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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2133/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente Michele Posio Giudice Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2133/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di filiazione non matrimoniale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli Avv.ti Annamaria Ramirez e SS Dusi, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Milano, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio degli Avv.ti Massimiliano Ferro e Ileana Morandi, del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 5 CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025)
Per parte ricorrente: “che la sig.ra venga condannata, ex art. 2033 c.c. a Controparte_1 restituire al sig. le somme percepite da quest'ultimo a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio SS, dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari ad €.4.200 (€.350 x 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo (vedi doc. 5 – bonifici effettuati). Con vittoria delle spese del presente giudizio, lasciando al giudizio del Tribunale di decidere se la convenuta, che ha reso necessaria l'introduzione del presente giudizio, vada anche condannata non solo alle spese di lite, ma anche alle spese ex art. 96 cpc. In via istruttoria:
-preso atto che il giudice non ha ritenuto ammissibili le prove, in quanto documentali, la difesa del sig. insiste nella loro ammissione solo nel denegato caso in cui vengano ammesse le Pt_1 prove avversarie”; Per parte resistente: “Nel merito in via principale
- Rigettare le domande tutte proposte dal Sig. essendo le medesime infondate in fatto ed Pt_1 in diritto per i motivi di cui ai propri atti difensivi da intendersi qui ritrascritti;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 I o III comma cpc nella misura Pt_1 che verrà ritenuta di giustizia. In subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato che Parte_2 ha raggiunto l'indipendenza economica, dichiarare cessato l'obbligo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne a far data dalla proposizione della domanda del ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi ai suddetti procuratori antistatari ex art. 93 cpc. In via istruttoria Si chiede il rigetto:
- delle istanze volte alla produzione di documentazione ex art. 210 c.p.c in quanto del tutto superflue ed in ogni caso volte ad invertire illegittimamente l'onere della prova.
- delle prove orali in quanto tutte relative a circostanze documentali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2024 deduceva di essere padre di SS, nato Parte_1 il 9.1.2004 da una relazione sentimentale con precisando che la paternità era Controparte_1 stata accertata giudizialmente con sentenza n. 1850/2021, pubblicata il 9.7.2021, che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 350,00 mensili. pagina 2 di 5 Egli riferiva che SS, dal mese di marzo 2022, prestava attività lavorativa (precisamente dal 7.3.2022 e sino al 6.9.2022 aveva lavorato presso la Maxi DI srl di Sarezzo, mentre dal
3.10.2022 lavorava quale idraulico presso la Termidra di CH PI & C snc con sede a
Gussago, ove era stato assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante).
Il ricorrente, quindi, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del figlio dal mese di marzo 2022, o, in subordine, dal mese di ottobre 2022, e la restituzione delle somme indebitamente versate sino ad allora.
Si costituiva per affermare che il figlio non aveva ancora un contratto di lavoro Controparte_1 vero e proprio, ma solo un contratto di apprendistato con durata di 58 mesi, con scadenza al
2.8.2027, e che il primo lavoro era un tirocinio di sei mesi.
Ella chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 5.7.2024, in via temporanea ed urgente, il contributo al mantenimento di SS a carico del padre veniva revocato a far data dal giorno 1.1.2023, avendo il ricorrente rinunciato in quella sede alla restituzione delle somme pagate a tal fine nel 2022.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 14.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la
Giudice delegata si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
*** Risulta pacifico che SS, dopo aver svolto un tirocinio di sei mesi con retribuzione di €
800,00 mensili circa, attualmente sia assunto con contratto di apprendistato professionalizzante decorrente dal 3.10.2022, della durata di 58 mesi, con scadenza al 2.8.2017, e con retribuzione netta mensile nel 2023 di € 1.218,00 (cfr. Certificazione Unica 2024 depositata dalla resistente in data 8.7.2024).
La resistente si è limitata a sostenere che il contratto di apprendistato non possa ancora essere considerato un contratto di lavoro vero e proprio, tanto da ritenere che SS abbia raggiunto una piena indipendenza economica.
Tuttavia, come già ricordato all'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età…), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, ex art. 11, lett. a, l. 19 gennaio 1955 n. 25,
pagina 3 di 5 nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” (cfr. Cass. Civ. n. 407/2007).
Ebbene, per la durata del rapporto di apprendistato (pari a 58 mesi), e per la retribuzione percepita da SS a decorrere dal giorno 1.1.2023 (€ 1.218,00 netti mensili), il rapporto di lavoro di apprendistato da lui intrattenuto appare sufficiente a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Non può, quindi, che essere confermata la revoca del contributo al mantenimento del figlio
SS a carico del padre a far data dal giorno 1.1.2023, avendo il ricorrente espressamente e personalmente rinunciato a pretendere la restituzione delle somme pagate a tal fine nel 2022 (cfr. verbale udienza del 5.7.2022, pag. 1).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile ex art. 40, comma 3, c.p.c. la domanda restitutoria formulata dal ricorrente in quanto priva di connessione forte con la domanda principale oggetto del presente giudizio, di modifica delle condizioni della filiazione non matrimoniale, soggetta al rito ordinario ex artt. 163 ss. c.p.c. e non al rito speciale unico in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.
Deve confermarsi il rigetto delle prove richieste dalle parti, da loro reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue ai fini del decidere alla luce della documentazione già in atti e delle reciproche allegazioni delle parti medesime.
Non sono meritevoli di accoglimento le domande ex art. 96 c.p.c. svolte reciprocamente dalle parti, quella svolta dalla resistente perché il ricorrente è risultato vittorioso all'esito del presente giudizio, e quella svolta dal ricorrente perché la resistente non ha travalicato i limiti delle esigenze difensive nel sostenere le proprie argomentazioni.
pagina 4 di 5 Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, ma con esclusione della fase decisionale, non essendo stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio SS posto a carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1850/2021, pubblicata il Parte_1
9.7.2021, a far data dal giorno 1.1.2023;
2) DICHIARA inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente;
3) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.356,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi;
4) RIGETTA le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente Claudia Gheri Gustavo Nanni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente Michele Posio Giudice Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2133/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di filiazione non matrimoniale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli Avv.ti Annamaria Ramirez e SS Dusi, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Milano, presso Controparte_1 C.F._2 lo studio degli Avv.ti Massimiliano Ferro e Ileana Morandi, del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 5 CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025)
Per parte ricorrente: “che la sig.ra venga condannata, ex art. 2033 c.c. a Controparte_1 restituire al sig. le somme percepite da quest'ultimo a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio SS, dall'1.1.2023 al 31.12.2023 pari ad €.4.200 (€.350 x 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo (vedi doc. 5 – bonifici effettuati). Con vittoria delle spese del presente giudizio, lasciando al giudizio del Tribunale di decidere se la convenuta, che ha reso necessaria l'introduzione del presente giudizio, vada anche condannata non solo alle spese di lite, ma anche alle spese ex art. 96 cpc. In via istruttoria:
-preso atto che il giudice non ha ritenuto ammissibili le prove, in quanto documentali, la difesa del sig. insiste nella loro ammissione solo nel denegato caso in cui vengano ammesse le Pt_1 prove avversarie”; Per parte resistente: “Nel merito in via principale
- Rigettare le domande tutte proposte dal Sig. essendo le medesime infondate in fatto ed Pt_1 in diritto per i motivi di cui ai propri atti difensivi da intendersi qui ritrascritti;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art. 96 I o III comma cpc nella misura Pt_1 che verrà ritenuta di giustizia. In subordine
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato che Parte_2 ha raggiunto l'indipendenza economica, dichiarare cessato l'obbligo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne a far data dalla proposizione della domanda del ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi ai suddetti procuratori antistatari ex art. 93 cpc. In via istruttoria Si chiede il rigetto:
- delle istanze volte alla produzione di documentazione ex art. 210 c.p.c in quanto del tutto superflue ed in ogni caso volte ad invertire illegittimamente l'onere della prova.
- delle prove orali in quanto tutte relative a circostanze documentali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2024 deduceva di essere padre di SS, nato Parte_1 il 9.1.2004 da una relazione sentimentale con precisando che la paternità era Controparte_1 stata accertata giudizialmente con sentenza n. 1850/2021, pubblicata il 9.7.2021, che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 350,00 mensili. pagina 2 di 5 Egli riferiva che SS, dal mese di marzo 2022, prestava attività lavorativa (precisamente dal 7.3.2022 e sino al 6.9.2022 aveva lavorato presso la Maxi DI srl di Sarezzo, mentre dal
3.10.2022 lavorava quale idraulico presso la Termidra di CH PI & C snc con sede a
Gussago, ove era stato assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante).
Il ricorrente, quindi, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del figlio dal mese di marzo 2022, o, in subordine, dal mese di ottobre 2022, e la restituzione delle somme indebitamente versate sino ad allora.
Si costituiva per affermare che il figlio non aveva ancora un contratto di lavoro Controparte_1 vero e proprio, ma solo un contratto di apprendistato con durata di 58 mesi, con scadenza al
2.8.2027, e che il primo lavoro era un tirocinio di sei mesi.
Ella chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 5.7.2024, in via temporanea ed urgente, il contributo al mantenimento di SS a carico del padre veniva revocato a far data dal giorno 1.1.2023, avendo il ricorrente rinunciato in quella sede alla restituzione delle somme pagate a tal fine nel 2022.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 14.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la
Giudice delegata si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
*** Risulta pacifico che SS, dopo aver svolto un tirocinio di sei mesi con retribuzione di €
800,00 mensili circa, attualmente sia assunto con contratto di apprendistato professionalizzante decorrente dal 3.10.2022, della durata di 58 mesi, con scadenza al 2.8.2017, e con retribuzione netta mensile nel 2023 di € 1.218,00 (cfr. Certificazione Unica 2024 depositata dalla resistente in data 8.7.2024).
La resistente si è limitata a sostenere che il contratto di apprendistato non possa ancora essere considerato un contratto di lavoro vero e proprio, tanto da ritenere che SS abbia raggiunto una piena indipendenza economica.
Tuttavia, come già ricordato all'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età…), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, ex art. 11, lett. a, l. 19 gennaio 1955 n. 25,
pagina 3 di 5 nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” (cfr. Cass. Civ. n. 407/2007).
Ebbene, per la durata del rapporto di apprendistato (pari a 58 mesi), e per la retribuzione percepita da SS a decorrere dal giorno 1.1.2023 (€ 1.218,00 netti mensili), il rapporto di lavoro di apprendistato da lui intrattenuto appare sufficiente a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
Non può, quindi, che essere confermata la revoca del contributo al mantenimento del figlio
SS a carico del padre a far data dal giorno 1.1.2023, avendo il ricorrente espressamente e personalmente rinunciato a pretendere la restituzione delle somme pagate a tal fine nel 2022 (cfr. verbale udienza del 5.7.2022, pag. 1).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile ex art. 40, comma 3, c.p.c. la domanda restitutoria formulata dal ricorrente in quanto priva di connessione forte con la domanda principale oggetto del presente giudizio, di modifica delle condizioni della filiazione non matrimoniale, soggetta al rito ordinario ex artt. 163 ss. c.p.c. e non al rito speciale unico in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.
Deve confermarsi il rigetto delle prove richieste dalle parti, da loro reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue ai fini del decidere alla luce della documentazione già in atti e delle reciproche allegazioni delle parti medesime.
Non sono meritevoli di accoglimento le domande ex art. 96 c.p.c. svolte reciprocamente dalle parti, quella svolta dalla resistente perché il ricorrente è risultato vittorioso all'esito del presente giudizio, e quella svolta dal ricorrente perché la resistente non ha travalicato i limiti delle esigenze difensive nel sostenere le proprie argomentazioni.
pagina 4 di 5 Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, ma con esclusione della fase decisionale, non essendo stati depositati scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA il contributo al mantenimento del figlio SS posto a carico del padre dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1850/2021, pubblicata il Parte_1
9.7.2021, a far data dal giorno 1.1.2023;
2) DICHIARA inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente;
3) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.356,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi;
4) RIGETTA le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 16.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente Claudia Gheri Gustavo Nanni
pagina 5 di 5