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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/06/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 838 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Capuano ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Castel San Giorgio alla Via Ten. B. Lombardi n. 32;
-parte ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Lamberti ed elettivamente CP domiciliata in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 82;
-parte resistente-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 18.12.1999 e che, dall'unione coniugale, erano CP nati i figli (in data 05.07.2000), (in data 27.05.2003) e (in data Persona_1 Per_2 Per_3 02.11.2010). Esponeva, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta oramai intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge CP
, con accoglimento delle ulteriori condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
[...]
Con memoria difensiva depositata in data 02.10.2022, si costituiva in giudizio CP
e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebitata al coniuge ricorrente, con accoglimento delle ulteriori condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nell'atto sottoscritto in data 10.04.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 21.05.2024), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del minore Per_3
L'accordo raggiunto prevede, in particolare, l'affidamento del minore al padre, con la Per_3 supervisione dei Servizi Sociali e con la partecipazione da parte del minore al centro di semi- residenzialità.
Sul punto, deve osservarsi che i Servizi Sociali hanno riscontrato il rifiuto del minore nell'incontrare la madre e, più in generale, l'inidoneità della predetta a prendersi cura del figlio;
il c.t.u. invece ha concluso per l'affidamento al padre, con la partecipazione del minore ad un centro di semi-residenzialità, sia per continuare il percorso di educazione parentale sia per la valenza educativa delle attività proposte, con lo scopo di includere il minore nel gruppo dei pari.
Pertanto, le condizioni dell'accordo raggiunto sono conformi agli interessi del minore.
Quanto al diritto di visita della madre, il minore ha espresso il proprio rifiuto Per_3 nell'incontrarla; tale sentimento è stato poi evidenziato anche dalla psicologa che segue il minore, che ha riscontrato come la chiusura nei confronti della madre è una conseguenza della mancata elaborazione dell'abbandono posto in essere dalla genitrice (v. relazione depositata in data 26.05.2025).
Ne consegue che, ad integrazione del punto n. 4 dell'accordo di separazione, deve ritenersi non conforme agli attuali interessi del minore la previsione di un periodo di permanenza del minore presso la madre durante le vacanze estive;
tale periodo potrà essere svolto solo quando sarà pronto ad avere un rapporto con la madre. Per_3
Pertanto, è necessario che i Servizi Sociali continuino l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare attraverso l'invio di relazioni periodiche al giudice tutelare, al fine di verificare gli esiti del percorso psicologico intrapreso dal minore nonché il concreto atteggiarsi dei rapporti tra il minore ed i genitori nonché, infine, per verificare l'andamento dell'educativa domiciliare.
Tali atti poi andranno trasmessi al giudice tutelare, innanzi al quale andrà aperto un fascicolo per la vigilanza attiva ai sensi dell'art. 337 c.c.
Da ultimo, le parti hanno rappresentato che i figli e sono Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti mentre il mantenimento del figlio sarà a carico Per_3 esclusivo del poiché la non dispone di mezzi necessari a tal fine. Pt_1 CP
Le spese di lite – al pari di quelle di c.t.u. - vengono compensate tra le parti in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
Le spese del curatore speciale sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, alla luce del principio di responsabilità genitoriale, tenuto conto che i medesimi con la propria condotta hanno dato causa alla nomina del curatore speciale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione tra e , coniugi per matrimonio Parte_1 CP celebrato a Baronissi in data 18.12.1999 (atto n.8, parte I Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1999);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e
88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo depositato nel fascicolo telematico di causa in data
21.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. dispone che i Servizi Sociali trasmettano periodiche relazioni al giudice tutelare;
5. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di un fascicolo di vigilanza attiva ex art. 337 c.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
7. pone definitivamente le spese del curatore speciale a carico di entrambe le parti in solido tra loro. Così deciso in Nocera Inferiore, il 12.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 838 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Capuano ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Castel San Giorgio alla Via Ten. B. Lombardi n. 32;
-parte ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Lamberti ed elettivamente CP domiciliata in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 82;
-parte resistente-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 18.12.1999 e che, dall'unione coniugale, erano CP nati i figli (in data 05.07.2000), (in data 27.05.2003) e (in data Persona_1 Per_2 Per_3 02.11.2010). Esponeva, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta oramai intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge CP
, con accoglimento delle ulteriori condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
[...]
Con memoria difensiva depositata in data 02.10.2022, si costituiva in giudizio CP
e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebitata al coniuge ricorrente, con accoglimento delle ulteriori condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nell'atto sottoscritto in data 10.04.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 21.05.2024), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del minore Per_3
L'accordo raggiunto prevede, in particolare, l'affidamento del minore al padre, con la Per_3 supervisione dei Servizi Sociali e con la partecipazione da parte del minore al centro di semi- residenzialità.
Sul punto, deve osservarsi che i Servizi Sociali hanno riscontrato il rifiuto del minore nell'incontrare la madre e, più in generale, l'inidoneità della predetta a prendersi cura del figlio;
il c.t.u. invece ha concluso per l'affidamento al padre, con la partecipazione del minore ad un centro di semi-residenzialità, sia per continuare il percorso di educazione parentale sia per la valenza educativa delle attività proposte, con lo scopo di includere il minore nel gruppo dei pari.
Pertanto, le condizioni dell'accordo raggiunto sono conformi agli interessi del minore.
Quanto al diritto di visita della madre, il minore ha espresso il proprio rifiuto Per_3 nell'incontrarla; tale sentimento è stato poi evidenziato anche dalla psicologa che segue il minore, che ha riscontrato come la chiusura nei confronti della madre è una conseguenza della mancata elaborazione dell'abbandono posto in essere dalla genitrice (v. relazione depositata in data 26.05.2025).
Ne consegue che, ad integrazione del punto n. 4 dell'accordo di separazione, deve ritenersi non conforme agli attuali interessi del minore la previsione di un periodo di permanenza del minore presso la madre durante le vacanze estive;
tale periodo potrà essere svolto solo quando sarà pronto ad avere un rapporto con la madre. Per_3
Pertanto, è necessario che i Servizi Sociali continuino l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare attraverso l'invio di relazioni periodiche al giudice tutelare, al fine di verificare gli esiti del percorso psicologico intrapreso dal minore nonché il concreto atteggiarsi dei rapporti tra il minore ed i genitori nonché, infine, per verificare l'andamento dell'educativa domiciliare.
Tali atti poi andranno trasmessi al giudice tutelare, innanzi al quale andrà aperto un fascicolo per la vigilanza attiva ai sensi dell'art. 337 c.c.
Da ultimo, le parti hanno rappresentato che i figli e sono Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti mentre il mantenimento del figlio sarà a carico Per_3 esclusivo del poiché la non dispone di mezzi necessari a tal fine. Pt_1 CP
Le spese di lite – al pari di quelle di c.t.u. - vengono compensate tra le parti in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
Le spese del curatore speciale sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, alla luce del principio di responsabilità genitoriale, tenuto conto che i medesimi con la propria condotta hanno dato causa alla nomina del curatore speciale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione tra e , coniugi per matrimonio Parte_1 CP celebrato a Baronissi in data 18.12.1999 (atto n.8, parte I Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1999);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e
88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo depositato nel fascicolo telematico di causa in data
21.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. dispone che i Servizi Sociali trasmettano periodiche relazioni al giudice tutelare;
5. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di un fascicolo di vigilanza attiva ex art. 337 c.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
7. pone definitivamente le spese del curatore speciale a carico di entrambe le parti in solido tra loro. Così deciso in Nocera Inferiore, il 12.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire