Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4711/ 2015, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( , ( ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6
( ), tutti rapp.tati e difesi dagli avv.ti Parte_7 C.F._7
Federica Thomas ( e Emilia Maggio C.F._8
( , come da procura a margine dell'atto di citazione in C.F._9
primo grado, con i quali elett.te dom.liao in Nola, alla via Fonseca, 82, presso lo studio dell'avv. Lucia Sorrentino.
APPELLANTI
E
, rapp.tata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._10
Lorenzo Ferrara ), come da procura in calce alla comparsa C.F._11
di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Palma Campania alla via
Alcide De Gasperi, 4/D.
Conclusioni
Per gli appellanti: . In totale riforma della sentenza del tribunale di Nola numero
2245 del 2015 del 22 luglio 2015 pubblicata 5 agosto 2015: accertati tutti fatti descritti narrativa dell'atto di citazione, accertata l'intervenuta donazione e/o atto di liberalità dell'azienda costituita dall'esercizio di vendita al minuto di generi vari di generi di monopolio sita in Palma Campania alla via Marconi 79, già di proprietà del de cuius, in favore di;
dichiarata la nullità della donazione Controparte_1
predetta, per difetto di forma ex articolo 782 cc, per l'effetto considerare la citata azienda siccome facente parte dell'asse ereditario di (quale RS
relictum); accertarsi la consistenza dei beni ed il valore dell'asse ereditario del de cuius (comprensivo pertanto anche dei beni trasferiti in vita dal de cuius con atti dichiarati nulli); accertarsi che gli attori, relativamente beni relitti, vengono alla successione del de cuius quali eredi ex lege ed hanno quindi diritto alla quota intestato;
Disporsi la collazione dei beni donati e la loro imputazione ex articolo 564 cc e 724 cc;
Disporsi lo scioglimento dell'eventuale comunione ereditaria ai sensi degli articoli 713 e seguenti cc e la divisione dei beni ereditari, con ogni ulteriore provvedimento necessario anche di condanna alla restituzione di somme di denaro illegittimamente trattenute;
Condannarsi a versare agli attori i Controparte_1
frutti dell'attività d'azienda con decorrenza dall'1/1/92; Nel merito in via subordinata: in totale riforma della sentenza impugnata: accettarsi tutti i fatti descritti in narrativa e accertare l'intervenuta donazione e/o atto di liberalità dell'azienda costituita dall'esercizio di vendita al minuto dei generi pari e di rivendita di generi di monopolio sita in Palma Campania numero 79, già di proprietà del de cuius in favore di;
Previa formazione della Controparte_1
massa dei beni relitti e determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione (relictum) e riunione fittizia tra l'attivo e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (donatum), accertarsi la quota disponibile e la quota di riserva ciascuno degli attori;
Accertarsi il diritto di ciascuno degli attori, quali eredi legittimi come figli del de cuius, a succedere in tale loro veste a
[...]
e, per l'effetto, accertata tra lesione della quota di riserva spettante a RS
ciascuno degli attori nella successione di l'entità della predetta lesione, Per_1
ridursi tutti gli atti di donazione o liberalità posti in essere in vita dal de cuius, al fine della reintegra della quota di riserva spettante a ciascuno degli attori;
reintegrarsi pertanto la quota di riserva spettante a ciascuno degli attori;
Disporsi la collazione dei beni donati e la loro imputazione ex articolo 564 cc 724 e seguenti cc;
disporsi lo scioglimento dell'eventuale comunione ereditaria ai sensi degli articoli 713 e ss c.c. e la divisione dei beni ereditar;
con ogni ulteriore provvedimento necessario, anche di condanna, alla restituzione di somme di denaro illegittimamente trattenute;
Condannarsi a versare agli attori i Controparte_1
frutti della citata d'azienda con decorrenza dall'1/1/92; in ogni caso respingersi le domande avverse per infondatezza in fatto e diritto;
condannarsi _1
alla restituzione delle spese legali di primo grado, liquidate in sentenze
[...]
pagate dagli appellati nella misura di euro 9.630,19: Spese integralmente rifuse.
Per l'appellata: Rigettare l'appello proposto per essere inammissibile ed improcedibile ai sensi degli articoli 342 e 348 bis comma primo cc, con la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata all'eventuale sua ammissibilità e procedibilità, nel merito, rigettare proposto appello per essere infondato, pretestuoso;
confermare la sentenza numero 2245/2015; Sempre via subordinata rigettare ogni qualsiasi richiesta di mezzo istruttorio come avanzato, perché già valutato, motivato ed espletato in primo grado. Solo in caso di eventuali ammissioni, si chiede di essere ammessa alla prova per tesi contraria a quella capitolata gli appellanti, con gli stessi testi, nonché su quella capitolata l'appellata in primo grado attraverso le note ex articolo 183 VI co c.p.c. depositata agli atti di giudizio, con i testi indicati;
dichiarare non esigibile e depositabile, per chiare e palesi irritualità, il documento degli appellanti prodotto e depositato, indicato come in citazione come esibito;
Accogliere, per le motivazioni sopra svolte, il proprio appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata condannare gli appellanti al pagamento integrale delle spese processuali e competenze professionali, relative al giudizio di primo grado, con attribuzione alla difensore antistatario, nella misura come sopraindicata per € 14.850,00 anche sulla scorta del DM 55/2014, da queste a detrarsi l'importo già versato come degli appellanti indicato;
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado, con attribuzione al procuratore anticipatario
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , e , quali Parte_1 Pt_2 Parte_4 Pt_5 Per_2 Pt_7
eredi legittimi di , convennero in giudizio RS _1
germana figlio del fratello premorto , anch'essa coerede per
[...] Per_3
rappresentazione, perché, previo accertamento dell'asse ereditario del comune dante causa, si provvedesse allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione del compendio ereditario, con attribuzione della quota ad essi spettante quali eredi legittimi, anche con eventuale reintegra della loro quota di riserva.
1.1. A tal fine dedussero che il patrimonio ereditario del de cuius era costituito da un appartamento sito in Palma Campania, nonché dalle somme depositate sul libretto di risparmio postale nr. 14697, utilizzate in parte per far fronte alle spese a carico dei corredi, nonché da una rivendita di generi vari e Tabacchi sito in
Palma Campania alla via Marconi n. 79, la quale era stata oggetto di donazione diretta o indiretta, o, comunque, di atto di liberalità, da parte del de cuius, in favore della OT _1
Gli attori dedussero che il loro dante causa non aveva RS
formalizzato un contratto di cessione di azienda in favore della OT ma _1
aveva posto in essere, unitamente al figlio ed alla OT tutta una Per_3 _1
serie di atti e condotte che gli avevano consentito di raggiungere l'obiettivo di trasferire la RI, a titolo gratuito, in favore della OT.
Anzitutto egli aveva nominato la OT come secondo coadiutore, oltre al primo coadiutore che era il figlio , padre di quindi, aveva immesso Per_3 _1 _1
nel possesso dell'azienda; poco dopo, sia lui in data 19.09.1991 che il figlio in data 26.11.1991, avevano rinunciato alla prosecuzione del contratto di Per_3
appalto della rivendita con i consentendo così a di poter chiedere CP_2 _1
l'assegnazione della rivendita ex art. 28 co. III legge del 22/12/1957 nr. 1293; infine consentì il subentro della OT nel contratto di locazione dell'immobile, ove era esercitata la rivendita, effettuando la comunicazione ex art. 36 L.
392/1978 al proprietario.
Chiesero quindi, previa dichiarazione di nullità della donazione dell'azienda per difetto di forma o in via subordinata previo accertamento della sussistenza di una donazione diretta o indiretta o comunque di un atto di liberalità in favore della OT l'accertamento della lesione della loro quota di riserva, quali eredi _1
legittimari, e la conseguente riduzione dell'atto di liberalità, effettuato da in favore della OT , con reintegra della loro quota RS _1
di legittima.
1.2. Costituitasi, negò di avere ricevuto alcuna donazione;
Controparte_1
dedusse che le concessioni/licenze amministrative non sono trasmissibili e quindi non possono far parte del compendio ereditario;
che ella aveva ottenuto la concessione della rivendita di generi di monopolio autonomamente, con la stipula di un nuovo contratto a trattativa privata con Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato (AAMS). In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiese che dal valore dell'azienda venissero detratte le somme da essa sostenute per le migliorie apportate;
infine chiese la divisione della somma giacente sul libretto postale numero 14697, con attribuzione delle quote legittime a ciascun coerede e condanna al pagamento della somma a lei dovuta a titolo di quota di legittima.
1.3. Il Tribunale, assunte le prove orali, integrato il contraddittorio nei confronti di , anch'essa erede legittima e litisconsorte necessaria nel Controparte_3
giudizio di divisione, nella contumacia di quest'ultima, decise la causa rigettando le domande attoree. In sintesi, il tribunale ritenne che la rinuncia di alla RS
prosecuzione del contratto di appalto di generi di monopolio e la conseguente stipula del nuovo contratto da parte dell'Amministrazione, come previsto ex lege, in favore della coadiutrice , non costituisse atto di liberalità, Controparte_1
per mancanza di un atto dispositivo e dell'intento donativo. Infine, ritenne che mancasse la prova della donazione di ulteriori beni, facenti parte dell'azienda, in favore di . Controparte_1
§.
2. La sentenza del Tribunale di Nola nr. 2245/2015 del 05.08.2015 è stata impugnata con appello principale da , Parte_1 Pt_2 CP_4
e e con appello incidentale da Parte_4 Pt_5 Per_2 Pt_7 _1
[...]
2.1. Gli appellanti principali, con il primo motivo, sostengono di avere provato che aveva voluto trasferire gratuitamente, per spirito di RS
liberalità, la RI da lui gestita in favore della OT, attraverso una sequenza di atti (la preventiva nomina della OT a secondo coadiutore, la sua successiva immissione nel possesso dell'azienda, la rinuncia alla licenza di commercio da parte sua e del figlio , primo coadiutore, la comunicazione Per_3
ex art. 36 L. 392/78 al proprietario dei locali ove era ubicata la rivendita), sicché
era è subentrata dal 1992, senza soluzione di continuità e Controparte_1
gratuitamente, nella medesima azienda del NO, continuando a gestirla e conseguendo un'attribuzione patrimoniale di notevole valore economico.
Ritengono che il giudice abbia errato nel qualificare giuridicamente la fattispecie, non ravvisando in essa una donazione indiretta. In particolare, sostengono che era chiaramente emerso l'intento donativo in capo al de cuius proprio dalla comunicazione ex art. 36 L 392/78 al proprietario dell'immobile, dove egli aveva espressamente affermato di recedere dall'attività commerciale in favore della OT e di aver rinunciato all'attività in questione sempre a favore della OT
In definitiva, secondo gli appellanti, la rinuncia effettuata da _1 [...]
era al solo scopo di far subentrare la OT nella gestione della RS , conferendole la titolarità dei beni che costituivano l'azienda e che la Parte_8
OT aveva continuato ad esercitare per circa dieci anni, utilizzando per più di un anno il mobilio del NO.
Aggiungono che solo di recente sono venuti in possesso di un accordo sottoscritto in data 21 Marzo 1996 da e con gli altri RS Controparte_1
coeredi, relativo alla futura successione di e la disposizione RS
dei futuri diritti successori degli eredi. Sostengono che tale atto, benché nullo ai sensi dell'art. 458 c.c., sia rilevante perché in esso si dà atto che “il SI
, titolare della rivendita di tabacchi numero 9 sita in Palma RS
Campania in via Marconi, 79, ….. ha acconsentito alla cessione della suddetta tabaccheria al figlio …. che a sua volta ha concordato …. di intestare la Per_3
licenza della rivendita alla figlia ”. Ritengono che tale atto confermi l'accordo _1
di una cessione della RI in favore di con la conseguenza che la _1
rinunzia gratuita, effettuata da e il successivo RS
conseguimento della licenza da parte di costituirono atti di una fattispecie _1
complessa volta a realizzare una donazione diretta o indiretta, in favore di _1
avente ad oggetto l'azienda per l'esercizio della vendita al minuto di igiene di cartoleria, profumeria, chincaglieria confetture con concessione di rivendita di generi di monopolio numero 9 ubicata a Palma Campania via Marconi, 79.
2.2. Con il secondo motivo di appello lamentano la contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui ritiene che non vi sarebbe prova della donazione dei beni facenti parte dell'azienda. Ritengono, invece, di aver dimostrato la sussistenza dei beni che costituivano l'azienda, sia attraverso la produzione del contratto di locazione, sia attraverso la descrizione dell'arredamento dei locali, sia attraverso la tipologia di contratto di appalto di generi di monopolio, sia della licenza di commercio posseduta dal dante causa, sia dell'avviamento, il cui accertamento era stato richiesto fosse effettuato a mezzo CTU. Evidenziano, infine, che i testi avevano confermato, ma anche la stessa convenuta
[...] l'aveva ammesso, che si era giovata dell'avviamento, continuando a _1
svolgere la stessa attività del NO, nello stesso luogo.
2.3. Costituitasi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello, ai Controparte_1
sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. Ha altresì spiegato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, in merito alla liquidazione delle spese. Premette che il primo giudice aveva operato la compensazione delle spese di lite per 1/3, ponendo la restante parte a carico degli attori, rimasti soccombenti. Ritiene che, proprio in virtù del principio della soccombenza, la compensazione sia stata erroneamente disposta e che le spese di lite debbano essere poste interamente a carico degli attori, rimasti totalmente soccombenti.
§.
3. La Corte di Appello, ammessa ed espletata CTU, all'udienza del 06.02.2025, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc (60+20) per il deposito degli scritti difensivi, ha trattenuto la causa in decisione.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un.
n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n. 24262/2020).
3.2. Nel merito, benchè sia condivisibile la qualificazione giuridica della sequenza di atti posti in essere da e quale RS Controparte_1
donazione indiretta, la successiva ricostruzione del valore della donazione in questione ha permesso di accertare l'insussistenza della lamentata violazione della quota di legittima;
pertanto, la domanda di riduzione della donazione non può essere accolta.
3.3. Va premesso che, come ha più volte ribadito la Suprema Corte, la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati (cfr. ex multis Cass. 5333/2004) e consiste in atti, anche unilaterali, o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, “come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento”. (cfr. Cass. 23260/2019).
Nel caso in esame l'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito è avvenuta attraverso il collegamento funzionale di una serie di atti unilaterali che hanno condotto al subentro della OT nella conduzione della Controparte_1
RI del NO , consentendole di conseguire RS
gratuitamente l'azienda del NO. Invero, come hanno evidenziato gli appellanti, la sequenza anche temporale degli atti e negozi posti in essere da NO, figlio e OT evidenzia il loro collegamento funzionale alla realizzazione del risultato da essi voluto.
Anzitutto con la nomina della propria OT a secondo coadiutore della _1
e con la sua successiva immissione nel possesso dell'azienda, Parte_8
ha posto in essere le premesse perché, in virtù del disposto RS
dell'art. 28 L. 1293/1957, potesse esserle assegnata rivendita.
La norma in esame, infatti, prevede, anzitutto la possibilità che nella rivendita vi sia persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti, e che, in caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata. La norma prevede poi che Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074,…… e che tale secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
, quindi, dopo aver nominato la OT secondo coadiutore RS
ha reso la rivendita vacante, rinunziando all'assegnazione della rivendita, quindi, in seguito alla rinunzia anche del primo coadiutore , padre Persona_4
di quest'ultima, in virtù delle prerogative normativamente previste per il _1
secondo coadiutore, ha potuto intavolare la trattativa privata con l'AAMS, per poter conseguire l'assegnazione della rivendita.
Come giustamente hanno evidenziato gli appellanti l'intento liberale del de cuius emerge proprio dalla comunicazione fatta da questi, ai sensi dell'art. 36 L 392/78, al proprietario dei locali ove era ubicata la rivendita. Tale norma prevede la facoltà del conduttore di cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È chiaro, dunque che intanto sia potuta Controparte_1
subentrare nel contratto di locazione dei locali ove si svolgeva la rivendita, in quanto il conduttore le aveva ceduto l'azienda, che ivi era RS
operativa. Da ciò è agevole inferire che l'intento di , sotteso RS
agli atti di nomina della OT a secondo coadiutore ed alla sua successiva rinuncia all'assegnazione della rivendita n. 9, era quello di cedere gratuitamente alla OT l'attività di rivendita di monopoli.
3.4. Qualificata l'operazione negoziale, complessivamente posta in essere da
, come donazione indiretta, al fine di verificare se la stessa RS
abbia o meno leso la quota di riserva dei legittimari, la Corte ha conferito incarico peritale, demandato l'accertamento al CTU con ordinanza del 20.04.2022, formulando il seguente quesito: “formi la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto emergenti dalla documentazione in atti e dalle RS
asserzioni concordi delle parti e ne quantifichi il valore all'atto di apertura della successione;
riunisca alla massa il valore dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto di causa al tempo dell'apertura della successione e sull'asse così formato calcoli la quota di ciascuna delle parti in virtù della successione legittima (art.566 cc),imputando a quella di il valore dell'avviamento dell'azienda; Controparte_1
determini l'eventuale conguaglio a carico di;
in alternativa, Controparte_1
determini la quota di cui il defunto poteva disporre e la quota riservata ai legittimari ai sensi dell'art.537 cc;
accerti se vi sia stata lesione di legittima in danno degli appellanti principali nel senso che il valore dell'avviamento dell'azienda superi ,e in che misura, la disponibile;
in caso positivo, determini la somma di denaro che la coerede donataria dovrà corrispondere ai non donatari per reintegrare la loro quota di legittima”; successivamente il quesito, in seguito alle osservazioni delle parti, è stato integrato con ordinanza del 12.11.2024, invitando il CTU a considerare che “l'avviamento commerciale dell'attività esercitata dal de cuius, , debba essere stimato al momento in cui il 19/9/1991 RS
quest'ultimo ha presentato al competente Controparte_5
la rinunzia alla prosecuzione del contratto di appalto
[...]
della rivendita, rinunzia che è stata accettata con decorrenza dal 1/1/1992, e debba poi essere attualizzato alla data di apertura della successione, tenuto conto del generale andamento del mercato nella zona di interesse;
ritenuto, invece, che la richiesta degli appellanti di calcolo anche dei frutti della cosa donata e degli interessi sulle somme soggette a collazione dal giorno in cui si è aperta la successione non possa essere integralmente accolta posto che, a prescindere dalla sorte di quello che è l'accertamento circa l'esistenza di una donazione indiretta, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (ovvero ciò sia necessitato) la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico così che debbano, poi, essere imputati, non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 5659/2015; Cass. n.
9177/2018 e Cass. n. 19230/2024); considerato, quindi, che il diverso calcolo degli interessi sulle somme soggette a collazione debba essere svolto dal c.t.u. secondo i suindicati principi affermati dalla
Suprema Corte;
”
3.5. All'esito dell'indagine il CTU ha accertato che la cessione gratuita della
RI in favore della OT , da parte di non _1 RS
aveva leso la quota di riserva dei legittimari.
In particolare, il CTU ha ricostruito il valore della massa ereditaria evidenziando che il relictum era rappresentato dalle somme depositate nel libretto di risparmio postale n. A014697 e dalla piena proprietà dell'appartamento in Palma Campania alla Salita Casale n. 8, cui andava aggiunto il donatum, rappresentato dal valore comprensivo dell'avviamento dell'attività commerciale in Palma Campania alla
Via Guglielmo Marconi. Infine, dalla massa così formatasi, andavano sottratti i debiti e pesi ereditari.
Il consulente d'ufficio ha accertato che il libretto di risparmio alla data del
07.01.1999 presentava un saldo positivo di £.15.369.110, mentre l'appartamento aveva un valore di mercato, nell'anno 1999 di £. 231.400.000, da tali somme ha detratto le spese ed i pesi ereditari per complessive £. 4.689.185, per un totale residuo di £.242.079.925.
Quanto al donatum, il CTU ha ricostruito il valore e l'avviamento della Parte_8
attraverso gli aggi e la comparazione tra la dichiarazione dei redditi presentata da e da . RS Controparte_1
Il CTU ha premesso che “in data 28/2/1983, quando stipulò RS
con l di il contratto per Controparte_5 CP_5
l'appalto della rivendita n.9 in Palma Campania19, avente una durata di nove anni decorrenti dal 1/2/1983 al 31/1/1992. Al titolare si affiancò dapprima il figlio
, come coadiutore di rivendita, autorizzato dal 1/6/198420 e Persona_4
poi anche (OT, figlia di , all'epoca diciannovenne), Controparte_1 Per_3
autorizzata il 21/3/1988 per un periodo decorrente dal 13/1/198821.
Il 19/9/1991 presentò al competente Ispettorato la rinunzia alla Per_1
prosecuzione del contratto di appalto della rivendita, rinunzia che fu accettata con decorrenza dal 1/1/199222, mentre il figlio , come coautore, il 26/11/1991 Per_3
rinunziò alla facoltà di poter ottenere la gestione della rivendita23. Infine,
il 4/12/1991 stipulò con l il Controparte_1 Controparte_6
contratto a trattativa privata avente ad oggetto la rivendita n.9 per un novennio a decorrere dal 1/1/199224 e si costituì poi come l'impresa individuale
[...]
”, (Numero REA NA – 493265) presso la C.C.I.A.A. Controparte_7
di l 22/9/1996. CP_5 Sulla base della visura dell'impresa della C.C.I.A.A.25, viene indicata al 6/12/2002 la data in cui fu spostata l'attività dell'impresa nella nuova sede di Via Marconi
n.65/67 in Palma Campania, quindi tre anni dopo l'apertura della successione.
L'attività prevalente esercitata era quella del commercio al dettaglio di generi di monopolio, codice ATECO 52.26.0 (ai sensi del DPCM del 27/4/2010) COMMERCIO
AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO E DI ALTRI GENERI DI MONOPOLIO identificato con lo stesso codice anche nell'Ateco 1991; in data 23/1/1993 la titolare incrementava l'attività commerciale dando inizio anche all'attività n° Ateco
52.48.65 – COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DA REGALO E PER
FUMATORI26.
Alla stessa rivendita fu aggregata la ricevitoria lotto NA1345, ma solo dal 3/4/2001
(Dichiarazione dell'Ufficio Monopoli per la Campania del 27/3/2023, all.13.
Quanto all'ubicazione dell'attività di tabaccheria ha accertato che “Il locale commerciale, oggi serrato ed in stato di abbandono, era sito in via G. Marconi n.79
e 77, aveva una superficie indicata catastalmente in mq.52 ed era costituito da un terraneo con due aperture sul marciapiede della strada, corrispondenti ad altrettanti vani, di cui quello minore comprendeva anche un bagno…..la posizione del locale poteva essere considerata semicentrale nel paese…..contratto di locazione intestato prima a e successivamente, dal 1992, a RS
, che vi mantenne la sede dell'impresa “Non solo fumo di Controparte_1
di ” fino al 2002, quando la spostò a poca distanza nel locale RS _1
commerciale su Via G. Marconi ai nn.civ.65/67, conservando però il primo immobile come deposito”.
Ciò premesso, il CTU in relazione al valore dell'avviamento ha accertato che “Dai dati riscontrati, l'attività prevalente risultava essere la vendita di generi di monopolio, essendo ad essa ricollegabili la maggior parte delle entrate registrate in contabilità attraverso gli aggi del di Stato ed a queste si aggiungevano CP_2
gli introiti per la vendita di bigiotteria, articoli da regalo e per fumatori, oltre a quelli per la cartoleria e le confetture;
come abbiamo visto, nessuna ricevitoria
SISAL era stata ancora attivata nel 1998-1999.
La tipologia dell'azienda risultava quella di una ditta individuale, a conduzione prettamente familiare, senza assunzione di dipendenti e da locataria nel locale commerciale sede dell'attività.
Resta esclusa dalla presente perizia la stima dei beni patrimoniali di pertinenza della tabaccheria quali rimanenze, scorte, attrezzature, mobili ed arredamenti, perché non se ne conoscono gli elementi né le caratteristiche…… il metodo reddituale, nel quale si tenga conto proprio degli aspetti reddituali.
La sua analisi ha determinato un valore dell'avviamento commerciale della tabaccheria di , alla data del 19/9/1991, pari a £.57.653.553, RS
Valore rivalutato al 07.01.1999 dell'avviamento: £.74.430.737.”
All'esito il CTU ha verificato che l'asse dei beni ereditari, al tempo dell'apertura della successione, era formato da:
- Somme nel libretto postale: £.15.369.110
- Valore stimato dell'immobile in Palma Campania: £. 231.400.000
- Valore stimato dell'avviamento della tabaccheria: £.74.430.737
- spese ereditarie - £. 4.689.185
Per un totale complessivo di £. 316.510.662
Pertanto, considerato che la quota di riserva pari ai 2/3 ai sensi dell'art.537 c.c., è di £. 211.007.108, pari, per ciascuno dei nove legittimari, a £. 23.445.234 ciascuno, mentre la quota disponibile è pari a £.105.503.554, per cui il valore della donazione in favore di , costituito dall'avviamento dell'azienda Controparte_1
di RI pari a £.74.430.737, non eccede la disponibile, per cui tale donazione non ha leso la legittima dei coeredi.
3.6. La Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non essendo fondate le censure mosse dagli appellanti alla relazione peritale e reiterate anche in sede di comparsa conclusionale. Gli appellanti hanno anzitutto criticato il criterio utilizzato dal CTU per la ricostruzione dell'avviamento, costituito dall'abrogato art. 2, comma 4 del D.P.R.
n.460/96. Ritengono che il criterio in questione debba essere utilizzato al fine di individuare un “valore minimo”, cui l'Amministrazione finanziaria debba attenersi nella trattativa che conduce all'accertamento per adesione. A loro avviso, invece, avrebbe dovuto essere utilizzato un criterio che consideri gli elementi che influenzano la capacità dell'azienda di produrre reddito, dunque non solo degli elementi reddituali, utilizzati nella stesura definitiva della CTU, ma anche di quelli patrimoniali, come era stato fatto nella prima stesura della CTU.
A tale osservazione l'ausiliario del CTU, dott. , di cui il perito Persona_5
d'ufficio si è avvalso per la ricostruzione dell'avviamento, ha chiarito che per la ricostruzione dell'avviamento per gli anni 1989/1991, come richiesto con il quesito integrativo di cui all'ordinanza del 12.11.2024, egli aveva utilizzato il metodo reddituale, anzitutto perché è il metodo utilizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate, inoltre perché gli unici valori in suo possesso erano quelli rinvenuti nelle Dichiarazioni dei Redditi degli anni interessati, recuperati dall'estratto informatico dei dati disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, forniti dall'Agenzia delle Entrate. Peraltro, ha specificato che essendo la in questione una “ditta individuale a contabilità semplificata, non vi Parte_8
sarebbero stati elementi patrimoniale strettamente attinenti alla stessa di cui tener conto”. Infine, ha ricordato che “si tratta della valutazione di un'azienda alla data del 19/09/1991, ovvero circa 34 anni fa, senza libri contabili, registri IVA, né eventuali parametri di Studi Settore forniti dall'Amministrazione Finanziaria perché, come già detto, in quel periodo inesistenti, così come non vi erano data base, né alcuna possibilità di reperire la documentazione e le dichiarazioni reddituali dai cassetti fiscali come alla data odierna”.
Orbene, nella prima stesura dell'elaborato peritale il CTU aveva considerato, ai fini della ricostruzione dell'avviamento, i valori reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio 1996/1999, arco temporale molto recente e durante il quale la era già da vari anni passata in gestione a , Parte_8 Controparte_1
quindi, con l'ordinanza dell'24.11.2024 la Corte, accogliendo le osservazioni dell'appellata, ha demandato al CTU di accertare l'avviamento considerando l'ultimo triennio di attività di 1989/1991, epoca nella RS
quale, come ha poi chiarito l'ausiliario, non erano rinvenibili, neppure induttivamente, i dati patrimoniali, ragion per cui egli aveva utilizzato il criterio meramente reddituale.
In ogni caso, osserva la Corte, gli appellanti hanno genericamente lamentato il mancato utilizzo dei dati patrimoniali nella ricostruzione dell'avviamento, senza allegare o dare dimostrazione, come sarebbe stato loro onere fare, per confutare il metodo prescelto dal CTU, che la ricostruzione dell'avviamento attraverso il metodo misto (con utilizzo anche dei dati patrimoniali) avrebbe condotto ad un esito certamente a loro maggiormente favorevole. Tale risultato, infatti, non è scontato, in quanto ben avrebbe potuto l'azienda essere in perdita e, la verifica dei dati patrimoniali portare ad un risultato deteriore, con un valore dell'avviamento minore di quello ricostruito dal CTU.
3.7. Gli appellanti hanno poi criticato che la Corte abbia demandato al CTU la ricostruzione dell'avviamento alla data della rinuncia alla gestione della da parte di , piuttosto che alla data Parte_8 RS
dell'apertura della successione, in spregio alla normativa in materia di collazione
(artt. 747 e 750 c.c. e art. 556 c.c.).
Orbene non v'è dubbio che alla donazione di azienda si applichi la disciplina della collazione dei beni immobili (cfr. Cass. 10756/2019; Cass. 2505/2022), sicchè la valutazione del valore dell'azienda debba essere fatta al momento dell'apertura della successione, tuttavia, va considerato che l'appellata aveva eccepito che il calcolo del valore dell'avviamento fosse effettuato detraendo il valore dell'incremento da essa apportato, da quando aveva assunto la gestione dell'azienda. Tale eccezione è stata ritenuta dalla Corte fondata in quanto, applicandosi all'azienda la disciplina della collazione dei beni immobili, trova applicazione anche l'art. 748 c.c. che prevede la deduzione, a favore del donatario, delle migliorie che egli abbia apportato al bene per il loro valore al tempo della successione.
Orbene l'incremento di valore dell'azienda, apportato dal donatario, va considerato, alla stregua dell'art. 748 c.c., come miglioria deducibile, e la relativa eccezione, come ha affermato la Suprema Corte, è eccezione in senso lato “In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.” (cfr Cass. 29247/2020).
Alla luce dell'eccezione sollevata dall'appellata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado e da ultimo reiterata all'esito della prima stesura della relazione peritale, pertanto, la Corte ha ritenuto che il calcolo dell'avviamento dovesse essere effettuato al netto dell'incremento di valore, apportato da
[...]
, in seguito all'assunzione della gestione dell'azienda. _1
A tal fine va considerato che la sottrazione dell'incremento apportato al valore dell'azienda dalla gestione di finisce con il coincidere con il valore che _1
l'azienda aveva prima che tale incremento si producesse. Infatti, detraendo dal valore dell'azienda alla data dell'apertura della successione (Lire 307.703.430) il valore che l'azienda aveva quando, in seguito alla rinuncia di , la gestione Per_1
è stata assunta da (Lire 74.430.737) si ha che l'incremento di valore _1
dell'azienda attribuibile alla gestione di è pari a Lire 233.272.693. _1
Sottraendo tale incremento dal valore che l'azienda aveva al momento dell'apertura della successione (307.703.430 - 233.272.693 = 74.430.737) si ha che il valore da collazionare è pari al valore che l'azienda aveva al momento in cui ha effettuato la rinuncia e che, essendo un valore, va RS
rivalutato al momento dell'apertura della successione.
Per tale ragione con l'ordinanza del 07.11.2024 ha chiesto al CTU di calcolare l'avviamento al momento della rinuncia da parte di , RS
rivalutato alla data di apertura della successione.
§.
4. Anche l'appello incidentale è infondato.
4.1. L'appellata si duole che il primo giudice, malgrado la totale soccombenza degli attori, abbia compensato le spese di lite nella misura di 1/3, piuttosto che porle interamente a carico degli attori. Sostiene che in applicazione dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis vigente non poteva operarsi la compensazione per giusti motivi, indicati dal primo giudice nella complessità della qualificazione giuridica della fattispecie, come donazione indiretta, nonché dalla domanda di divisione.
Lamenta poi una difformità tra dispositivo e motivazione, in quanto il tribunale aveva poi liquidato le spese per l'intero.
Le censure sono prive di fondamento, in quanto malgrado il tribunale abbia giustificato la decisione con una motivazione scarna, la stessa va condivisa, dovendosi tuttavia provvedere ad integrare la motivazione.
Invero l'art. 92 c.p.c. ratione temporis vigente prevedeva la compensazione delle spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni, tra cui rientrano senz'altro la novità delle questioni trattate (Cass. n.
2883/2014) e la complessità delle questioni trattate (Cass. 7992/2022).
Orbene nel caso in esame non v'è dubbio che la questione posta dagli attori, cioè se l'attività posta in essere da costituisse o meno una RS
donazione diretta o indiretta sia vicenda di elevata complessità ermeneutica, come si evince anche dalla motivazione adottata questa Corte che ha, sul punto accolto la ricostruzione interpretativa degli appellanti.
Parimenti costituisce questione nuova posta dagli attori quella della valutazione del valore dell'azienda ai fini della collazione. Tali elementi costituiscono senza dubbio ragioni gravi ed eccezionali atte a giustificare la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal primo giudice.
4.2. Parimenti priva di rilievo la ritenuta discrasia tra motivazione e dispositivo in merito alla liquidazione “per l'intero” dell'ammontare delle spese, atteso che dal dato letterale è chiaramente evincibile che il tribunale abbia provveduto ad indicare in € 900,00 il valore complessivo delle spese di lite che nella misura di
1/3 (pari ad € 300,00) sono state compensate e poste per i restanti 2/3 (pari ad
€ 600,00) poste a carico degli attori soccombenti.
§.
5. In definitiva vanno rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Le spese del grado, attesa la reciproca soccombenza, vanno compensate, mentre le spese di CTU, già liquidate con separati decreti del 18.01.2024 e del 30.06.2025, vano poste interamente a carico degli appellanti, in solido, che hanno richiesto l'accertamento peritale;
dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, che sussistono i presupposti, sia da parte degli appellanti principali che dell'appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2
e Parte_4 Parte_5 Parte_9
, e sull'appello incidentale proposto da , Parte_7 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2245/2015, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
1. Rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale.
2. Compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
3. Pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido, le spese di CTU, già liquidate con decreti del 18.01.2024 e del 30.06.2025. 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, sia da parte degli appellanti principali che dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26.06.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore