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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/12/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr.ssa DRAGOTTO Antonella Presidente
Dr.ssa BIANCO ET Giudice rel.
Dr. DELLI PAOLI Michele Giudice
letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Tortona Controparte_1 P.IVA_1
(AL), Strada Provinciale Castelnuovo Scrivia, n. 2, rappresentata e difesa dagli Avvocati RE
AL, RE ER e AR IN;
Considerato che all'udienza prefallimentare del 29.10.2025 la ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la società resistente insisteva come da ricorso depositato il giorno prima ai sensi degli articoli 40 e 44 CCI, chiedendo termine per il deposito di uno strumento di regolazione della crisi nonché le misure protettive;
Rilevato che con provvedimenti depositati il 13 novembre 2025 il Tribunale concedeva il termine richiesto e il giudice delegato confermava le misure protettive per quattro mesi;
considerato che il 18.12.2025 la società resistente ha depositato rinuncia alla domanda proposta ai sensi degli articoli 40 e 44 CCI con istanza di apertura della liquidazione giudiziale in adesione al ricorso di;
Parte_1
rilevato che si è provveduto con separato provvedimento sull'estinzione del subprocedimento ex artt. 40-44 CCI con conseguente revoca delle misure protettive richieste nel subprocedimento;
1 ritenuto, pertanto, di doversi provvedere sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal creditore a cui ha aderito la società resistente con il Parte_1 deposito del 18 dicembre 2025;
sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede a Tortona;
vista la documentazione allegata;
considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale la lavorazione di freni idraulici e di impianti autoelettrici (come da visura)
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la convenuta un debito di oltre 1.000.000 di euro (risultante dagli allegati al ricorso e non oggetto di contestazione);
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 CCI. nel testo vigente, grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali, e che la stessa nel costituirsi con domanda ex artt. 40-44 CCI ha escluso di essere impresa minore;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d)
CCI(vd. bilanci e modelli IVA in atti);
- l'insolvenza risulta provata alla luce:
Contr
o del mancato pagamento dell'ingente debito nei confronti del creditore ricorrente ,
o dell'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare attivata dal ricorrente;
o dell'emissione di diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice per un valore complessivo di circa 270.000 euro;
o del riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella successiva istanza di liquidazione giudiziale in proprio;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 CCI;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di (C.F. e P. IVA Controparte_1
), con sede legale in Tortona (AL), Strada Provinciale Castelnuovo Scrivia, n. 2, P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa ET IA;
NOMINA
2 Curatore la dott.ssa Persona_1
[...]
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 22.4.2026 ore 12,30 nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;
AS
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pt_2
al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
3 ad accedere:
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
ad acquisire:
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
ET IA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr.ssa DRAGOTTO Antonella Presidente
Dr.ssa BIANCO ET Giudice rel.
Dr. DELLI PAOLI Michele Giudice
letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Tortona Controparte_1 P.IVA_1
(AL), Strada Provinciale Castelnuovo Scrivia, n. 2, rappresentata e difesa dagli Avvocati RE
AL, RE ER e AR IN;
Considerato che all'udienza prefallimentare del 29.10.2025 la ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la società resistente insisteva come da ricorso depositato il giorno prima ai sensi degli articoli 40 e 44 CCI, chiedendo termine per il deposito di uno strumento di regolazione della crisi nonché le misure protettive;
Rilevato che con provvedimenti depositati il 13 novembre 2025 il Tribunale concedeva il termine richiesto e il giudice delegato confermava le misure protettive per quattro mesi;
considerato che il 18.12.2025 la società resistente ha depositato rinuncia alla domanda proposta ai sensi degli articoli 40 e 44 CCI con istanza di apertura della liquidazione giudiziale in adesione al ricorso di;
Parte_1
rilevato che si è provveduto con separato provvedimento sull'estinzione del subprocedimento ex artt. 40-44 CCI con conseguente revoca delle misure protettive richieste nel subprocedimento;
1 ritenuto, pertanto, di doversi provvedere sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal creditore a cui ha aderito la società resistente con il Parte_1 deposito del 18 dicembre 2025;
sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede a Tortona;
vista la documentazione allegata;
considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale la lavorazione di freni idraulici e di impianti autoelettrici (come da visura)
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la convenuta un debito di oltre 1.000.000 di euro (risultante dagli allegati al ricorso e non oggetto di contestazione);
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 CCI. nel testo vigente, grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali, e che la stessa nel costituirsi con domanda ex artt. 40-44 CCI ha escluso di essere impresa minore;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d)
CCI(vd. bilanci e modelli IVA in atti);
- l'insolvenza risulta provata alla luce:
Contr
o del mancato pagamento dell'ingente debito nei confronti del creditore ricorrente ,
o dell'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare attivata dal ricorrente;
o dell'emissione di diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice per un valore complessivo di circa 270.000 euro;
o del riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella successiva istanza di liquidazione giudiziale in proprio;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 CCI;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di (C.F. e P. IVA Controparte_1
), con sede legale in Tortona (AL), Strada Provinciale Castelnuovo Scrivia, n. 2, P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa ET IA;
NOMINA
2 Curatore la dott.ssa Persona_1
[...]
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 22.4.2026 ore 12,30 nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;
AS
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pt_2
al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
3 ad accedere:
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
ad acquisire:
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 23.12.2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
ET IA
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