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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 516/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5558/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 09/08/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00971 IRPEF-ALTRO
- AVV PRESA CARIC n. 29377202200007518000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2100/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: gli uffici insistono nelle svolte difese e chiedono la conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 7/10/2022, il ricorrente impugnava l'avviso di presa in carico in oggetto, relativo a somme iscritte a ruolo in seguito ad avviso di accertamento n. TYS01MC00971/2021.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate difendeva la propria pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la sentenza n. 5558/2023, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello, notificandolo il 30/01/2024 lamentando l'illogicità della decisione per omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia, relativamente alla prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
L'appellato si costituisce in giudizio rileva che la sentenza emessa dal Primo Giudice è legittima e va confermata.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia da parte dei giudici di primo grado che hanno ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento mediante un file
PDF, mentre l'Ufficio avrebbe dovuto depositare il file di notifica PEC dell'avviso di accertamento in formato
EML ovvero in formato XML.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) è valida anche se il documento allegato è in formato “.pdf” anziché “.p7m”.
Questo principio si inserisce in un quadro giurisprudenziale che mira a semplificare le procedure di notifica elettronica, garantendo al contempo la tutela dei diritti del contribuente.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata. Spese compensate stante la novità giurisprudenziale..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello ed conferma la sentenza appellata.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
MA CA ZO NC NC
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 516/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5558/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 09/08/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01MC00971 IRPEF-ALTRO
- AVV PRESA CARIC n. 29377202200007518000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2100/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: gli uffici insistono nelle svolte difese e chiedono la conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 7/10/2022, il ricorrente impugnava l'avviso di presa in carico in oggetto, relativo a somme iscritte a ruolo in seguito ad avviso di accertamento n. TYS01MC00971/2021.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate difendeva la propria pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la sentenza n. 5558/2023, rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza il contribuente proponeva appello, notificandolo il 30/01/2024 lamentando l'illogicità della decisione per omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia, relativamente alla prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
L'appellato si costituisce in giudizio rileva che la sentenza emessa dal Primo Giudice è legittima e va confermata.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia da parte dei giudici di primo grado che hanno ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento mediante un file
PDF, mentre l'Ufficio avrebbe dovuto depositare il file di notifica PEC dell'avviso di accertamento in formato
EML ovvero in formato XML.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) è valida anche se il documento allegato è in formato “.pdf” anziché “.p7m”.
Questo principio si inserisce in un quadro giurisprudenziale che mira a semplificare le procedure di notifica elettronica, garantendo al contempo la tutela dei diritti del contribuente.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata. Spese compensate stante la novità giurisprudenziale..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello ed conferma la sentenza appellata.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
MA CA ZO NC NC