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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2596/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GENTILE NICOLA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
07/12/1977, con l'Avv. GENTILE NICOLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] nella casa coniugale di Viguzzolo di proprietà esclusiva della IG.ra continuerà a CP_1
viverci la stessa con i due figli ormai maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente;
1 - il IG. seguiterà pertanto a versare alla IG.ra la somma mensile di € 1.000,00= Pt_1 CP_1
quale contributo di mantenimento mensile per i due figli, e . Detto importo verrà Per_1 Per_2
versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto della IG.ra ; - le spese Controparte_1
straordinarie indicate in seno al Protocollo del Tribunale di Alessandria concernenti i due figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 50%. (…) CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 09 Maggio
2004 in Viguzzolo tra i sigg. e , ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni previste ex lege, alle condizioni sopra esposte”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 9 maggio 2004 in Viguzzolo (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli a Per_1
Voghera (PV), in data 3 gennaio 2003 e a Tortona (AL), in data 22 novembre 2005, Per_2
entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di Alessandria, in data 23 febbraio 2022, nella procedura R.G.N. 2139/2021.
Le parti rappresentavano che, a seguito della separazione tra i coniugi, non era intervenuta alcuna riconciliazione;
che erano trascorsi i termini legali entro i quali può essere richiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che le condizioni stabilite concordemente dai genitori in sede di separazione consensuale si erano rivelate soddisfacenti e confacenti agli interessi di tutti i soggetti interessati;
pertanto, le parti addivenivano alla decisione di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 23 febbraio 2022, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 8 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, detti accordi appaiono nel loro interesse e possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IG.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Viguzzolo (AL), il 9 maggio 2004 (Anno 2004 Parte II
Serie A N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viguzzolo (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che nella casa coniugale di Viguzzolo, di proprietà esclusiva della IG.ra , continuerà CP_1
a viverci la stessa con i due figli ormai maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente;
dispone che il IG. seguiterà a versare alla IG.ra la somma mensile di € 1.000,00, Pt_1 CP_1
quale contributo di mantenimento mensile per i due figli, e . Detto importo Per_1 Per_2
verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto della IG.ra CP_1
dispone che le spese straordinarie indicate in seno al Protocollo del Tribunale di Alessandria concernenti i due figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 50%.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2596/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GENTILE NICOLA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
07/12/1977, con l'Avv. GENTILE NICOLA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] nella casa coniugale di Viguzzolo di proprietà esclusiva della IG.ra continuerà a CP_1
viverci la stessa con i due figli ormai maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente;
1 - il IG. seguiterà pertanto a versare alla IG.ra la somma mensile di € 1.000,00= Pt_1 CP_1
quale contributo di mantenimento mensile per i due figli, e . Detto importo verrà Per_1 Per_2
versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto della IG.ra ; - le spese Controparte_1
straordinarie indicate in seno al Protocollo del Tribunale di Alessandria concernenti i due figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 50%. (…) CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 09 Maggio
2004 in Viguzzolo tra i sigg. e , ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni previste ex lege, alle condizioni sopra esposte”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 9 maggio 2004 in Viguzzolo (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano i figli a Per_1
Voghera (PV), in data 3 gennaio 2003 e a Tortona (AL), in data 22 novembre 2005, Per_2
entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di Alessandria, in data 23 febbraio 2022, nella procedura R.G.N. 2139/2021.
Le parti rappresentavano che, a seguito della separazione tra i coniugi, non era intervenuta alcuna riconciliazione;
che erano trascorsi i termini legali entro i quali può essere richiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che le condizioni stabilite concordemente dai genitori in sede di separazione consensuale si erano rivelate soddisfacenti e confacenti agli interessi di tutti i soggetti interessati;
pertanto, le parti addivenivano alla decisione di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 23 febbraio 2022, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 8 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, detti accordi appaiono nel loro interesse e possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IG.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), i C.F._1 Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Viguzzolo (AL), il 9 maggio 2004 (Anno 2004 Parte II
Serie A N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viguzzolo (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che nella casa coniugale di Viguzzolo, di proprietà esclusiva della IG.ra , continuerà CP_1
a viverci la stessa con i due figli ormai maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente;
dispone che il IG. seguiterà a versare alla IG.ra la somma mensile di € 1.000,00, Pt_1 CP_1
quale contributo di mantenimento mensile per i due figli, e . Detto importo Per_1 Per_2
verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto della IG.ra CP_1
dispone che le spese straordinarie indicate in seno al Protocollo del Tribunale di Alessandria concernenti i due figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 50%.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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