Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/06/2025, n. 11851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11851 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05942/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2020, proposto da
RI TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Ventriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020, e del Decreto Dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020, i quali hanno bandito il concorso straordinario finalizzato alla copertura di complessivi 24.000 posti comuni e di sostegno suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato all'Allegato A, si impugnano i suddetti decreti nella parte in cui vengono esclusi in modo illegittimo chi ha prestato tre anni di servizio, di cui due anni nella scuola statale e un anno di servizio nella scuola pareggiata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui non gli permettevano la partecipazione alla procedura in oggetto;
- che, con atto del 10 giugno 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio;
- che, stante la decisione in rito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO