Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/05/2025, RGC n. 485/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. DI LEO GIORGIO, per delega dell'avv. CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRANESCO, per dell'avv. CARUSO LUIGINA MARIA per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discissione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.05.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 485 del R.G. 2022 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco M. Cornicello e nel cui studio in Corigliano Rossano - au Rossano – alla Via
Galeno, n. 27/D, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso e presso la sede dell'ente in Corigliano
Rossano - au Rossano - alla Piazza Santi Anargiri, elettivamente domicilia;
- convenuta -
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 14.05.2025 da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio la convenuta in epigrafe,
assumendo di essere proprietaria di un immobile sito in Corigliano-Rossano, A.U. Rossano, alla via
Interzati 20, al piano terra di un fabbricato di maggiore consistenza, la cui parete esterna confina con una villa comunale. Assumeva che il Comune “..precedentemente all'acquisto, l'Ente in indirizzo procedeva con lavori di ammodernamento della predetta villa, realizzando, invero, una scala che occlude parzialmente una finestra della sua abitazione con due gradini, senza minimamente preservare la parete esterna dell'immobile; l'assenza di qualsivoglia isolamento e di una corretta canalizzazione delle acque piovane fa sì che, durante le piogge, le acque che scorrono lungo la scala, appoggiata alla parete dell'immobile, si infiltrino attraverso la stessa e fuoriescano all'interno dell'appartamento anche tramite le prese elettriche causando danni, allagamenti, disagi e pericolo di elettroconduzione;
le cause dei fenomeni pregiudizievoli che interessano l'immobile della mia patrocinata sono da ricercare nella cattiva esecuzione dei mentovati lavori di ammodernamento della villa comunale e, di conseguenza, la responsabilità delle infiltrazioni de qua è da ascrivere esclusivamente al Comune di Corigliano Rossano, proprietario dell'area (villa comunale) da cui provengono le infiltrazione…”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.10.2022 si costituiva in giudizio il il quale contestava la Controparte_1
domanda in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda avversa con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con prova documentale ed espletamento della CTU e all'udienza del
14.05.2025 il Giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Appare necessario evidenziare che l'ente convenuto nelle proprie difese non contesta l'esistenza dei danni lamentati dall'attrice ma le cause (cfr atto di citazione “…si contesta la causa delle infiltrazioni...).
Questo Tribunale deve far riferimento alla relazione di perizia che dev'essere senz'altro condivisa da questo giudice, in quanto adeguatamente motivata dall'ing. che ha compiuto gli Persona_1
accertamenti con metodo rigoroso, per come è dato riscontrare nella documentazione anche fotografica allegata.
In realtà, il citato CTU, nel suo elaborato, dopo aver descritto l'immobile oggetto del giudizio e di proprietà dell'attrice, esplicita adeguatamente le cause dell'infiltrazione affermando che “…..… (pag. Il quadro obiettivo riscontrato all'interno dei vani cucina e ingresso (Piano T.), attraverso l'ispezione visiva, fotografica e strumentale, è il seguente: La lastra di cartongesso che copre la parete prospiciente la villa, si presenta degradata nella parte bassa, a contatto con il pavimento, mentre nella zona d'angolo si notano fenomeni di formazione di muffa (puntini neri, macchie scure diffuse) e ammaloramento dello strato di finitura nonché della pittura stessa (foto da n.14 a n.19 –
Allegato n.2). La parete in muratura, posta dietro il cartongesso a circa 10 cm di distanza, presenta anch'essa segni di degrado patologico (foto nn.57-58): macchie scure (segni di umidità attiva), macchie chiare di calcite di ri-deposizione
(dovuta all'evaporazione di acque ricche di calcio in fase di asciugatura) e macchie molto scure (umidità persistente con proliferazione di muffa). Anche la porzione sotto la finestra rivestita da polistirolo presenta segni di degrado patologico
(foto n. 62-63). Seppur con minore entità, anche nel vano ingresso e nel vano ripostiglio la parete prospiciente la villa mostra deboli segni di umidità (foto n.11-12). Le indicazioni di umidità fornite dallo strumento durante il terzo sopralluogo (vedi foto nn.59-60-62-64-65) forniscono valori compatibili con i segni di degrado accertati. Di fatto, si va dal range di valori da 81 a 88 nel vano cucina (maggiormente interessato) al range di valori da 53 a 70 nel vano ingresso
(interessato in modo minore). Tale quadro di degrado accertato durante i diversi sopralluoghi è compatibile con il fenomeno descritto e fotografato all'epoca (già in atti nel fascicolo della parte Attrice: “allegato i - copia rilievi fotografici”) (cfr pag. 9 perizia).
Dall'esame dell'elaborato peritale risulta che ”… Osservando il lato esterno della parete ispezionata (foto nn.5-
6 dell'allegato N°2), si può notare come essa si trova in gran parte al di sotto del piano di calpestio della scalinata in muratura. Tale situazione è meglio evidenziata nell'elaborato grafico -Allegato N°8. Nel tratto in corrispondenza della cucina, la scalinata realizzata nella villa comunale supera addirittura la quota del davanzale della finestra della cucina
(foto nn.22-23-24). La scalinata, realizzata su terreno (sistemato a gradoni) è stata addossata alla parete senza alcuna interposizione di materiale impermeabilizzante e/o isolante rispetto ad essa. Ciò, insieme all'errata pendenza dei gradoni della scalinata, fanno ragionevolmente ipotizzare ad un fenomeno di infiltrazione d'acqua di natura meteorica superficiale e sotterranea. La presenza d'acqua meteorica è stata comprovata, oltre che da dati strumentali in fase di sopralluogo, anche dalla presenza di radici vegetali penetrati nella muratura. Di fatto, la zona occupata dalla scalinata in muratura, per come è stata realizzata, intercetta le seguenti acque di tipo meteorico: a) Acqua meteorica superficiale diretta (pioggia battente diretta). b) Acqua meteorica superficiale indiretta (pioggia battente su area pavimentata di villa a quota superiore). c) Acqua meteorica superficiale indiretta (pioggia battente sulla facciata verticale del fabbricato). d)
Acqua meteorica sotterranea (proveniente dal terreno sistemato a terrazzamento). Dunque, durante un evento di pioggia di forte intensità (causa scatenante) - come avvenuto anche il 22 luglio c.a. e verificato durante l'ultimo sopralluogo - le acque meteoriche suddette confluiscono verosimilmente (sia in superficie e sia per via sotterranea) verso la zona occupata dalla scalinata, dove a causa della sua modalità esecutiva non isolata dal terreno limitrofo e con le pendenze dei gradoni verso la facciata del fabbricato, si infiltrano e riescono a raggiungere per gravità il vano cucina, essendo quello maggiormente interrato. Tale dinamica, è compatibile con il fenomeno di infiltrazione d'acqua denunciato dalla attrice in occasione dell'allagamento a pavimento del vano cucina e/o con l'acqua che si infiltrava anche attraverso le prese di corrente elettrica (accertato anche in fase di 3° sopralluogo- foto n.57), ubicata in una posizione tale da essere facilmente intercettata dalle suddette acque meteoriche infiltratasi secondo la dinamica sopra descritta. Quindi, la causa
(o concause) predisponente l'evento di infiltrazione lamentato, è stata (o meglio, sono state): § la realizzazione della gradinata esterna in aderenza al muro e con le pendenze (errate) dei gradoni orientate verso il muro stesso § la inadeguata regimentazione sia delle acque meteoriche superficiali provenienti dalla porzione della villa a monte e sia dalle acque meteoriche sotterranee provenienti del terreno della villa a quota inferiore (sistemata con terrazzamenti che si congiungono altimetricamente ai pianerottoli della scalinata); § Assenza d'interposizione di materiale impermeabile e/o protettivo sulla facciata esterna di
contro
-terra, nella porzione sotto piano calpestio della scalinata Insufficiente il tentativo, nel recente passato, dell'applicazione di materiale impermeabilizzante di colore rossastro lungo la linea di giunzione della scalinata in aderenza con il fabbricato (vedi foto nn.22-25- Allegato N°2); Ovviamente una volta che l'acqua meteorica riesce a infiltrarsi, vista la matrice porosa della muratura, si generano di conseguenza oltre, a spargimenti d'acqua a pavimento, anche altre patologie edilizie, con manifestazioni temporalmente sfasate rispetto all'evento meteo gravoso che l'ha generato (ad es. degrado dei componenti della muratura (malta e mattoni), degrado dell'intonaco, degrado dello stato pittorico, degrado del massetto di pavimento, ecc..)”. (da pag 9 perizia).
Inoltre il CTU ha ulteriormente affermato che “…L'assenza del corpo d'intonaco sulla facciata esterna del fabbricato (Foto n° 5-6-8-21-23-23-24 – Allegato N°2) rappresenta la causa predisponente di altre patologie edilizie,
(macchie di muffa, o macchie di umido legati a fenomeni condensativi) che possono agire sia in modo indipendente e sia in concausa con il fenomeno di infiltrazione descritto prima….”. Da ciò ne discende che la mancata impermeabilizzazione della facciata nella porzione entro terra concorre nella produzione delle infiltrazioni subite dall'attrice.
Nell'elaborato peritale si legge altresì che “….dall'ottobre del 2008 (ultimazione lavori) all'ottobre 2018
(allagamento denunciato parte attrice e accertato dai vigili urbani) sono trascorsi 10 anni. In tale periodo la villa comunale è stata quindi soggetta esclusivamente a manutenzione ordinaria (o almeno avrebbe dovuto) rispettivamente del verde, dell'impianto elettrico di illuminazione, dell'impianto idrico della fontana e dell'impianto di scarico della raccolta delle acque piovane. Proprio in merito alla manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, si ritiene doveroso segnalare che all'epoca dei fatti denunciati dall'attrice (2018) era presente una griglia con relativo pozzetto di raccolta proprio sul pianerottolo della scalinata in aderenza al fabbricato (oggi non più presente in quanto tombata, vedi foto n.26), Il sottoscritto non esclude che tale pozzetto di raccolta delle acque meteoriche abbia potuto concorrere alla causa delle infiltrazioni in modo considerevole. Di fatto, una mancanza di tenuta idraulica del pozzetto suddetto o una sua inefficienza per mancanza di manutenzione, vista la sua ubicazione molto vicino al fabbricato (tra l'altro privo di impermeabilizzazione entro e fuori terra) avrebbe certamente contribuito alle infiltrazioni all'interno del locale dell'attrice secondo dinamiche verosimili a quelle denunciate e poi accertate dai Vigili Urbani in data 05/10/2018.
Pertanto, sarebbe necessario, durante i lavori attualmente in corso, verificare oltre al pozzetto tombato anche la rete di scarico delle acque meteoriche;
eliminando completamente le tubazioni di scarico che prima confluivano nel pozzetto e che oggi pare siano ancora interrati (vedi foto n.37)….” (pag. 17 perizia).
Dalla lettura delle conclusioni, che appaiono logiche e condivisibili poiché ampiamente argomentate e supportate anche da documentazione fotografica, ritiene il Tribunale che possa e debba ritenersi accertata la responsabilità del nella causazione dei danni occorsi ai locali di proprietà CP_1
dell'attrice con un concorso di colpa della stessa determinato nella misura del 20% per i motivi dedotti dal CTU.
È ormai giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che la responsabilità per danni da cose in custodia è presumibile iuris tantum, in capo al custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali (cfr., ex pluribus, Cass. n. 28811/2008; Cass. n. 26051/2008). Nel caso di specie, in virtù della presunzione legale semplice stabilita dalla legge, il convenuto avrebbe dovuto fornire la CP_1
prova liberatoria della sopravvenienza del fortuito nella determinazione del fenomeno, incombendo,
per contro, sull'attrice il solo onere di dimostrare la riconducibilità dei danni alla res inanimata assoggettata alla sorveglianza dell'Ente (cfr., ex pluribus, cass. n. 10129/2015; cass. n. 1896/2015; cass. n.
13514/2013; cass. n. 7125/2013; cass. n. 2660/2013; cass. n. 10860/2012; cass. n. 11016/2011; cass. n. 8005/2010 e cass. n. 713/2010).
Venendo alla quantificazione dei danni il CTU ha quantificato gli stessi rilevando che “…Le opere necessarie sopra descritte, sono state quantificate ed elencate nel computo metrico estimativo dell'Allegato n°10. Il
relativo costo, realizzato sulla base del Prezziario della Regione Calabria OO.PP. anno 2024 e degli elaborati grafici redatti dal sottoscritto a seguito dei sopralluoghi, risulta pari a € 9.235,51 così ripartiti: Costo opere necessarie per eliminare le cause dei danni all'appartamento dell'Attrice: € 7.427,57. Costo opere necessarie per il ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'appartamento dell'attrice: € 1.807,94 Pertanto, il costo delle opere necessarie ammonta complessivamente a € 9.235,51…” (pag. 16 perizia).
In conclusione, devono pertanto essere riconosciute a titolo di danno patrimoniale le somme pari ad
€ 9.235,21 da cui dovrà essere detratto il 20% quale concorso di colpa dell'attrice per i motivi dedotti nell'elaborato peritale.
Pertanto, l'ente convenuto deve essere condannato alla complessiva somma di € 7.388,16.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di CTU a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda proposta per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1
, della complessiva somma di €. 7, 388,16 oltre interessi al soddisfo;
[...]
- Condanna altresì parte convenuta , in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sopportate dall'attrice, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori come legge da distrarre in favore dell'Erario.
Così deciso in Castrovillari, 14.05.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio