di controversia ad altra società, come da decreti allegati
(emessi il 12.11.2021 e l'8.4.2022), per cui chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado e, in subordine,
qualora si fosse ritenuto di dover pronunciare nel merito, di accogliere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Nella memoria di replica il controdeduceva, in primis, che non sussistevano i CP_2
presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di una concorde richiesta in tal senso;
in ogni caso, non ricorreva un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse, permanendo, in capo al , l'interesse ad ottenere una sentenza che dichiarasse CP_2
l'inefficacia dell'atto di trasferimento della proprietà degli immobili. Infine, sottolineava l'anomalia della vicenda, in quanto, dai decreti di trasferimento inammissibilmente prodotti dall'appellante,
emergeva che la procedura espropriativa che aveva portato all'aggiudicazione dei contestati beni immobili non era stata promossa nei confronti dell'appellante, bensì in danno di Parte_3
con amministratore unico a cui , avente quale amministratore
[...] Controparte_6 Pt_1
unico aveva trasferito i beni in questione, e che all'esito della procedura Persona_2
espropriativa, i beni erano stati aggiudicati a Immobiloil Alborea S.r.l., il cui amministratore unico era , padre dei germani e Persona_3 Per_2 CP_6 § 3. La cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto trasferimento ad un soggetto terzo, per effetto dei decreti del giudice dell'esecuzione del Tribunale di IN in data 12.11.2021 e 8.4.2022, dei beni già oggetto dell'atto in data
11.10.2012, rep. n. 34301, racc. n. 8015, a rogito del Notaio comporta la Persona_1
cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse a giungere ad una decisione di merito. A tal fine, è irrilevante che le parti non abbiano sottoposto alla Corte
conclusioni conformi in tal senso, atteso che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio (v. Cass. civ.,
sez. II, ord. 31.10.2023, n. 30251).
§ 4. Le spese di lite.
Persistendo il contrasto sulla spettanza delle spese processuali, ritiene la Corte che le doglianze sollevate da entrambe le parti debbano essere esaminate al fine di valutare la cd. soccombenza virtuale.
Tanto premesso, ove non fossero stati emessi, con riferimento agli stessi beni oggetto dell'atto di vendita dell'11.10.2012, i decreti di trasferimento del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
IN, l'appello principale sarebbe stato dichiarato inammissibile, in quanto ha Pt_1
censurato la sentenza di primo grado facendo leva unicamente sulla mancata conoscenza dello stato di insolvenza di e sull'omessa valutazione della prova documentale Controparte_2
dell'avvenuto incasso degli assegni emessi da per un ammontare complessivo di Persona_2
euro 300.000,00, omettendo di censurare la palese contraddizione tra la motivazione, in cui si è dato atto che l'atto notarile era di natura simulata, - e, come tale, nullo - e il dispositivo, nel quale,
dichiarando revocato il suddetto atto, lo si è riconosciuto valido, ma inefficace, siccome compiuto in danno della massa dei creditori.
Allo stesso modo, l'appello incidentale proposto dal , attraverso la richiesta modifica CP_2
della pronuncia impugnata relativamente alla domanda di pagamento dei frutti e delle rendite percette e percipiende e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima occupazione di detti beni nonché al capo inerente alle spese processuali, sarebbe stato dichiarato inammissibile. Invero, posto che la notifica della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione anche nei confronti del notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all'esito del precedente giudizio (v., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 11.1.2025, n. 737), nel caso che ci occupa, il avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado, da esso notificata in CP_2
data 14.1.2020, entro il 13.2.2020, sicché l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata il 31.8.2020 è tardivo.
Peraltro, anche a voler prescindere dalla notifica della sentenza, l'appello incidentale è
inammissibile perché, a fronte di un'udienza indicata nella citazione in appello in quella del
29.7.2020, differita al 10.9.2020 ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., l'appellato si è costituito in data 31.8.2020, senza rispettare il termine di cui all'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 343 c.p.c.
