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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4286/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_1 C.F._1
BERNARDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n. 84, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ILARIA PELLEGRINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo
Garfagnana (LU), viale Giovanni Pascoli n. 44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale mutamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio . Per_1
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi. La potestà genitoriale sarà Per_1 esercitata dai genitori congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario e di particolare importanza, mentre sarà esercitata dal singolo genitore presso cui il figlio si troverà per le decisioni di carattere quotidiano ed ordinario. In ordine alla frequentazione del figlio con i genitori, Per_1 viene stabilito che la collocazione del minore avrà carattere paritario e seguirà un calendario concordato (che potrà variare nel corso del tempo in ragione delle esigenze scolastiche del figlio)
1 che prevede ed approvato dalle parti il seguente calendario:
a) alternanza dei fine settimana con uno e l'altro genitore ed a seguire il seguente schema:
PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA
Lunedi - babbo – mamma Per_2
– babbo – mamma Per_3 Per_3
- babbo – mamma Per_4 Per_4
– mamma – babbo Per_5 Per_5
– mamma – babbo Per_6 Per_6
– babbo – mamma Per_7 Per_7
– babbo – mamma Per_8 Per_8
e così a seguire, prevedendo che, nei giorni infrasettimanali in cui il minore si trova con il padre, la madre possa andare a fargli visita, mentre in quelli in cui è con la madre, il padre possa andare a fargli visita, il tutto, ovviamente, compatibilmente con gli impegni, scolastici ed extrascolastici, di
; Per_1
b) le parti concordano fin d'ora che nel caso in cui la madre, per ragioni lavorative, o per qualsiasi altra ragione, non possa accudire il figlio e tenerlo presso di sé nei giorni a lei assegnati, lo terrà il padre e quindi, a tal fine la madre dovrà avvertire il padre il quale, essendo pensionato, è sempre disponibile a sostituire la madre ed a tenere il figlio con sé ed a seguirlo nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici in qualsiasi momento, evitando quindi il ricorso all'ausilio di terzi estranei.;
c) nelle vacanze natalizie il figlio trascorrerà, alternandolo di anno in anno, con un genitore i giorni
22, 23 e 24 Dicembre, e con l'altro genitore i giorni 25 e 26 Dicembre. trascorrerà poi con Per_1 il primo genitore i giorni del 31 Dicembre e 1 Gennaio, il giorno 5 gennaio con il secondo genitore, ed il giorno 6 gennaio di nuovo con il primo. Negli altri giorni del periodo natalizio sarà applicato lo schema di frequentazione ordinario. Durante le festività Pasquali trascorrerà con ciascun Per_1 genitore alternativamente di anno in anno il periodo dal Giovedì Santo al Sabato Santo e quello dalla
Domenica di Pasqua al martedì successivo. Per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. In ordine alle vacanze estive, i genitori stabiliscono che entrambi potranno trascorrere con il figlio uno o due periodi di 7/15 giorni consecutivi, che i genitori si comunicheranno entro il mese di maggio di ogni anno.
3. I coniugi stabiliscono che ciascuno contribuirà direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva frequentazione in proporzione alle proprie sostanze e secondo le proprie capacità reddituali escludendo contributi dall'uno all'altro per il mantenimento del figlio.
4. Le spese straordinarie relative al figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, eventuali anticipazioni effettuate da uno dei coniugi saranno rendicontate e debitamente documentate all'altro, al fine del rimborso della quota spettante, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie, i coniugi rinviano a quanto stabilito nell'allegato 2 del protocollo del Tribunale di Lucca sottoscritto in data 7.10.2020, salvo aggiornamenti.
5. L'assegno unico familiare per il figlio , sarà percepito nella misura del 50% dai coniugi Per_1 che ne faranno richiesta alle istituzioni competenti impegnandosi reciprocamente a fornire tutta la documentazione necessaria a tal fine nonché a sottoscrivere e/o a fornire qualunque documento risultasse utile, indispensabile e/o necessario all'espletamento della pratica.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti.
2 7. Nella ex casa coniugale sita in Gallicano (Lu), Via Fondovalle n. 8/G, con tutto quanto in essa contenuto, continuerà a vivere la signora fino al raggiungimento della maggiore età Parte_2 del figlio e/o, comunque, fino al raggiungimento dell'indipedenza economica del figlio, o, Per_1 in alternativa, fino a che il figlio vorrà continuare a vivere nella ex casa coniugale insieme alla madre. Successivamente la ex casa coniugale, con quanto in essa contenuto, verrà messa in vendita o, potrà essere acquistata dalla signora la quota del sig. nell'importo che Parte_2 Pt_1 dovrà essere concordato.
8. La rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della ex casa coniugale, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà interamente a carico della signora Pt_2 che espressamente dichiara di accollarsela, fino a che la medesima abiterà nel suddetto
[...] immobile. In caso di vendita del bene il sig. rimborserà alla signora il 50% Pt_1 Parte_2 degli importi delle rate del mutuo versate dalla medesima a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione. Le spese di ordinaria manutenzione rimarranno a carico della Signora mentre quelle di straordinaria manutenzione, che dovranno essere preventivamente Parte_2 concordate fra i comproprietari, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
9. Le parti convengono che le autovetture intestate ai due coniugi vengano assegnate definitivamente in piena proprietà a ciascuno di essi.
10. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso e dichiarano altresì di voler dare attuazione agli accordi intercorsi fin dalla sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Gallicano (LU) il 3/7/2004, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
24/8/2010), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Gallicano (LU) in data 3/7/2004, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gallicano (LU) all'Atto Numero 3, Parte I, dell'Anno 2004, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Gallicano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_1 C.F._1
BERNARDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n. 84, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ILARIA PELLEGRINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo
Garfagnana (LU), viale Giovanni Pascoli n. 44, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale mutamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio . Per_1
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi. La potestà genitoriale sarà Per_1 esercitata dai genitori congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario e di particolare importanza, mentre sarà esercitata dal singolo genitore presso cui il figlio si troverà per le decisioni di carattere quotidiano ed ordinario. In ordine alla frequentazione del figlio con i genitori, Per_1 viene stabilito che la collocazione del minore avrà carattere paritario e seguirà un calendario concordato (che potrà variare nel corso del tempo in ragione delle esigenze scolastiche del figlio)
1 che prevede ed approvato dalle parti il seguente calendario:
a) alternanza dei fine settimana con uno e l'altro genitore ed a seguire il seguente schema:
PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA
Lunedi - babbo – mamma Per_2
– babbo – mamma Per_3 Per_3
- babbo – mamma Per_4 Per_4
– mamma – babbo Per_5 Per_5
– mamma – babbo Per_6 Per_6
– babbo – mamma Per_7 Per_7
– babbo – mamma Per_8 Per_8
e così a seguire, prevedendo che, nei giorni infrasettimanali in cui il minore si trova con il padre, la madre possa andare a fargli visita, mentre in quelli in cui è con la madre, il padre possa andare a fargli visita, il tutto, ovviamente, compatibilmente con gli impegni, scolastici ed extrascolastici, di
; Per_1
b) le parti concordano fin d'ora che nel caso in cui la madre, per ragioni lavorative, o per qualsiasi altra ragione, non possa accudire il figlio e tenerlo presso di sé nei giorni a lei assegnati, lo terrà il padre e quindi, a tal fine la madre dovrà avvertire il padre il quale, essendo pensionato, è sempre disponibile a sostituire la madre ed a tenere il figlio con sé ed a seguirlo nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici in qualsiasi momento, evitando quindi il ricorso all'ausilio di terzi estranei.;
c) nelle vacanze natalizie il figlio trascorrerà, alternandolo di anno in anno, con un genitore i giorni
22, 23 e 24 Dicembre, e con l'altro genitore i giorni 25 e 26 Dicembre. trascorrerà poi con Per_1 il primo genitore i giorni del 31 Dicembre e 1 Gennaio, il giorno 5 gennaio con il secondo genitore, ed il giorno 6 gennaio di nuovo con il primo. Negli altri giorni del periodo natalizio sarà applicato lo schema di frequentazione ordinario. Durante le festività Pasquali trascorrerà con ciascun Per_1 genitore alternativamente di anno in anno il periodo dal Giovedì Santo al Sabato Santo e quello dalla
Domenica di Pasqua al martedì successivo. Per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. In ordine alle vacanze estive, i genitori stabiliscono che entrambi potranno trascorrere con il figlio uno o due periodi di 7/15 giorni consecutivi, che i genitori si comunicheranno entro il mese di maggio di ogni anno.
3. I coniugi stabiliscono che ciascuno contribuirà direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva frequentazione in proporzione alle proprie sostanze e secondo le proprie capacità reddituali escludendo contributi dall'uno all'altro per il mantenimento del figlio.
4. Le spese straordinarie relative al figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, eventuali anticipazioni effettuate da uno dei coniugi saranno rendicontate e debitamente documentate all'altro, al fine del rimborso della quota spettante, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie, i coniugi rinviano a quanto stabilito nell'allegato 2 del protocollo del Tribunale di Lucca sottoscritto in data 7.10.2020, salvo aggiornamenti.
5. L'assegno unico familiare per il figlio , sarà percepito nella misura del 50% dai coniugi Per_1 che ne faranno richiesta alle istituzioni competenti impegnandosi reciprocamente a fornire tutta la documentazione necessaria a tal fine nonché a sottoscrivere e/o a fornire qualunque documento risultasse utile, indispensabile e/o necessario all'espletamento della pratica.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti.
2 7. Nella ex casa coniugale sita in Gallicano (Lu), Via Fondovalle n. 8/G, con tutto quanto in essa contenuto, continuerà a vivere la signora fino al raggiungimento della maggiore età Parte_2 del figlio e/o, comunque, fino al raggiungimento dell'indipedenza economica del figlio, o, Per_1 in alternativa, fino a che il figlio vorrà continuare a vivere nella ex casa coniugale insieme alla madre. Successivamente la ex casa coniugale, con quanto in essa contenuto, verrà messa in vendita o, potrà essere acquistata dalla signora la quota del sig. nell'importo che Parte_2 Pt_1 dovrà essere concordato.
8. La rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della ex casa coniugale, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà interamente a carico della signora Pt_2 che espressamente dichiara di accollarsela, fino a che la medesima abiterà nel suddetto
[...] immobile. In caso di vendita del bene il sig. rimborserà alla signora il 50% Pt_1 Parte_2 degli importi delle rate del mutuo versate dalla medesima a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione. Le spese di ordinaria manutenzione rimarranno a carico della Signora mentre quelle di straordinaria manutenzione, che dovranno essere preventivamente Parte_2 concordate fra i comproprietari, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
9. Le parti convengono che le autovetture intestate ai due coniugi vengano assegnate definitivamente in piena proprietà a ciascuno di essi.
10. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso e dichiarano altresì di voler dare attuazione agli accordi intercorsi fin dalla sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Gallicano (LU) il 3/7/2004, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
24/8/2010), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Gallicano (LU) in data 3/7/2004, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gallicano (LU) all'Atto Numero 3, Parte I, dell'Anno 2004, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Gallicano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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