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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
14309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/12/2024 da
1) Parte_1 nato RV (UKR), il 16.02.1996 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Allavelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata: Ponte DEIO (PC), il 10.10.1993 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] lett. C, int. 10 con l'Avv. Federico Allavelli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: 30.09.2023, cittadino italiano CP_2
pagina 1 di 4 FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione DEesercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Affidare il minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità CP_2 genitoriale in maniera congiunta e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Collocare il minore presso la madre SI.ra , con attuale CP_2 Controparte_1 residenza presso l'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultima in San Donato Milanese, via
Giuseppe di Vittorio, n 30 lett. C, int. 10.
3. Salvo migliori accordi tra i genitori, il diritto di visita del SI. sarà regolato come segue: i)
CP_2 dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30, ii) compatibilmente con gli orari lavorativi del SI. il sabato o la domenica, ogni due settimane, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, iii)
CP_2 sino a che il SI. non disporrà di una abitazione idonea ad accogliere , i
CP_2 CP_2 pernottamenti del minore avverranno esclusivamente presso la residenza della madre, la quale si rende disponibile ad accogliere il SI. fino a due volte alla settimana, in giorni da
CP_2 concordarsi, affinché egli possa prendersi cura di , iv) le parti, durante gli incontri si
CP_2 impegnano a privilegiare, quando possibile per condizioni meteo, luoghi all'aria aperta, nel superiore interesse del minore;
v) le parti si impegnano, inoltre, a trascorrere insieme e alla presenza del minore almeno un pomeriggio al mese di modo che possa beneficiare della
CP_2 presenza congiunta dei genitori, vi) i genitori si impegnano sin d'ora a concedere ampia disponibilità per dilatare gli incontri tra il genitore non collocatario e il minore.
4. Il SI. verserà in favore della SI.ra , entro il giorno 20 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, la somma di € 550,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio
. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. CP_2
5. Le spese straordinarie necessarie per il figlio , ad eccezione di quelle per l'asilo nido che CP_2 saranno sostenute interamente dalla SI.ra , saranno divise al 50% tra i genitori e, CP_1 in punto di individuazione e disciplina, le parti concordano l'applicazione del protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico ed ogni altro sostegno al nucleo familiare sia percepito integralmente dalla SI.ra e che i rimborsi e le eventuali detrazioni CP_1
IRPEF spettanti per le spese sostenute nell'interesse de figlio possano essere richieste da ciascun genitore per la rispettiva quota effettivamente versata.
7. Il SI. presta sin d'ora il proprio assenso alla modifica del cognome di , al quale CP_2 CP_2 verrà aggiunto quello della madre, e si impegna a ribadire il consenso ove richiesto.
8. Le Parti autorizzano sin d'ora il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9. A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali intessuti, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi relazionale, conformemente all'art. 473bis.51 c.p.c. le
Parti convengono di così regolamentare i loro rapporti patrimoniali:
a. Il SI. si impegna ad estinguere il finanziamento in essere presso Agos Parte_1
Ducato S.p.A. e contratto dalla SI.ra (rif. pratica n. 69695653), Controparte_1 entro 30 giorni dall'emananda sentenza a definizione del presente procedimento volto pagina 2 di 4 alla regolamentazione DEesercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione DEudienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti DEaccordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/12/2024 da
1) Parte_1 nato RV (UKR), il 16.02.1996 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Allavelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata: Ponte DEIO (PC), il 10.10.1993 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] lett. C, int. 10 con l'Avv. Federico Allavelli presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: 30.09.2023, cittadino italiano CP_2
pagina 1 di 4 FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione DEesercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Affidare il minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità CP_2 genitoriale in maniera congiunta e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Collocare il minore presso la madre SI.ra , con attuale CP_2 Controparte_1 residenza presso l'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultima in San Donato Milanese, via
Giuseppe di Vittorio, n 30 lett. C, int. 10.
3. Salvo migliori accordi tra i genitori, il diritto di visita del SI. sarà regolato come segue: i)
CP_2 dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30, ii) compatibilmente con gli orari lavorativi del SI. il sabato o la domenica, ogni due settimane, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, iii)
CP_2 sino a che il SI. non disporrà di una abitazione idonea ad accogliere , i
CP_2 CP_2 pernottamenti del minore avverranno esclusivamente presso la residenza della madre, la quale si rende disponibile ad accogliere il SI. fino a due volte alla settimana, in giorni da
CP_2 concordarsi, affinché egli possa prendersi cura di , iv) le parti, durante gli incontri si
CP_2 impegnano a privilegiare, quando possibile per condizioni meteo, luoghi all'aria aperta, nel superiore interesse del minore;
v) le parti si impegnano, inoltre, a trascorrere insieme e alla presenza del minore almeno un pomeriggio al mese di modo che possa beneficiare della
CP_2 presenza congiunta dei genitori, vi) i genitori si impegnano sin d'ora a concedere ampia disponibilità per dilatare gli incontri tra il genitore non collocatario e il minore.
4. Il SI. verserà in favore della SI.ra , entro il giorno 20 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, la somma di € 550,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio
. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. CP_2
5. Le spese straordinarie necessarie per il figlio , ad eccezione di quelle per l'asilo nido che CP_2 saranno sostenute interamente dalla SI.ra , saranno divise al 50% tra i genitori e, CP_1 in punto di individuazione e disciplina, le parti concordano l'applicazione del protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico ed ogni altro sostegno al nucleo familiare sia percepito integralmente dalla SI.ra e che i rimborsi e le eventuali detrazioni CP_1
IRPEF spettanti per le spese sostenute nell'interesse de figlio possano essere richieste da ciascun genitore per la rispettiva quota effettivamente versata.
7. Il SI. presta sin d'ora il proprio assenso alla modifica del cognome di , al quale CP_2 CP_2 verrà aggiunto quello della madre, e si impegna a ribadire il consenso ove richiesto.
8. Le Parti autorizzano sin d'ora il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9. A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali intessuti, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi relazionale, conformemente all'art. 473bis.51 c.p.c. le
Parti convengono di così regolamentare i loro rapporti patrimoniali:
a. Il SI. si impegna ad estinguere il finanziamento in essere presso Agos Parte_1
Ducato S.p.A. e contratto dalla SI.ra (rif. pratica n. 69695653), Controparte_1 entro 30 giorni dall'emananda sentenza a definizione del presente procedimento volto pagina 2 di 4 alla regolamentazione DEesercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione DEudienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti DEaccordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4