Pertanto, avuto riguardo all'inammissibilità dei contrapposti appelli, le spese del doppio grado vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 26.11.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 638/2020 R.G. promossa da
P.I.: ), con sede legale in Ortanova (Fg) alla Via S. D'Acquisto n. Parte_1 P.IVA_1
16, in persona dell'amministratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Ricco CP_1
(C.F.: ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del curatore Controparte_2 P.IVA_2
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Maria Visconti (C.F.: Controparte_3
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, giusta C.F._2
autorizzazione del Giudice Delegato del 24.2.2020
- APPELLATO/APPELLANTE - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2159/2019 del Tribunale di IN
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 10.12.2015 il Fallimento di conveniva Controparte_2 Parte_1
dinanzi al Tribunale di IN, esponendo che:
- con atto per OT dell'11.10.2012, rep. n. 34301, racc. n. 8015, Persona_1 CP_2
aveva trasferito alla convenuta la proprietà delle unità immobiliari facenti parte del
[...]
fabbricato residenziale sito in IN alla Piazza Libertà n. 28, angolo con Via Generale Cascino,
per il prezzo di euro 954.545,45, oltre i.v.a. al 10%, per un totale di euro 1.050.000,00:
- dall'atto risultava che il versamento del complessivo importo di euro 450.000,00 era stato già
effettuato mediante quattro assegni, e precisamente: 1) con assegno bancario n.t. n. 2159866557-04
dell'importo di euro 200.000,00, tratto da sulla Banca Nazionale del Lavoro, Persona_2
filiale di IN, pagato in data 30.11.2009; 2) con assegno bancario n.t. n. 2159866558-03
dell'importo di euro 100.000,00, tratto da sulla Banca Nazionale del Lavoro, Persona_2
filiale di IN, pagato in data 30.11.2009; 3) con assegno circolare n.t. n. 5300683597-01
dell'importo di euro 100.000,00, emesso in data 10.11.2010 da filiale di Controparte_4
IN; 4) con assegno circolare n.t. n. 8300997746-02 dell'importo di euro 50.000,00, emesso in data 10.11.2010 da Banco di Napoli S.p.A., filiale di IN;
- la somma residua di euro 600.000,00 doveva essere corrisposta dall'acquirente direttamente a
Banca della Campania S.p.A. (e, in subordine, a e Unipol Banca S.p.A.), Controparte_5
subordinatamente alla liberazione delle unità immobiliari dalle ipoteche, iscritte dalle suddette società.
Il assumeva che l'atto di trasferimento era simulato, e quindi nullo ed inefficace, non CP_2
risultando che il fallito avesse mai incassato da le somme ivi indicate: invero, i versamenti Pt_1
indicati nell'atto erano stati effettuati da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, sicché non potevano essere imputati a titolo di pagamento del prezzo di acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'atto dell'11.10.2012, all'epoca non ancora edificate e da realizzare su terreni di cui l' non aveva la proprietà esclusiva;
in ogni caso, l'atto era inefficace ai sensi dell'art. 64 CP_2
L.F., atteso che era simulata la quietanza liberatoria rilasciata dall' nello stesso atto, non CP_2
avendo Pit Stop mai pagato la somma di euro 450.000,00; in via del tutto subordinata, l'atto era inefficace ex art. 67, comma 1, L.F., trattandosi di atto a titolo oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui la prestazione a carico del fallito, all'epoca in bonis, eccedeva di oltre un quarto quella dell'acquirente, in quanto il primo avrebbe venduto un appartamento ad uso ufficio di 12,5 vani, due box garage per complessivi mq. 47 e due posti auto di mq. 13 ciascuno,
in una piazza centralissima, per un prezzo che, al massimo, era di euro 450.000,00.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per OT del Persona_1
11.10.2.12 nr. 34301 Rep. E n. 8015 di Racc. meglio indicato e descritto in premessa, intercorso tra
e la convenuta è un atto simulato e, quindi, privo di effetti Controparte_2 Parte_1
giuridici inopponibili alla curatela attrice;
2) in ogni caso, accertato e dichiarato che nessun corrispettivo è stato pagato dalla convenuta tra
società all' per l'acquisto dei beni immobili oggetto del richiamato contratto di Controparte_2
compravendita, dichiarare il predetto contratto nullo per mancanza di causa e/o inefficace ex art.
64 Legge Fallimentare;
3) sempre in ogni caso ed in via subordinata accertato e dichiarato che la somma di €450.000,00
che nel rogito OT si assume essere stata versata dall'acquirente a titolo di corrispettivo è Per_1
inferiore di oltre un quarto al valore dei beni immobili ceduti al fallito, revocare i sensi e per gli
effetti di cui all' art. 67 L.F., 1 comma, l'atto di trasferimento immobiliare innanzi descritto di cui
al rogito OT del 11.10.2012; Persona_1
4) per l'effetto ed in conseguenza dell'accoglimento, di tutte o di alcune delle richieste innanzi avanzate, condannare la convenuta società Parte_1
a) all'immediato rilascio in favore della curatela istante, dei beni immobili oggetto del richiamato
atto OT dell'11.10.2012 come meglio indicati e descritti in premessa, Persona_1
liberi e vuoti da persone e da cose,
b) al pagamento in favore del fallimento di di tutti i frutti e rendite percette e Controparte_2
percipiendi e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dallo stesso a causa dell'illegittima
occupazione di detti beni, a far data dalla dichiarazione di fallimento o dalla notifica del presente
atto al soddisfo, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) in ogni caso, ed in via subordinata, accertato che la convenuta non ha versato al Parte_1
fallito , a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei beni immobili oggetto del Controparte_2
contestato atto di compravendita per cui è causa, alcuna somma e, tanto meno, quella indicata di €
450.000,00 dichiarare la natura assolutamente simulata della quietanza liberatoria rilasciata
dall' in favore della mediante dichiarazione contenuta nello Controparte_2 Parte_1
stesso atto di compravendita dell'11.10.2012 di cui sopra, e per l'effetto condannare la convenuta
società al pagamento in favore del fallimento di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 450.000,00 oltre interessi dalla data di stipula dell'atto di compravendita (11.10.2012)
all'effettivo soddisfo;
6) in ogni caso, sempre in via gradata, accertato che la società non ha mai versato Parte_1
alla Banca della Campania s.p.a. s.p.a (o alla o alla Unipol Banca s.p.a.) la Controparte_5
somma di € 600.000,00 quale residuo saldo del corrispettivo stabilito, condannare la convenuta
società al pagamento in favore della curatela attrice della predetta somma di € 600.000,00 oltre
interessi dalla data di stipula del contratto di compravendita (11.10.2012) all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compenso del giudizio”.
La convenuta, costituendosi, controdeduceva che:
- il contratto di compravendita era stato stipulato mentre pendeva presso il Tribunale irpino al n. 1480/2012 R.G.A.C. il giudizio di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare in data 5.11.2009, modificato il 10.11.2010, concluso tra e Controparte_2 Pt_2
il quale aveva dichiarato che avrebbe acquistato per sé o per persona da nominare ed
[...]
aveva pagato le somme di cui agli assegni indicati;
- all'art. 7 del suddetto contratto erano stati riconosciuti i versamenti effettuati da Persona_2
al promittente venditore ed era stato pattuito di richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente, con rinuncia ad ogni diritto, azione ed eccezione, e con la compensazione delle spese di lite;
- l' non aveva ricevuto il saldo di euro 600.000,00 in quanto non aveva liberato gli CP_2
immobili dalle ipoteche, in conformità dell'impegno assunto;
- il prezzo pattuito era esiguo solo apparentemente, trattandosi di beni venduti allo stato rustico,
privi di rifiniture, servizi igienici, quadri e terminali elettrici, ecc., con conseguente onere di ultimazione in capo all'acquirente;
- non c'era alcuna consapevolezza del pregiudizio agli interessi dei creditori arrecato attraverso l'atto di disposizione.
Pertanto, chiedeva di “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita del Notaio dell'undici ottobre Per_1
2012 … con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disattesa la richiesta di ammissione della prova orale, precisate le conclusioni, con sentenza n. 2159/2019, pubblicata il 19.11.2019, il Tribunale di
IN così decideva:
a) in accoglimento della domanda revoca l'atto di trasferimento dell'atto per OT Per_1
dell'11.10.2012 nr. 34301 Rep. e n. 8015 racc., trascritto in data 26.10.2012 al n. 18246 reg. gen. e
n. 15496 reg. part. alla avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in IN alla Parte_1
Piazza Libertà nr. 28 Cat. Fl 39, p.lla 3234 sub 126; locale autorimessa al secondo piano cat. Fl. 39 p.lla 3234 sub 97; locale autorimessa cat. Fl p.lla 3234 sub. 91; due adiacenti posti auto fl. 39
p.lla 3234 sub. 92 e 3234 sub. 93;
b) ordina l'immediato rilascio degli immobili citati;
c) condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano di € 4835,00 oltre Parte_1
accessori dovuti da pagare in favore dello stato.”
Il primo giudice perveniva al suddetto esito affermando che:
- la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, della cui prova era onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., poteva essere dimostrata attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti;
- conseguentemente, ai fini del raggiungimento della prova della scientia decotionis, si potevano considerare “tutti quegli elementi che militano per un ragionevole sospetto della simulatorietà o
dell'inganno dell'operazione effettuata”;
- la convenuta aveva dedotto “di aver pagato con diversi assegni, in particolare con due che
sarebbero stati versati al momento della stipula del preliminare nel 2010, dell'incasso dei quali,
tuttavia, non vi è traccia alcuna … per il principio della vicinanza della prova, la società Pt_1
avrebbe potuto tranquillamente comprovare l'avvenuto pagamento di tali assegni per il tramite di
un atto documentale non particolarmente impegnativo, costituito dal mero deposito di un estratto
conto, attestante l'avvenuto incasso dell'assegno versato”;
- “in assenza di tale semplice adempimento … ritiene questo Tribunale che l'atto sia chiaramente
di natura simulata e che nessun pagamento sia mai avvenuto”;
- alla revoca dell'atto di trasferimento conseguiva l'ordine di immediato rilascio dell'immobile;
- la domanda risarcitoria era rimasta “priva di qualsiasi serio riscontro probatorio”;
- le spese seguivano la soccombenza e andavano liquidate come in dispositivo.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 12.2.2019 ed iscritto a ruolo il 18.2.2020, appellava la suddetta Pt_1 pronuncia, notificata da controparte in data 14.1.2020, lamentando:
1) la nullità della sentenza per difetto di motivazione ovvero per motivazione apparente,
argomentando che il Tribunale aveva omesso di valutare gli specifici fatti storici che avevano portato al rogito del 2012 e le prove offerte, essendo stati depositati gli estratti conto bancari di cui il primo giudice aveva lamentato la mancata produzione, di talché andavano espletate le prove richieste nelle memorie istruttorie;
2) l'omessa valutazione dei fatti di causa e delle prove allegate, atteso che con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. era stata depositata la copia dei movimenti bancari di conto corrente, da cui emergeva che sul conto di era stata addebitata la complessiva somma di euro Persona_2
300.000,00 a ridosso della stipula del primo preliminare di compravendita, per cui era incontestabile la buona fede di , la quale non poteva conoscere l'eventuale stato di dissesto economico Pt_1
dell' . CP_2
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
- In via preliminare ed assorbente dichiarare la nullità della sentenza nr. 2159/2019 per difetto di
motivazione e/o per motivazione apparente e per l'effetto, previo espletamento della fase istruttoria
così come articolata in primo grado, pronunciarsi nel merito al fine di riformulare la sentenza
impugnata;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento del motivo di nullità della sentenza, nel merito
riformare la sentenza nr. 2159 del 19.11.2019 e per l'effetto ritenere valido ed efficace l'atto di
compravendita stipulato in data 11.10.2012;
- condannare la curatela al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA da distrarre in favore del sottoscritto difensore e procuratore”.
Il , costituendosi con comparsa depositata il 31.8.2020, contestava la fondatezza delle CP_2
avverse censure, pur riconoscendo che la pronuncia appellata presentava qualche confusione concettuale, e lamentava:
1) il mancato accoglimento della domanda volta al pagamento dei frutti e delle rendite percette e percipiende e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima occupazione di detti beni, a far data dalla dichiarazione di fallimento o dalla domanda, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
2) l'erronea statuizione sulle spese processuali relativamente al quantum, in quanto il compenso liquidato (euro 4.835,00) era inadeguato: infatti, trattandosi di causa del valore di euro
1.050.000,00, applicando gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00, il compenso da liquidare ammontava ad euro 36.144,00, oltre accessori;
3) l'erronea statuizione del beneficiario del pagamento delle spese di lite, siccome individuato nello
Stato, malgrado non fosse parte del giudizio, anziché nel . Controparte_2
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) - dichiarare improcedibile, se ne ricorrono gli estremi e, comunque, rigettare, perché
inammissibile ed infondato, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di IN n. 2159/2019 e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
2) - integrare l'impugnata sentenza con la condanna dell'appellante società al Parte_1
pagamento in favore del fallimento di delle somme, da determinarsi in via Controparte_2
equitativa, dovute per i titoli indicati al punto b) delle conclusioni n. 4) dell'atto di citazione
introduttivo del giudizio …;
3) - previa rideterminazione, in conformità dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 dell'importo
del compenso liquidato per il giudizio di 1° grado, tenendo conto del valore e dell'importanza della
causa, condannare l'appellante società al pagamento in favore del comparente fallimento delle
spese e dei compensi del doppio grado del giudizio”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 10.9.2020, la causa veniva rinviata al 24.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 1.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione,
concedendo i termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
Nella comparsa conclusionale deduceva che il Tribunale di IN, sezione esecuzioni Pt_1
immobiliari, aveva trasferito i beni oggetto di controversia ad altra società, come da decreti allegati
(emessi il 12.11.2021 e l'8.4.2022), per cui chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado e, in subordine,
qualora si fosse ritenuto di dover pronunciare nel merito, di accogliere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Nella memoria di replica il controdeduceva, in primis, che non sussistevano i CP_2
presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di una concorde richiesta in tal senso;
in ogni caso, non ricorreva un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse, permanendo, in capo al , l'interesse ad ottenere una sentenza che dichiarasse CP_2
l'inefficacia dell'atto di trasferimento della proprietà degli immobili. Infine, sottolineava l'anomalia della vicenda, in quanto, dai decreti di trasferimento inammissibilmente prodotti dall'appellante,
emergeva che la procedura espropriativa che aveva portato all'aggiudicazione dei contestati beni immobili non era stata promossa nei confronti dell'appellante, bensì in danno di Parte_3
con amministratore unico a cui , avente quale amministratore
[...] Controparte_6 Pt_1
unico aveva trasferito i beni in questione, e che all'esito della procedura Persona_2
espropriativa, i beni erano stati aggiudicati a Immobiloil Alborea S.r.l., il cui amministratore unico era , padre dei germani e Persona_3 Per_2 CP_6 § 3. La cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto trasferimento ad un soggetto terzo, per effetto dei decreti del giudice dell'esecuzione del Tribunale di IN in data 12.11.2021 e 8.4.2022, dei beni già oggetto dell'atto in data
11.10.2012, rep. n. 34301, racc. n. 8015, a rogito del Notaio comporta la Persona_1
cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse a giungere ad una decisione di merito. A tal fine, è irrilevante che le parti non abbiano sottoposto alla Corte
conclusioni conformi in tal senso, atteso che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio (v. Cass. civ.,
sez. II, ord. 31.10.2023, n. 30251).
§ 4. Le spese di lite.
Persistendo il contrasto sulla spettanza delle spese processuali, ritiene la Corte che le doglianze sollevate da entrambe le parti debbano essere esaminate al fine di valutare la cd. soccombenza virtuale.
Tanto premesso, ove non fossero stati emessi, con riferimento agli stessi beni oggetto dell'atto di vendita dell'11.10.2012, i decreti di trasferimento del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
IN, l'appello principale sarebbe stato dichiarato inammissibile, in quanto ha Pt_1
censurato la sentenza di primo grado facendo leva unicamente sulla mancata conoscenza dello stato di insolvenza di e sull'omessa valutazione della prova documentale Controparte_2
dell'avvenuto incasso degli assegni emessi da per un ammontare complessivo di Persona_2
euro 300.000,00, omettendo di censurare la palese contraddizione tra la motivazione, in cui si è dato atto che l'atto notarile era di natura simulata, - e, come tale, nullo - e il dispositivo, nel quale,
dichiarando revocato il suddetto atto, lo si è riconosciuto valido, ma inefficace, siccome compiuto in danno della massa dei creditori.
Allo stesso modo, l'appello incidentale proposto dal , attraverso la richiesta modifica CP_2
della pronuncia impugnata relativamente alla domanda di pagamento dei frutti e delle rendite percette e percipiende e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima occupazione di detti beni nonché al capo inerente alle spese processuali, sarebbe stato dichiarato inammissibile. Invero, posto che la notifica della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione anche nei confronti del notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all'esito del precedente giudizio (v., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 11.1.2025, n. 737), nel caso che ci occupa, il avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado, da esso notificata in CP_2
data 14.1.2020, entro il 13.2.2020, sicché l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata il 31.8.2020 è tardivo.
Peraltro, anche a voler prescindere dalla notifica della sentenza, l'appello incidentale è
inammissibile perché, a fronte di un'udienza indicata nella citazione in appello in quella del
29.7.2020, differita al 10.9.2020 ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., l'appellato si è costituito in data 31.8.2020, senza rispettare il termine di cui all'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 343 c.p.c.
Pertanto, avuto riguardo all'inammissibilità dei contrapposti appelli, le spese del doppio grado vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 26.11.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi