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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 27/06/2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4492 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'avv. Arcido Grisi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno, alla Via R. Macchiaroli, n. 1, nonché presso il domicilio digitale
PEC: .salerno.it.; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: Controparte_2
), in pers. del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar Per_1
di Fiumicino del 24/03/2024, dall'avv. Francesco Bove, elettivamente domiciliato in
1 Salerno, al Corso Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente;
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre controverse in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 04/09/2024, agiva nei confronti Parte_1
dell' all'uopo rivolgendosi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, CP_2
deducendo che:
- il 28/02/2024 aveva inoltrato domanda all' per il riconoscimento del CP_2
requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia, previo riconoscimento della permanente riduzione della capacità di lavoro in misura pari o superiore all'80%;
- a seguito della reiezione dell'istanza ad opera dell' in data 20/06/2024, CP_2
aveva promosso, senza esito alcuno, ricorso amministrativo al Comitato Prov.le
I.N.P.S.;
- la reiezione era da reputarsi del tutto ingiustificata ed iniqua in quanto il grave ed inveterato complesso patologico di cui era portatore certamente comportava una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80%.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte ricorrente concludeva nei sensi che seguono:
<< -. accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido almeno all'80% e, perciò, in
possesso dei requisiti sanitari per ottenere la prestazione invocata (pensione di
vecchiaia anticipata);
2 -. conseguentemente, condannare l , in persona del suo legale rappresentante CP_2
p.t., a pagare al ricorrente la suddetta prestazione con decorrenza dalla data della
domanda amministrativa o da quella meglio vista, con interessi legali e rivalutazione
monetaria ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto
procuratore anticipante.>>.
2. Instaurato regolarmente il contradditorio, l' si costituiva in giudizio con CP_2
memoria difensiva depositata telematicamente il 25/11/2024, con la quale affermava l'inammissibilità del ricorso per effetto dell'inutile decorso del termine triennale previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici, l'infondatezza del ricorso avverso per insussistenza del requisito sanitario occorrente per il beneficio pensionistico in questione ed anche in quanto sfornito di prova in ordine alla sussistenza del requisito contributivo, nonché
del completamento dell'iter amministrativo, assumendo, altresì, la prescrizione della prestazione invocata e del diritto ai ratei eventualmente spettanti, e, in via subordinata, che la decorrenza dell'eventuale trattamento di vecchiaia si collocava ad 1 anno di finestra dal riconoscimento sanitario.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità, l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Espletata C.T.U. medico legale, si preveniva all'udienza di discussione del
17/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
3 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il giudice che il ricorso sia fondato quanto alla domanda di riconoscimento del requisito sanitario, pur dovendo essere fissata una decorrenza dello stesso, ai fini della riconoscibilità del beneficio pensionistico, diversa da quella indicata dal ricorrente.
In punto di diritto, va ricordato, infatti, che la Legge n. 503/1992 prevede l'aumento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia secondo una tabella, ad essa allegata,
che per le donne eleva il suddetto limite da 55 a 60 anni e per gli uomini da 60 al 65
(art. 1, comma 1, del d.lvo 503/1992 il quale prevede che: <1) Il diritto alla pensione
di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti del lavoratori dipendenti è subordinato al compimento
dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata>>).
Limiti che non si applicano, secondo la previsione del successivo comma 8, a coloro che siano riconosciuti invalidi in percentuale non inferiore all'80%.
Nella materia in esame esiste, dunque, un diritto soggettivo alla pensione anticipata,
che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c.
La fattispecie costitutiva di tale diritto, segnatamente, consta di un requisito sanitario e di un requisito contributivo.
Per quanto attiene alla decorrenza, inoltre, deve tenersi conto delle finestre mobili di cui alle Leggi n. 247/2007 e del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, il cui art. 4 12, comma 1, stabilisce, in particolare, che: <1) I soggetti che a decorrere dall'anno
2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
uomini e 60 per le lavoratrici del settore privato, ovvero all'età di cui all'art 22 – ter
co 1 del dl 1.7. 2009 n. 102 e convertito con modifiche nella l. 3 agosto 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero
all'età prevista dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti…>>.
2. Orbene, sulla base del quadro normativo qui succintamente illustrato, e partendo dal profilo posto in discussione dall' cioè quello concernente la sussistenza CP_2
del requisito sanitario, occorre osservare che la C.T.U., con la relazione agli atti,
depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso, con percorso logico, chiaro, scientificamente basato sulla migliore scienza ed esperienza del momento e del tutto condivisibile, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante (“Artrosi polidistrettuale con diffuso
impegno funzionale in obeso. Sindrome depressiva con allegata fibromialgia.
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in II^ classe NYHA. Diabete mellito all'esordio.
Ipoacusia bilaterale”) è tale da comportare, attualmente, una riduzione in modo permanente della capacità lavorativa del ricorrente in misura non inferiore all'80%.
Ciò evidenziato, la C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio,
che il complesso invalidante rilevato e valutato nella sua globalità, determina una riduzione della capacità lavorativa permanente in misura non inferiore all'80% a decorrere dal mese di gennaio 2025, cioè da una data successiva a quella della domanda e della visita della Commissione medica dell' CP_2
5 In relazione a detta decorrenza, poi, deve trovare applicazione il già richiamato dettato dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122 del 2010, sicché la ricorrente avrà diritto all'attribuzione del trattamento pensionistico, nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti di legge, a partire dalla prima finestra utile successiva al decorso di dodici mesi dalla maturazione del requisito sanitario occorrente per l'anticipazione della pensione di vecchiaia.
3. In ragione del riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario a partire da data successiva alla proposizione della domanda e della visita della Commissione
medica dell' deve addivenirsi all'integrale compensazione tra le parti delle CP_2
spese di giudizio.
Vanno eccettuate dalla compensazione, tuttavia, le spese della C.T.U. espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, le quali, stante il sostanziale accoglimento della prospettazione di parte ricorrente, pur con decorrenza successiva al ricorso, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4492 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da contro l Parte_1 Controparte_2
in persona del suo Presidente p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e dichiara il ricorrente invalido in misura non inferiore all'80%
ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata, nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti di legge, a decorrere dalla prima finestra utile successiva al decorso di dodici mesi dal maturarsi del requisito sanitario in parola;
6 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico dell' il pagamento delle spese della CT.U., da liquidarsi con CP_2
separato decreto.
Salerno, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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